Dalla Cassazione ancora dubbi sulla decadenza dall’ecobonus se non si rispetta il termine per l’invio della comunicazione all’ENEA

Cass. civ., Sez. V, Ord. 30/05/2024, n. 15178; Cass. civ., Sez. V, Sent. 21/03/2024, n. 7657
24/07/2024

Con due recenti pronunce, la Suprema Corte si è espressa in termini contrastanti in ordine alla (ormai annosa) questione riguardante la natura decadenziale, o meno, del ritardato invio all’ENEA della comunicazione relativa agli interventi di efficientamento energetico.

In particolare, con l’ordinanza del 30 maggio 2024, n. 15178, la Corte ha affermato che la trasmissione all’ENEA della comunicazione dei dati relativi agli interventi, se effettuata oltre il termine di 90 giorni stabilito dall’art. 1, co. 344 e ss. della l. n. 296/2006 (il quale rinvia all’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007), determina la decadenza dall’agevolazione. Tale conclusione – stando a quanto si legge nella motivazione della pronuncia, per la verità piuttosto sintetica – si fonda sulla considerazione per cui la comunicazione dei dati all’ENEA rappresenterebbe un adempimento finalizzato ad evitare possibili frodi, realizzando così “un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell’ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato”.

La decisione in commento si inserisce nel solco dell’orientamento giurisprudenziale (largamente minoritario in sede di merito) secondo cui la comunicazione dei dati all’ENEA rappresenterebbe un adempimento – rectius, un requisito – essenziale ai fini della spettanza dell’agevolazione, il cui ritardo o la cui omissione (se non debitamente sanati) determinano la decadenza tout court dal beneficio (per una più approfondita disamina della tematica che occupa, sia consentito rinviare ad altri contributi pubblicati su questo sito). Tale filone giurisprudenziale è stato inaugurato, in sede di legittimità, dall’ordinanza n. 34151/2022 (richiamata espressamente dall’ordinanza qui in commento), la quale, sposando tale interpretazione “restrittiva” (melius, estensiva), ha sancito il principio per cui l’omesso o il ritardato invio della comunicazione all’ENEA farebbero appunto decadere il contribuente dal diritto di fruire dell’ecobonus.

Senonché, come si è detto, né l’ordinanza n. 15178, né il precedente cui la stessa si conforma (i.e. l’ordinanza n. 34151) sembrano addurre, a ben vedere, adeguate argomentazioni in ordine all’attribuzione – esclusivamente in via interpretativa, posto che una tale conseguenza non è prevista esplicitamente dalle norme che disciplinano la materia – di effetti decadenziali al ritardo nell’invio della comunicazione. Ciò sebbene le gravose conseguenze che tale ritardo è suscettibile di determinare in capo al contribuente, il quale, pur avendo sostenuto le spese relative agli interventi agevolabili e pur avendo effettivamente conseguito un risparmio energetico, viene così irrimediabilmente privato della possibilità di beneficiare dell’agevolazione in parola.

Inoltre, inspiegabilmente, la pronuncia in discorso non fa alcun cenno ad un altro precedente, ben più recente, in cui la stessa S.C. ha, invece, ritenuto che il mancato rispetto del termine di 90 giorni per l’invio all’ENEA dei dati relativi agli interventi di efficientamento energetico non determina alcuna decadenza.

Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza n. 7657 del 21 marzo 2024, ove i Supremi Giudici, con ampia motivazione, hanno affermato a chiare lettere che non possono attribuirsi effetti decadenziali al mancato rispetto del termine di invio della comunicazione de qua. Ed invero, pur riconoscendo la validità del principio espresso dalla S.C. nella precedente ordinanza n. 34151/2022, secondo cui la perentorietà del termine di 90 giorni emerge da una lettura sistematica dell’istituto, nonché di quello per cui le norme agevolative debbano essere interpretate restrittivamente, i Supremi Giudici sono nondimeno pervenuti a conclusioni che si pongono agli antipodi rispetto a tale pronuncia.

Ciò sulla scorta di una serie di attente considerazioni, tra cui:

i) anzitutto, il fatto che il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative, pur comportando un generale divieto di interpretazione analogica dei requisiti soggettivi o oggettivi per il godimento dell’agevolazione, non consente di inferire alcunché in ordine alla natura perentoria o meno di un termine e alle conseguenze che derivano dal suo inutile decorso (decadenza);

ii) inoltre, il consolidato principio per cui le ipotesi di decadenza devono essere espressamente comminate da una norma di legge, non potendo essere coniate in sede interpretativa;

iii) ancora, l’impossibilità, nel caso di specie, di rinvenire – tanto nella normativa primaria, quanto in quella secondaria (vale a dire, nell’art. 4 del d.m. del 19 febbraio 2007) – una esplicita comminatoria di decadenza in caso di omessa trasmissione della comunicazione entro il termine di 90 giorni;

iv) da ultimo, la circostanza per cui (come affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito) la comunicazione all’ENEA risponde a finalità meramente statistiche, non anche all’esigenza di evitare possibili frodi (dalla quale discendono, invece, i poteri di controllo attribuiti all’Agenzia delle Entrate in ordine all’effettivo sostenimento delle spese e, quindi, alla spettanza dell’agevolazione).

Tali conclusioni, anche alla luce di quanto osservato in precedenza, appaiono più che condivisibili, atteso che risultano maggiormente conformi non solo ai principi generali che regolano le ipotesi di decadenza ma, altresì, alla ratio ispiratrice della disciplina dell’ecobonus, la quale mira evidentemente ad assicurare un ritorno economico ai contribuenti che decidano di sostenere spese per interventi di efficientamento energetico, consentendo al contempo all’Ente preposto (ENEA) di tenere traccia degli interventi eseguiti. In tale contesto, dunque, appare irragionevole far discendere una conseguenza tanto gravosa quale è la decadenza dall’agevolazione dal mero ritardo nel perfezionamento di un adempimento che, a ben vedere, non riveste efficacia “costitutiva” del beneficio fiscale ([1]).

Risulta senz’altro opportuno, pertanto, rimettere l’esame della questione controversa alle Sezioni Unite per risolvere in via definitiva il contrasto sviluppatosi in seno alla Corte di legittimità, anche al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra contribuenti che, pur trovandosi nella medesima situazione di fatto, possano vedersi disconosciuta “arbitrariamente” la spettanza dell’agevolazione.

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[1] Diversamente da quanto avviene, ad esempio, in ambito Superbonus con riferimento all’asseverazione tecnica di cui all’art. 119, co. 13 del d.l. n. 34/2020, la quale, se non correttamente trasmessa e protocollata dall’ENEA, non consente di maturare il bonus.

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