24/07/2024

L’art. 38 del d.l. n. 19 del 2 febbraio 2024 disciplina un nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano Transizione 5.0, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Il nuovo credito d’imposta transizione 5.0 richiede diversi adempimenti, in parte già delineati dalla stessa norma, ma che saranno oggetto di ulteriori indicazioni nel decreto ministeriale attuativo che, stando alla norma, avrebbe dovuto essere emanato entro il 1° aprile (30 giorni dall’entrata in vigore del decreto).

In particolare, il par. 15 dell’art. 38 cit., prevede particolari obblighi documentali per i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta Transizione 5.0, tra cui quello di farsi rilasciare una apposita certificazione dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Tale soggetto, per specifica previsione normativa, deve essere dotato di “idonee coperture assicurative”.

Al contempo, il decreto-legge prevede che per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione possa essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro ex art. 8 del d.lgs. 39/2010. Solo per tali imprese, le spese relative all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Sul punto giova evidenziare che la citata disposizione introduce alcune novità rispetto all’obbligo già previsto per altri incentivi simili (si pensi al credito R&S o al credito 4.0); ed infatti, oltre ai “soliti” requisiti di indipendenza, imparzialità e onorabilità, viene previsto l’obbligo in capo ai soggetti che rilasciano la certificazione di dotarsi di “idonee coperture assicurative“.

Tuttavia, si tratta di una disposizione che non dovrebbe produrre particolari effetti pratici, considerato che tali requisiti sono già previsti dalle normative professionali nell’ambito del più ampio esercizio della professione stessa.

Inoltre – attenendosi al dato prettamente letterale della norma – tale copertura assicurativa non sembrerebbe richiesta con riferimento alle imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, per le quali non vi è alcune esplicita previsione sul punto.

A tal riguardo, alcuni commentatori hanno altresì evidenziato la vaghezza giuridica della generica previsione di “idoneità” della copertura assicurativa richiesta, avanzando notevoli perplessità su cosa il legislatore abbia voluto intendere nello specifico. Anche per tali ragioni, si attendono dunque chiarimenti e precisazioni, che si auspica possano essere previste già all’interno dell’atteso decreto attuativo.

Proseguendo con le considerazioni sulla certificazione contabile prevista per il nuovo Credito d’imposta Transizione 5.0 si rileva che, diversamente da quanto previsto per il credito d’imposta R&S e per il credito d’imposta per la formazione 4.0, la norma prevede l’obbligo di presentazione della stessa al GSE, unitamente a tutta la documentazione tecnica richiesta.

Da ciò si ricaverebbe la necessità di ottenere la certificazione contabile al fine di beneficiare dell’agevolazione.

Infine, tale certificazione da parte dei revisori dovrebbe seguire le regole già previste per le precedenti disposizioni agevolative; ed infatti, si ritiene di poter estendere anche al Credito d’imposta Transizione 5.0 i chiarimenti forniti dall’AdE (circ. n. 5/2016) e dal Mise (circ. n. 38584/2019) forniti nell’ambito del “Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo”.

In particolare, è stato chiarito l’ambito di intervento del revisore ai fini della predisposizione della suddetta certificazione contabile:

  • in merito alla certificazione, nel rilevare che le menzionate disposizioni non stabiliscono un contenuto minimo né uno schema predefinito per la predisposizione della stessa, si precisa che il suddetto documento può essere redatto in forma libera, ma deve contenere, in ogni caso, l‘attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell’effettività dei costi sostenuti” (cfr. circ. n. 5/2016);

  • […] in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti […] alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa. Sui contenuti e sulle modalità di rilascio della certificazione della documentazione contabile, comunque, si rinvia alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 2016 (paragrafi 7 e 8) e nella successiva circolare n. 13/E del 2017 (paragrafo 4.9)” (cfr. circ. n. 38584/2019).

Da ciò si ricava che il revisore è chiamato ad esprimersi sulla documentazione attestante il sostenimento e la contabilizzazione dei costi, senza doversi necessariamente esprimere sulla ammissibilità del beneficio, richiedendo ciò una valutazione di carattere tecnico.

In conclusione, come evidenziato anche dalle preliminari considerazioni rese nell’ambito di questa breve nota, la certificazione contabile prevista per il Credito d’imposta Transizione 5.0 presenta alcuni punti irrisolti che meriterebbero dei chiarimenti definitivi da parte del legislatore.

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