La riforma del mercato elettrico europeo

Direttiva (UE) 2024/1711 e Regolamento (UE) 2024/1747
24/07/2024

In data 26 giugno 2024 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea – Serie L – la Direttiva (UE) 2024/1711 e il Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio, i quali introducono, rispettivamente, modifiche alle Dir. 2018/2001 e 2019/944 e alle Dir. 2019/942 e 2019/943, iscrivendosi nel novero di interventi che, in un’ottica di flessibilità e innovazione, mirano a migliorare l’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione, favorendo libertà di scelta, prezzi competitivi, sicurezza degli approvvigionamenti, sviluppo sostenibile, integrazione dei mercati nazionali e decarbonizzazione.

La volontà, sottesa ai testi che qui interessano, di potenziare tale impostazione, si traduce in ulteriori misure volte a stabilizzare i prezzi dell’energia elettrica, affinché non risentano eccessivamente delle fluttuazioni del mercato. Si ambisce, dunque, a definire una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti, anche mitigando l’impatto che i prezzi dei combustibili fossili producono sui prezzi dell’energia elettrica.

A conforto di tale ricostruzione sta il Regolamento 2024/1747, il quale, integrando gli obiettivi della Dir. 2019/943, conferma e rafforza il favor per lo sviluppo di mercati a termine dell’energia elettrica, per la tutela e copertura rispetto al rischio di volatilità dei prezzi, nonché per investimenti a lungo termine nel contesto dell’energia rinnovabile.

Quanto, invece, alla Direttiva 2024/1711, diversi risultano i punti di interesse già a livello definitorio. Si pensi all’aggiornamento della figura del “cliente attivo” o alla definizione di “condivisione dell’energia”, segno di crescente fiducia verso percorsi che incentivano la diffusione delle energie rinnovabili grazie ad investimenti di capitali privati. Un riscontro in tal senso si ricava anche dalla definizione del “diritto alla condivisione dell’energia rinnovabile” (art. 15 bis che integra la Dir. 2019/944), il quale coinvolge, dal lato soggettivo, clienti civili, piccole e medie imprese, enti pubblici e, se del caso, altre categorie di clienti finali individuati da uno Stato membro, messi in condizione di parteciparvi senza alcuna discriminazione. Lo stesso nel caso dei clienti attivi, cui si riconosce il diritto di condividere tra loro l’energia rinnovabile sulla base di accordi privati o tramite un soggetto giuridico.

Sullo sfondo di queste risoluzioni si staglia una particolare attenzione riservata ai momenti di c.d. crisi dei prezzi dell’energia elettrica (art. 66 bis la Dir. 2019/944), nel qual caso gli Stati possono richiedere ai gestori dei sistemi di proporre l’acquisizione di prodotti livellatori delle punte di carico per ridurre la domanda di energia elettrica durante le ore di punta (l’art. 7 bis).

L’attitudine di cui si tratta si coglie anche con riguardo a talune tipologie contrattuali.

È il caso degli accordi di compravendita di energia elettrica (art. 19 bis che integra Dir. 2019/943, Capo III bis su incentivi specifici agli investimenti per la decarbonizzazione), in virtù dei quali è possibile garantire la prevedibilità dei prezzi e conseguire gli obiettivi stabiliti nei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima.

Lo stesso può dirsi per i contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso (art. 2 punto 15 bis Dir. 2019/944), traduzione in atto della volontà di garantire maggiore stabilità delle condizioni contrattuali, compreso il prezzo, per l’intera durata del contratto, stabilendo poi che i fornitori non modifichino unilateralmente le condizioni dei contratti e che non li risolvano prima della loro scadenza (art 11).

Emblematica è pure la definizione dei c.d. contratti per differenza, che offrono “sia la protezione della remunerazione minima sia un limite all’eccesso di remunerazione”, e rientrano tra i regimi di sostegno diretto dei prezzi nel caso di investimenti nella nuova generazione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili, con distribuzione ai clienti finali di eventuali ricavi, utilizzabili anche per finanziare i costi dei regimi di sostegno diretto dei prezzi o degli investimenti per la riduzione dei costi dell’energia elettrica per i clienti finali (art. 19 quinquies Dir. 2019/943).

Da ultimo, sempre in un’ottica di miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica, si prevede l’adozione di una relazione sulle esigenze stimate di flessibilità per i successivi 5-10 anni a livello nazionale, e, in sei mesi dalla sua presentazione, la definizione di un obiettivo nazionale indicativo per la flessibilità non fossile, da comunicare poi alla Commissione perché elabori una strategia dell’Unione in materia di flessibilità.

Ebbene, se la crisi energetica ha reso quantomai evidente l’impellenza di un efficientamento del sistema, gli interventi cui si è fatto cenno danno conto di un’effettiva presa di coscienza in tal senso, risultando potenzialmente determinanti in fase attuativa perché si sopperisca alle carenze dell’attuale assetto del mercato dell’energia elettrica e, ancora, perché si incentivi il ricorso a fonti di energia rinnovabile.

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