24/07/2024

Ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio è possibile per il contribuente che ha sostento spese per interventi edilizi di cui all’art. 119 del medesimo decreto optare alternativamente in luogo della fruizione diretta del beneficio fiscale sotto forma di detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura o per la cessione di un credito pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti comprese le banche e gli altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

La circolazione dei crediti fiscali, così come congegnata dalla norma, consente di favorire l’incontro di domanda e offerta dei crediti derivanti dai bonus edilizi consentendo di sbloccare le situazioni di difficoltà finanziaria per le imprese che si impegnano a cedere ad una banca un predefinito ammontare di crediti di imposta maturati o da maturare acquisiti a fronte della richiesta dello “sconto in fattura” con cui subentrano al committente dei lavori nel diritto alla detrazione.

Da un punto di vista del trattamento contabile dei “bonus fiscali” e della loro circolazione occorre fare riferimento al documento OIC dell’agosto 2021. In particolare, sulla base di quanto riportato nel predetto documento, è possibile riassumere le fasi e le modalità di contabilizzazione come segue:

I) La società commissionaria che ha realizzato l’investimento previsto dalla norma e ha concesso uno sconto in fattura al cliente/committente dei lavori, a cui subentra nel diritto alla detrazione, iscrive il ricavo in contropartita ad un credito corrispondente alla somma dei seguenti elementi:

a) l’ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide, tenuto conto del disposto del paragrafo 44 dell’OIC 15;

e

b) il valore di mercato del bonus fiscale, che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato, ai sensi del paragrafo 31 dell’OIC 15. Tale credito, al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento per il riconoscimento dello sconto in fattura, sarà iscritto tra i crediti tributari. Nel caso in cui non sia desumibile il valore di mercato del credito tributario, trattandosi di un credito acquistato e non generato, allora la sua iscrizione avviene al costo sostenuto che nella circostanza è pari all’ammontare dello sconto in fattura concesso così come risultante dalla fattura stessa.

II) La banca cessionaria a seguito della acquisizione del credito rileva in bilancio un credito tributario valutato ai sensi dell’OIC 15 e potrà utilizzarlo in compensazione o cederlo.

III) La società cedente (i.e. commissionaria o terza che ha precedentemente acquistato il credito), rileva  la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione è rilevato al conto economico come onere o provento e specificatamente:

i. nei proventi finanziari – voce “C16d) Proventi diversi dai precedenti” l’eventuale differenza positiva tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione;

ii. negli oneri finanziari – voce “C17) Interessi e altri oneri finanziari” l’eventuale differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione.

A seguito della modalità di contabilizzazione risulta necessario inquadrare l’imputazione temporale degli effetti della operazione di cessione del credito[1].

In particolare occorre tenere in considerazione che le banche stipulano, in primis,  un accordo quadro[2] con l’impresa cliente che si impegna a cedere pro-soluto e a titolo definitivo il corrispondente credito alla stessa banca che, a sua volta, si impegna ad acquistare all’avverarsi di determinate condizioni sospensive disciplinate appunto dall’accordo quadro, e dunque l’operazione di cessione si perfeziona solo con la stipula del successivo specifico contratto di cessione del credito d’imposta.

La prassi delle banche generalmente prevede, oltre la stipula dell’accordo quadro, la presentazione della documentazione probatoria – caricata su una piattaforma informatica dedicata – che sarà adeguatamente esaminata dal consulente nominato dalla banca per l’attività di due diligence[3] che rilascerà una attestazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per la formazione e successiva cessione del credito.

A questa segue, in caso di esito positivo, la comunicazione da parte del cedente della cessione tramite la specifica piattaforma dell’Agenzia delle Entrate[4], l’accettazione da parte della banca ed il pagamento da parte di quest’ultima del corrispettivo pattuito.

In buona sostanza l’accordo quadro non è fonte di alcun credito pecuniario da parte del cedente né tantomeno di immediata obbligazione da parte della banca cessionaria[5].

In considerazione di ciò il momento in cui rilevare contabilmente da una parte la cessione del credito fiscale e dall’altra l’acquisto dello stesso è rappresentato dalla stipula del definitivo contratto di cessione del credito d’imposta a seguito di rilascio da parte dell’advisor della reliance letter attestante la presenza dei requisiti previsti dalla normativa e nell’accordo quadro.

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[1] I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società.

[2] L’accordo quadro riporta le condizioni generali dell’operazione quali ad esempio quelle economiche, l’importo del portafoglio cedibile, etc.

[3] Generalmente l’impresa che esegue i lavori edili e pratica lo “sconto in fattura” si avvale dei propri professionisti di fiducia per ottenere il visto di conformità e asseverazione tecnica. La Banca, promissaria acquirente dei crediti, avrà la facoltà di attivare un controllo di secondo livello (due diligence) tramite i propri partners tecnici e fiscali per valutare la bontà delle certificazioni presentate, ossia effettuare un’analisi della natura dei crediti ceduti al fine di verificare la corretta formale provenienza degli stessi.

[4] Le operazioni effettuate tramite la piattaforma non costituiscono, né sostituiscono, le transazioni, i relativi documenti e gli atti di cessione dei crediti intervenuti tra le parti, ma rappresentano le comunicazioni e le accettazioni delle transazioni già avvenute, affinché siano efficaci ai fini fiscali nei confronti dell’Agenzia delle entrate e i crediti possano essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti (nei casi previsti).

[5] L’acquisto del credito resta comunque subordinato all’esito positivo dell’attività di verifica tecnica e fiscale ed anche, come riportato in vari accordi quadro, alla effettiva capienza fiscale della Banca, in mancanza della quale la Banca non può procedere all’acquisto di nuovi crediti fiscali.

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