24/07/2024

Alla fine dello scorso maggio, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Regolamento del Fondo Nazionale Reddito Energetico, ulteriore tassello necessario per l’attuazione del Reddito Energetico Nazionale.

Si ricorda che questo nient’altro è che un contributo in conto capitale finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico, di potenza compresa tra 2kW e 6 kW, posti a servizio di unità immobiliari residenziali possedute da nuclei familiari in condizioni di disagio economico, con il fine di sostenere l’autoconsumo e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili.

Le risorse finalizzate a tale iniziativa erano state già stanziate, in € 200 milioni per il biennio 2024-2025, con il dm MASE 8 agosto 2023 (“DM REN”) che aveva istituito un Fondo dedicato.

Il Regolamento (par. 2.1), richiamando il DM REN, individua anzitutto che i beneficiari della misura vale a dire le persone fisiche appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a € 15 mila (o € 30 mila per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico), in relazione all’anno precedente rispetto a quello di presentazione della domanda, titolari di un diritto reale sull’unità ove verrà realizzato l’impianto e di un contratto di fornitura di energia elettrica.

I beneficiari, con la domanda, si obbligano, tra le altre, a cedere al GSE tutta l’energia elettrica prodotta e non autoconsumata per un periodo di 20 anni (si tratta di un vero e proprio contratto i cui contenuti sono disciplinati dal paragrafo 5 del Regolamento).

Tale aspetto risulta di particolare rilevanza poiché il Fondo ha natura rotativa ed è alimentato con le risorse finanziarie reperite dall’immissione in rete dell’energia non autoconsumata.

Nel Regolamento (paragrafi 2.2-2.4) sono disciplinate anche le caratteristiche e gli obblighi del realizzatore dell’impianto. In particolare (par. 6.2), a tale fine, è istituito un registro (accessibile via GSE) dei soggetti realizzatori autorizzati allo scopo di renderne più agevole l’individuazione sul territorio nazionale da parte dei beneficiari.

Ancora (par. 2.4.1), i realizzatori si obbligano a fornire per 10 anni dall’entrata in esercizio dell’impianto alcuni servizi accessori quali il monitoraggio delle performance dell’impianto, la manutenzione e una polizza multi-rischi.

Sono indicate poi le caratteristiche tecniche minime e massime di cui deve essere dotato l’impianto (par. 2.5).

I paragrafi successivi del regolamento si occupano delle modalità di richiesta di accesso al beneficio e di determinazione/erogazione dei contributi in conto capitale (paragrafi 3.1-3.3 e 3.5), delle modalità di redazione della fattura da parte del realizzatore (par. 3.4), delle rinunce, degli annullamenti di richieste e delle eventuali modifiche di progetto (paragrafi 3.6 e 3.7), delle modalità di funzionamento del Fondo (par. 7), delle verifiche e dei controlli (par. 8).

Ti può interessare anche: