Con la risposta a interpello n. 151 dell’11 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il trattamento fiscale degli Energy Point e la loro tassazione. L’interpello riguarda, in particolare, la conversione degli Energy Point che genera un provento legato alla produzione di energia elettrica. Essendo questo provento condizionato da un evento incerto — e cioè la produzione effettiva di energia — esso è qualificato dall’Agenzia delle Entrate come reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies del TUIR.
1. L’interpello
L’istanza di interpello è stata effettuata da un investitore, persona fisica residente in Italia, il quale dichiara di aver stipulato un contratto di “noleggio remoto di impianto cluster” con una società estera. Tale contratto ha ad oggetto “la messa a noleggio da parte del Locatore nei confronti del Cliente Finale dell’impianto cluster per la produzione di energia elettrica per la durata di 36 mesi, in cambio del pagamento di un canone previsto una tantum”.
In base alle previsioni contrattuali, tutta l’energia prodotta dall’impianto appartiene all’istante, il quale ne avrà piena disponibilità sotto forma di Energy Point che saranno versati periodicamente nel suo account Wallet e che potranno poi essere convertiti sia in euro, sia in bitcoin sia in gift card. Nello specifico, l’istante afferma che “acquistando un noleggio di un cluster da 100 euro, la Società stima un ritorno in 3 anni di circa 5 o 6 euro al mese per 36 mesi”.
La domanda formulata dall’istante all’Amministrazione finanziaria è quindi se i proventi effettivamente incassati derivanti da tale attività di investimento debbano considerarsi quali redditi di capitale oppure redditi diversi da assoggettare ad imposizione.
2. Il contesto degli Energy Point
Gli Energy Point sono strumenti legati a progetti di efficienza energetica o produzione di energia, spesso utilizzati in schemi di incentivazione o compensazione per la produzione di energia pulita. Questi “punti” possono essere convertiti in un valore monetario, che rappresenta un provento per il soggetto che li detiene. La complessità fiscale deriva dal fatto che il guadagno generato dalla conversione degli Energy Point non è immediatamente certo, ma dipende dall’effettiva produzione di energia. Il tema trattato è quindi di particolare rilevanza, poiché gli Energy Point rappresentano una forma di investimento legato alla produzione energetica che dipende da variabili incerte.
3. La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Per rispondere al quesito posto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate analizza anzitutto la normativa sul trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria, incentrando la sua analisi sulla differenza tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria.
L’Ufficio infatti afferma che “la definizione di reddito di capitale qualifica come proventi quelli che derivano da rapporti aventi ad oggetto l’impiego di capitale secondo uno schema produttivo analogo a quello civilistico” e cioè i corrispettivi periodici che si ritraggono dalla cosa per il godimento che altri ne abbia. Nella categoria dei redditi diversi, complementare rispetto ai redditi di capitale, “sono invece inquadrati tutti i redditi che costituiscono guadagni di capitale.”
Norma regolatrice dei redditi di natura finanziaria è l’art. 67 del TUIR. In particolare, la lettera c-quinquies dell’art. 67 ha una funzione di norma di chiusura, cioè è volta a includere tutte le tipologie di plusvalenze e proventi di natura finanziaria non rientranti nelle precedenti lettere dello stesso articolo. Più precisamente, la disposizione contenuta nella lettera c-quinquies include due distinte categorie:
- Le plusvalenze e i proventi derivanti dalla cessione o rimborso di crediti pecuniari o strumenti finanziari. Si tratta di una disposizione con funzione di chiusura rispetto alla lettera c-ter) del comma 1 dell’art. 67 TUIR in quanto volta ad evitare che il contribuente si possa sottrarre a quella previsione impositiva ricorrendo all’espediente di far circolare in luogo dei titoli e certificati ivi previsti, i crediti pecuniari ed i rapporti rappresentati da detti titoli e certificati.
- Differenziali positivi o negativi generati da contratti derivati o altre operazioni finanziarie dipendenti da un evento incerto. Questa disposizione invece di pone quale norma di chiusura rispetto alla successiva lettera c-quater) in quanto serve a evitare che differenziali positivi conseguiti mediante la cessione o l’estinzione anticipata di contratti derivati o degli altri contratti aleatori di natura finanziaria privi delle caratteristiche richieste dalla lettera c-quater) possano sfuggire a imposizione.
Secondo la soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate, la conversione degli Energy Point, che comporta il conseguimento di un provento collegato alla produzione di energia, deve essere considerata alla stregua di un provento di natura incerta. L’investimento effettuato dall’istante è infatti realizzato mediante un “contratto di noleggio remoto di impianto cluster” in base al quale l’accredito degli Energy Point, dalla cui conversione consegue il provento, risulta collegato solo alla produzione di energia elettrica e prescinde dal canone versato una tantum.
Quindi l’effettivo rendimento dipende solo ed esclusivamente dalla produzione energetica dell’impianto a cui l’investitore ha accesso, la quale tuttavia può variare in base a diversi fattori, come le condizioni climatiche o le performance tecniche dell’impianto stesso. Questa incertezza, secondo l’Ufficio, configura il provento ottenuto come plusvalenza realizzata in seguito a un evento aleatorio, rientrando così nei redditi di cui alla lettera c-quinquies dell’art. 67 TUIR.
4. Quantificazione dei proventi
Per quanto riguarda la quantificazione di tali proventi, l’articolo 68 del TUIR stabilisce le modalità per determinare le plusvalenze e i proventi inclusi nella lettera c-quinquies. In particolare, il comma 9 specifica che tali plusvalenze sono costituite dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti e i corrispettivi pagati, tenendo conto di ogni onere inerente alla produzione del reddito, con l’esclusione degli interessi passivi.
Nel caso degli Energy Point, il provento imponibile sarà quindi determinato sulla base della differenza tra il valore ottenuto dalla conversione degli Energy Point (una volta convertiti in un valore monetario legato alla produzione di energia) e i costi sostenuti per il loro ottenimento o gestione. Questa differenza costituisce la base imponibile per il calcolo dell’imposta. L’istante dovrà quindi indicare i redditi così percepiti nella sez. II A del quadro RT del Modello Redditi PF.
5. Monitoraggio fiscale
L’Agenzia delle Entrate, poi, ai soli fini del monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 del D.L. n. 167/1990, nella risposta in commento ricorda che, trattandosi di investimento realizzato con una società estera, l’istante sarà tenuto alla compilazione del quadro RW al fine di indicare l’attività estera di natura finanziaria detenuta.
6. Considerazioni conclusive sulla natura incerta del provento
L’elemento centrale messo in evidenza nella risposta all’interpello n. 151/2024 è quindi la natura intrinsecamente incerta del provento che scaturisce dalla conversione degli Energy Point. Questo aspetto è di particolare rilevanza considerando il contesto della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che può essere influenzato da una molteplicità di variabili non completamente controllabili. Tra queste, appunto, le condizioni meteorologiche e le prestazioni dell’impianto stesso. Di conseguenza, l’investimento e il relativo provento che si ottiene attraverso gli Energy Point non può considerarsi sempre predeterminato laddove come nel caso oggetto di interpello il provento prescinde dal canone versato per il noleggio dell’impianto, ma è piuttosto il risultato di una serie di fattori esterni, la cui incidenza è in parte aleatoria.
Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate conclude quindi ritenendo che, data questa incertezza e la variabilità del rendimento, il provento derivante dalla conversione degli Energy Point può essere correttamente classificato come reddito diverso, rientrando così nella disciplina della lettera c-quinquies dell’articolo 67 del TUIR. In tal modo, oltre a definire un inquadramento normativo chiaro, garantisce che tali guadagni siano soggetti a un’imposizione fiscale, evitando che possano sfuggire al controllo fiscale a causa della loro natura “non tradizionale”.