Una società operante nel settore della distribuzione petrolifera, assistita dal nostro studio, ha ottenuto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste una nuova rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del “nuovo” contributo di solidarietà introdotto dall’art.1, commi 115 e ss. della legge n.197/2022. Questa ordinanza va ad aggiungersi a quella dalla Corte di Giustizia tributaria di Messina dello scorso ottobre e a quelle del TAR Lazio, tutte rese in giudizi patrocinati dal nostro Studio (per il TAR, in codifesa con primari studi specializzati in diritto amministrativo).
La Corte di Giustizia Tributaria con un’articolata ordinanza depositata in data 13 novembre 2024 (vedi, CGT I Trieste ordinanza n. 299-2024) ha ripreso ed ampliato le motivazioni già espresse nell’ordinanza emanata dalla Corte di Giustizia di primo grado di Messina. Più in particolare, la Corte di Trieste ha sollevato censure di costituzionalità in relazione all’art. 1 cit. per plurimi profili di violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.
La norma appare, innanzitutto, in contrasto con i principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, così come con il principio di capacità contributiva, per aver assoggettato a contribuzione straordinaria componenti reddituali non riconducibili a “sovraprofitti” derivanti dall’aumento dei prezzi dei prodotti energetici, ovvero, per non aver considerato ai fini dell’individuazione della base imponile la riespansione dei consumi a seguito della pandemia da Covid-19.
Il Giudice tributario come ulteriore profilo di contrasto del contributo con gli artt. 3 e 53 della Costituzione ha rilevato la parziale duplicazione d’imposta con riguardo al precedente contributo straordinario contro il caro bollette di cui all’art. 37 del d.l. n.21/2021 e la conseguente illegittimità del comma 118 dell’art. 1 nella parte in cui esclude la deducibilità del primo contributo dal nuovo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Inoltre, per l’organo giudicante l’ulteriore contrasto del contributo con il principio di uguaglianza è ravvisabile nel fatto che il prelievo gravi indistintamente sull’intero settore energetico, ricomprendendo oltre ai produttori anche i distributori, soggetti questi che hanno subito l’aumento dei prezzi dei prodotti energetici nella loro attività di commercializzazione.