26/11/2024

Con la sentenza n. 1140 del 5 novembre 2024, il TAR Puglia, Bari, ha affrontato il tema della tutela in concreto del “bene ambiente” e del suo bilanciamento con i diversi interessi in gioco nel caso di installazione di impianti agrivoltaici.

La pronuncia offre diversi spunti di riflessione sull’agrivoltaico, in parte contribuendo al suo inquadramento giuridico, in parte palesando l’esigenza di realizzare caso per caso un’analisi sull’impatto ambientale che la sua installazione comporta.

Quanto alla definizione del quadro normativo di riferimento, il TAR richiama il D.L. n. 17/2012, dedicato agli “Impianti fotovoltaici in ambito agricolo”. Stando a tale disicplina, l’agrivoltaico rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzata da soluzioni tecniche innovative che consentono di non interferire con la continuità dell’attività agricola.

Da qui si ricava l’applicabilità a tali impianti dell’intera disciplina cui soggiacciono gli impianti di energia rinnovabile in genere, senza alcuna deroga rispetto alle norme che tutelano valori territoriali, ambientali e paesaggistici. Non a caso, l’unica eccezione espressamente prevista si riferisce alla possibilità di accesso agli incentivi economici, coinvolgendo quindi tutt’altro profilo.

Ne consegue che l’indubbio favor che il legislatore manifesta rispetto agli impianti agrivoltaici non basti di per sé a derogare ai valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e Regionali.

Ebbene, alla luce di quanto esposto diventa evidente l’esigenza di valutare con attenzione l’impatto concreto dell’impianto agrivoltaico, sia in termini di sostenibilità ambientale sia in termini di pregiudizio per l’agricoltura. D’altronde, il fatto che tali impianti rispettino maggiormente i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale non può tradursi in “una certezza assoluta dovendo tali requisiti essere coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare”.

Sul punto, il Collegio ha affermato che non è possibile parlare dell’esistenza di un incondizionato diritto all’installazione di impianti volti alla produzione di energia green o, al contrario, di un assoluto divieto di installazione degli stessi. Quindi, in assenza di un ordine di prevalenza che valga in assoluto, c’è l’esigenza di realizzare un’integrazione di diritti che passa attraverso un bilanciamento in concreto.

Proprio operando tale bilanciamento, nel caso di specie, si è ritenuto che l’area interessata dal progetto fosse già pesantemente caratterizzata dalla presenza di impianti fotovoltaici, con conseguente rischio di artificializzazione del paesaggio e di compromissione delle colture agricole tipiche dell’area. Dunque, pur riconoscendo i benefici ambientali degli impianti agrivoltaici, il Collegio ha sottolineato l’importanza di una ponderazione di interessi caso per caso, rifiutando una visione assolutistica che privilegi sempre e comunque le energie rinnovabili.
Questa pronuncia mette in risalto l’importanza degli spazi di discrezionalità riconosciuti alle amministrazioni locali perché valutino le caratteristiche specifiche di ogni progetto. Non si può escludere, infatti, che da questa analisi emerga un sacrificio difficile da conciliare con la maggiore sostenibilità ambientale che si vorrebbe dare per certa in caso di agrivoltaico.

La sentenza evidenzia quindi la necessità di un approccio normativo più chiaro e articolato, che permetta di integrare in modo sostenibile gli impianti agrivoltaici all’interno del contesto rurale senza compromettere l’equilibrio ambientale e agricolo del territorio.

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