Il MASE sul rapporto fra PAUR e AUA
Chiarimento n. 200792 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 4 novembre 2024
In data 4 novembre 2024, Il MASE ha dato risposta a un’istanza di interpello ambientale presentata dalla Provincia di Taranto lo scorso 30 maggio, in merito alla possibilità di rilasciare l’Autorizzazione unica ambientale (AUA), di cui al D.P.R. n. 59/2013, direttamente con il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), di cui all’art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2006, senza alcun passaggio dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Sul punto, l’art. 27-bis, comma 7, prevede che l’autorità competente possa convocare una conferenza di servizi cui partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente. La determinazione motivata che conclude la conferenza di servizi
“costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell’ambito di un’autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l’autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale”.
Il Ministero, nel rispondere all’interpello presentato dalla Provincia di Taranto, ricorda che l’istituzione dell’Autorizzazione unica ambientale è stata prevista dal legislatore per rispondere alla richiesta delle imprese di semplificare i procedimenti di autorizzazione ambientale nell’ambito di un quadro normativo caratterizzato da notevole complessità. La relativa domanda va presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio, che la inoltra per via telematica all’Autorità competente per la procedura richiesta. Ora, l’art. 1 co. 2 del D.P.R. n. 59/2013, nel disciplinare l’Autorizzazione unica ambientale, stabilisce che le disposizioni contenute all’interno del Decreto non trovino applicazione nel caso in cui vi siano progetti sottoposti alla Valutazione di impatto ambientale (VIA), laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Ebbene il Ministero, partendo dal presupposto che tale ultima disposizione non sia più in vigore nella formulazione su riportata, ne rinviene però il medesimo contenuto nell’art. 27-bis, che definisce il PAUR come provvedimento comprensivo di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto.
Ne consegue che, in un’ipotesi del genere, in virtù del richiamo effettuato all’art. 1 co. 2 del D.P.R. n. 59/2013, non troverà applicazione il procedimento che prevede il passaggio attraverso il SUAP per l’acquisizione delle autorizzazioni ambientali, determinano una notevole semplificazione procedimentale.