La sentenza n. 114/1/2024 del 24 luglio 2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì offre, oltre che l’accoglimento del ricorso del contribuente, anche un esempio di sano pragmatismo.
La questione verte sul momento in cui deve essere depositato l’Allegato B di cui al D.M. 58/2017 in caso di sismabonus.
In particolare il contenzioso instaurato da un contribuente persona fisica deriva dal mancato riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate delle detrazioni dell’ottanta percento per sismabonus[1] poiché l’Ufficio ha rilevato che non vi fosse stata contestualità fra la presentazione della SCIA al Comune e l’asseverazione di cui all’Allegato B della classe di rischio dell’edificio (prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato).
Come specificato dalla Corte la controversia deve essere circoscritta alla contestata violazione dell’art. 3, c. 3 e 5 del D.M. 28/2/2027 “ratione temporis vigente”.
All’epoca del fatto il comma 3 ed il comma 5 dell’art. 3 del D.M. 28/2/2017 così disponevano << 3. Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione di cui al comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti. >> e << 5. L’asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge, n. 63 del 2013.>>
La norma, successivamente modificata[2], voleva rimarcare con il termine “allegato” la necessità che vi fosse contestualità tra il deposito della SCIA e l’asseverazione. E dunque la mancata concomitanza nel deposito avrebbe potuto far sorgere la decadenza dal beneficio fiscale secondo il principio per cui “le norme che prevedono benefici fiscali sono di stretta interpretazione.”
Il successivo D.M. 24/2020 ha ristabilito un po’ di ordine, come si evince anche già nelle stesse premesse[3], ed ha modificato l’art. 3 che dispone ora << 3. Conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’ articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 , per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori. >>.
Tale modifica normativa, sostanzialmente, consente di presentare l’asseverazione anche non contestualmente all’avvio del procedimento edilizio purché al più tardi entro la data di inizio lavori.
Il suddetto decreto è entrato in vigore il 16 gennaio 2020 e dunque tale modifica dovrebbe valere per i titoli edilizi depositati a partire dalla suddetta data, e ciò è quanto, peraltro, sostiene l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 28/E del 25/7/2022 “In particolare, il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell’allegato B del decreto) la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del citato d.m. n. 58 del 2017, per l’accesso alle detrazioni occorre che la predetta asseverazione sia allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti; per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, l’asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente «e comunque prima dell’inizio dei lavori». Un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso al Sisma bonus.”
Ecco però che l’illuminata sentenza de quo rende giustizia al contribuente con un vigoroso pragmatismo statuendo che “nel caso di dubbi ermeneutici, occorre valorizzare (senza per questo far ricorso all’interpretazione estensiva o all’analogia) l’interpretazione delle norme che ne garantisca l’efficacia e soprattutto la concreta applicabilità, dovendosi, in caso contrario, ritenere la disciplina inutilizzabile” e dunque perviene ad affermare la retroattività della norma specificando che “esaminando con attenzione il DM 24/2020, risulta chiaramente che il decreto non ha introdotto un’organica disciplina difforme dalla precedente, ma si è limitato ad esplicitarne alcuni punti, come si arguisce anche dalle sue premesse; le sue disposizioni vanno perciò inquadrate non tanto nell’ambito delle novità disciplinari, quanto piuttosto in quella della interpretazione autentica (e pertanto con effetto retroattivo) delle previsioni esistenti”.
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[1] Degradando le stesse alla detrazione del cinquanta percento per interventi di ristrutturazione edilizia.
[2] D.M. 24 del 9 gennaio 2020
[3] “considerata la necessità di adeguare il suddetto decreto ministeriale n. 58 del 2017 alle intervenute disposizioni regionali in materia edilizia, soprattutto in riferimento alle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi ed alla contestuale presentazione dell’asseverazione prevista dal decreto citato (Allegato B), nonché alle disposizioni legislative nazionali e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla applicabilità delle agevolazioni previste estendendole anche al caso di demolizione e ricostruzione di immobili richiedendo, di conseguenza, una integrazione al medesimo Allegato B”