Attraverso la risposata ad interpello n. 255/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune delucidazioni in merito alla possibilità – per il professionista che cessa di esercitare la propria attività professionale, chiudendo finanche la partita IVA – di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta relativi a bonus edilizi per i quali è stata esercitata l’opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020[1].
Ai fini di una migliore comprensione del chiarimento offerto dalle Entrate, appare certamente utile riportare testualmente il quesito posto dal contribuente professionista (nel caso di specie, un geometra):
“Il geometra [ALFA], di seguito istante, pone un quesito, qui sinteticamente riportato in merito alla possibilità di utilizzare «crediti fiscali derivanti da prestazioni Superbonus 110% per le annualità 2025/2026/2027» nonostante sia in procinto di chiudere la propria partita IVA per cessazione dell’attività professionale.
In particolare, l’istante chiede se la chiusura dell’attività e la cancellazione della partita IVA possa precludere, ai sensi della normativa vigente, l’utilizzo dei predetti crediti d’imposta presenti nel proprio cassetto fiscale”.
A ben vedere, il documento di prassi chiarisce che i crediti presenti nel cassetto fiscale di un professionista, derivanti dallo sconto in fattura applicato per le prestazioni effettuate nell’ambito di interventi agevolati o acquistati come cessionario, possono essere utilizzati in compensazione mediante il modello F24, secondo quanto stabilito dall’articolo 17 del d.lgs. 241/97[2], anche dopo la fine dell’attività professionale del contribuente e la conseguente chiusura della partita IVA.
Questo perché, come sottolineato dall’Amministrazione finanziaria, la normativa vigente non pone alcun divieto circa l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dai bonus “edilizi” oggetto di opzione ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, nel caso di cessazione dell’attività professionale, a condizione che vi sia il diritto alla fruizione del credito.
Con riferimento alle modalità di utilizzo di detti crediti d’imposta, le Entrate specificano a chiare lettere che non vi è la possibilità di fruizione diretta in dichiarazione dei redditi, bensì è previsto l’utilizzo esclusivo in compensazione mediante modello F24.
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[1] È doveroso ricordare che la compensazione si applica ai crediti derivanti sia dall’esercizio della cessione sia dall’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura in relazione ai seguenti bonus edilizi (ex art. 121, comma 2, D.L. n. 34/2020):
1. recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), TUIR);
2. efficienza energetica (art. 14 D.L. 63/2013 e art. 119, commi 1 e 2 D.L. 34/2020);
3. adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 e art. 119, comma 4, D.L. 34/2020);
4. bonus facciate (art. 1, commi 219 e 220, legge 160/2019);
5. installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR e art. 119, commi 5 e 6, D.L. 34/2020);
6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter D.L. 63/2013 e art. 119, comma 8, D.L. 4/2020);
7. superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter D.L. 34/2020).
[2] Tale articolo disciplina l’istituto della compensazione. Con la legge di conversione del DL 11/2023 “Decreto Cessioni” la norma è stata interpetrata aprendo di fatto la possibilità di procedere con la compensazione tra crediti e debiti di enti impositori diversi (compensazione orizzontale).
A titolo esemplificativo, il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione per pagare:
1. imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte;
2. IVA;
3. imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA (cedolare sugli affitti e imposta sul regime forfettari, ad esempio);
4. IRAP;
5. IMU;
6. contributi previdenziali, comprese le quote associative;
7. contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
8. premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
9. interessi previsti in caso di pagamento rateale;
10. tasse sulle concessioni governative;
11. tasse scolastiche.