22/01/2025

Il regime di esportazione temporanea trova finalmente compiuta regolamentazione a seguito della riforma dell’istituto ad opera dell’art. 72 del D.Lgs. n. 141/2024 (di seguito anche DNC) e dei chiarimenti intervenuti con Circolare n. 27/2024 dell’Agenzia delle Dogane, la quale ha in particolare individuato il procedimento autorizzatorio che ogni operatore dovrà seguire ai fini dell’esportazione temporanea delle merci in vista della successiva reintroduzione in franchigia.

La normativa unionale e l’evoluzione della normativa domestica

Come noto, il Regolamento (UE) 9.10.2013 n. 952 istitutivo del Codice Doganale dell’Unione (c.d. CDU) non contempla il meccanismo dell’esportazione temporanea se non nella forma del perfezionamento passivo, previsto dagli artt. 81 e 259[1], e della disciplina del Carnet Ata[2].

Nonostante il silenzio della normativa comunitaria, il legislatore nazionale era già intervenuto a regolamentare il fenomeno attraverso il d.P.R.2 3.1.1973 n. 43 (c.d. T.U.L.D.) con un apposito impianto normativo previsto dai capi II e III, artt. da 199 a 217-bis.

Con il nuovo D.Lgs. n 141, recante le disposizioni nazionali complementari al CDU e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, il precedente T.U.L.D. è stato abrogato e sostituito da un nuovo testo normativo che, per quel che qui interessa, dedica un’apposita disciplina all’istituto dell’esportazione temporanea.

A tal riguardo, l’art. 72 del menzionato decreto stabilisce che:

1  Fatti salvi i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, il competente ufficio dell’Agenzia può autorizzare l’esportazione temporanea di merce unionale, destinata a essere reimportata tal quale, da utilizzare come campioni, per studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo, per tentarne la vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione nonché  per altre similari esigenze.

2 Le merci di cui al comma 1 possono rimanere vincolate alla temporanea esportazione per il tempo necessario a raggiungere la finalità per cui sono state esportate e comunque per un periodo massimo di trentasei mesi, eventualmente prorogabile su richiesta motivata dell’interessato.”

La norma in questione, che ripropone parzialmente quanto previsto dall’art. 214 del T.U.L.D. (il quale prevedeva la possibilità di trasferire in temporanea merci suscettibili di utilizzo ripetuto nel tempo, quali ad esempio contenitori e recipienti) pone specifiche limitazioni all’utilizzo del regime in parola: come specificato dal comma 2, in particolare, agli operatori viene riconosciuta la possibilità di fruire del meccanismo citato soltanto per determinate finalità ed entro un periodo massimo di trentasei mesi.

Come già chiarito dall’Agenzia delle Dogane con Circolare n. 20/2024, l’art. 72 presenta pertanto dei margini di sovrapposizione rispetto all’istituto della reintroduzione in franchigia di cui all’articolo 203 del CDU, il quale:

  • trova applicazione indipendentemente dalla tipologia di merce di volta in volta considerata;
  • fissa un termine di 3 anni per la reintroduzione, ma consente il superamento di tale limite per tenere conto di circostanze particolari[3].

Le analogie sopra evidenziate comportano, sotto il profilo procedurale, la necessità di fare riferimento alle regole che disciplinano l’esportazione e la successiva reintroduzione in franchigia[4].

Resta peraltro inteso che il meccanismo di esportazione temporanea costituisce uno strumento semplificato alternativo e ad ulteriore disposizione degli operatori rispetto a quello disciplinato dall’art. 203 CDU.

Mentre infatti l’art. 72 permette (per un periodo massimo di 36 mesi prorogabili) all’operatore economico di esportare beni unionali destinati ad essere reintrodotti nel territorio dell’unione senza aver subito all’estero lavorazioni o trasformazioni, l’art. 203 CDU consente invece alle merci non unionali, inizialmente esportate come merci unionali dal territorio doganale dell’UE, di essere ivi reintrodotte entro il termine di 3 anni, dichiarandole per l’immissione in libera pratica, in esenzione dai dazi all’importazione, su richiesta della persona interessata.

In aggiunta dunque agli strumenti unionali, l’articolo in commento permette di effettuare la temporanea esportazione dei beni e la reimportazione degli stessi in maniera semplificata, richiedendo un’autorizzazione preventiva all’ufficio competente per l’esportazione; autorizzazione finalizzata a semplificare la fase di reimportazione che, in coerenza con la disciplina unionale dell’istituto, dovrà avvenire nel termine di 36 mesi al massimo, eventualmente prorogabile su richiesta motivata dell’interessato[5].

Il procedimento autorizzatorio stabilito dalla Circolare 27/2024

Quanto alla procedura autorizzatoria necessaria per la fruizione del regime di temporanea esportazione, la Circolare prevede la presentazione di un’apposita istanza (secondo il modello allegato alla Circolare stessa), corredata dall’elenco dettagliato delle merci da esportare temporaneamente e che formeranno oggetto della dichiarazione di esportazione; tale istanza dovrà essere più nel dettaglio indirizzata alla Dogana di esportazione, la quale potrà richiedere, se del caso, un’integrazione documentale.

Al termine della verifica, la Dogana rilascerà l’autorizzazione all’esportazione da intendersi unicamente quale validazione degli elementi identificativi delle merci ai fini della loro successiva reintroduzione.

A questo punto l’operatore potrà procedere con l’esportazione, avendo cura di indicare l’apposito codice regime (23).

Per quel che concerne il termine dei 3 anni fissato dall’art. 203 CDU per la reintroduzione in franchigia, la circolare chiarisce che l’operatore, nell’istanza, dovrà indicare le circostanze particolari a giustificazione del superamento di tale periodo, precisando inoltre che, in seguito al rilascio dell’autorizzazione, si possa richiedere un’ulteriore proroga di tale termine qualora dovessero sopraggiungere ulteriori circostanze particolari, da indicare nella richiesta di proroga.

Un’apposita specifica viene infine dedicata al caso in cui la reintroduzione in franchigia avvenga in una dogana diversa da quella utilizza per l’esportazione temporanea, prevedendo che l’operatore, al momento dell’esportazione, presenti unitamente all’istanza di autorizzazione anche la richiesta di rilascio del bollettino INF 3 di cui all’art. 255 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447[6].

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[1] Il regime di perfezionamento passivo riguarda le merci unionali e attiene alla temporanea esportazione dal territorio dell’Unione delle stesse, per essere sottoposte a operazioni di perfezionamento, al fine di poter immettere in libera pratica i prodotti trasformati in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione.

Cfr. art. 81 – Esportazione e perfezionamento passivo:

1 Un’obbligazione doganale all’esportazione sorge in seguito al vincolo al regime di esportazione o di perfezionamento passivo di merci soggette ai dazi all’esportazione.

2 L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana.

3 Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

Quando una dichiarazione in dogana è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi all’esportazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari per la dichiarazione e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.”

Cfr. art. 259 – Ambito di applicazione:

1 Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, merci unionali possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale dell’Unione per essere sottoposte a operazioni di perfezionamento. I prodotti trasformati risultanti da tali merci possono essere immessi in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione su richiesta del titolare dell’autorizzazione o di qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione, purché essa abbia ottenuto il consenso del titolare dell’autorizzazione e le condizioni di quest’ultima siano soddisfatte.

2 Non possono essere vincolate al regime di perfezionamento passivo alcune delle seguenti merci unionali:

a) merci la cui esportazione dia luogo a un rimborso o a uno sgravio dei dazi all’importazione;

b) merci che, prima della loro esportazione, siano state immesse in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso finale, fintantoché le finalità di tale uso non siano realizzate, a meno che tali merci non debbano essere sottoposte a operazioni di riparazione;

c) merci la cui esportazione dia luogo alla concessione di restituzioni all’esportazione;

d) merci per le quali sia concesso, nel quadro della politica agricola comune, un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni di cui alla lettera c), a causa della loro esportazione.

3 Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci temporaneamente esportate devono essere reimportate nel territorio doganale dell’Unione sotto forma di prodotti trasformati e immesse in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione. Esse possono concedere una proroga, di durata ragionevole, di detto periodo su richiesta giustificata del titolare dell’autorizzazione.”

[2] Il Carnet ATA è un documento doganale internazionale istituito dalla convenzione di Bruxelles 6 dicembre 1961, ratificata in Italia con DPR n. 2070 del 18.3.1963. Scopo della Convenzione è facilitare e favorire il movimento internazionale di determinate merci, semplificando le formalità doganali mediante sostituzione dei documenti adottati da ciascun Paese per la temporanea importazione, esportazione e transito, nonché garantire alle dogane dello Stato di importazione, la riscossione dei diritti doganali dovuti in conseguenza della mancata riesportazione delle merci.

Sul tema si veda il seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/web/saisa/dogane/operatore/restituzioni-esportazione/carnet-a.t.a.

[3] Cfr. art. 203 – Ambito di applicazione e effetto:

1.  Le merci non unionali che, dopo essere state inizialmente esportate come merci unionali dal territorio doganale dell’Unione, vi sono reintrodotte entro tre anni e sono dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esentate dai dazi all’importazione, su richiesta della persona interessata.

Il primo comma si applica anche quando le merci in reintroduzione costituiscono soltanto una frazione delle merci precedentemente esportate fuori del territorio doganale dell’Unione.

2. Il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 può essere superato per tener conto di circostanze particolari.

3. Se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale dell’Unione, le merci in reintroduzione erano state immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all’importazione ridotto a causa di un particolare uso finale, l’esenzione di cui al paragrafo 1 è accordata soltanto se esse devono essere immesse in libera pratica per lo stesso uso finale.

Se l’uso finale per il quale le merci in questione devono essere immesse in libera pratica non è più lo stesso, l’importo del dazio all’importazione viene ridotto dell’importo eventualmente riscosso all’atto della loro prima immissione in libera pratica. Se quest’ultimo importo è superiore a quello applicato all’immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alle merci unionali che hanno perso la loro posizione doganale come merci unionali a norma dell’articolo 154 e che vengono successivamente immesse in libera pratica.

5. L’esenzione dai dazi all’importazione è concessa unicamente se le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate.

6. L’esenzione dai dazi all’importazione è accompagnata da informazioni attestanti che le condizioni per l’esenzione sono soddisfatte.”

[4] A tal riguardo, infatti, la Circolare 27/2024, nel fornire chiarimenti a quanto previsto dall’art. 72 D.lgs 141/2024, richiama le seguenti disposizioni unionali:

– artt. 203 e 204 Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU);

– artt. 158, 159, 160 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446;

– artt. 253, 254, 255 e 256 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

[5] Come indicato dalla Circolare 27, In base all’articolo 253 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, all’atto della registrazione della dichiarazione di importazione di merci in reintroduzione, l’operatore deve fornire specifiche informazioni alla dogana.

Articolo 253 Informazioni richieste (Articolo 203, paragrafo 6, del codice)

1.    Il dichiarante mette a disposizione dell’ufficio doganale in cui è presentata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica le informazioni attestanti che le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione sono state soddisfatte.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere fornite in particolare mediante uno dei seguenti mezzi:

a) accesso alle pertinenti indicazioni della dichiarazione in dogana o della dichiarazione di riesportazione in base alle quali le merci in reintroduzione sono state inizialmente esportate o riesportate dal territorio doganale dell’Unione;

b) stampa, autenticata dall’ufficio doganale competente, della dichiarazione in dogana o della dichiarazione di riesportazione in base alle quali le merci in reintroduzione sono state inizialmente esportate o riesportate dal territorio doganale dell’Unione;

c) un documento rilasciato dall’ufficio doganale competente, con le pertinenti indicazioni di tale dichiarazione in dogana o di tale dichiarazione di riesportazione;

d) un documento rilasciato dalle autorità doganali, attestante che le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione sono state soddisfatte (bollettino d’informazione INF3).

3. Nel caso in cui le informazioni a disposizione delle autorità doganali competenti attestino che le merci dichiarate per l’immissione in libera pratica erano state inizialmente esportate dal territorio doganale dell’Unione e che, in quel momento, soddisfacevano le condizioni necessarie per essere esentate dai dazi all’importazione in quanto merci in reintroduzione, le informazioni di cui al paragrafo 2 non sono richieste.

4. Il paragrafo 2 non si applica qualora le merci possano essere dichiarate per l’immissione in libera pratica verbalmente o con ogni altro atto. Parimenti, esso non si applica alla circolazione internazionale degli imballaggi, dei mezzi di trasporto o di talune merci ammesse a un regime doganale particolare salvo ove diversamente disposto”.

[6] Articolo 255 Rilascio del bollettino di informazione INF 3 [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 203, paragrafo 6, del codice]:

1.    L’esportatore può chiedere all’ufficio doganale di esportazione il rilascio di un bollettino di informazione INF 3.

2. Se l’esportatore chiede il bollettino di informazione INF 3 al momento dell’esportazione, tale bollettino è rilasciato dall’ufficio doganale di esportazione contestualmente all’espletamento delle formalità di esportazione per le merci.

Se esiste la possibilità che le merci esportate vengano reintrodotte nel territorio doganale dell’Unione attraverso più uffici doganali, l’esportatore può chiedere il rilascio di più bollettini INF 3 a copertura delle diverse parti del quantitativo totale delle merci esportate.

3. Se l’esportatore chiede un bollettino di informazione INF 3 successivamente all’espletamento delle formalità di esportazione per le merci, tale bollettino può essere rilasciato dall’ufficio doganale di esportazione se le informazioni relative alle merci indicate nella domanda dell’esportatore corrispondono alle informazioni sulle merci esportate a disposizione dell’ufficio doganale di esportazione e se, in relazione alle merci, nessuna restituzione o nessun altro importo previsto all’esportazione nel quadro della politica agricola comune sono stati concessi né potranno esserlo in seguito.

4. Se è stato rilasciato un bollettino di informazione INF 3, l’esportatore può chiedere all’ufficio doganale di esportazione di sostituirlo con più bollettini di informazione INF 3, ciascuno relativo a una parte del quantitativo totale delle merci indicate nel bollettino INF 3 rilasciato inizialmente

5. L’esportatore può altresì chiedere il rilascio di un bollettino INF 3 solo per una parte delle merci esportate.

6. Quando un bollettino di informazione INF 3 è rilasciato su supporto cartaceo, una copia viene conservata dall’ufficio doganale di esportazione che lo ha rilasciato.

7. Se l’originale del bollettino di informazione INF 3 è stato rilasciato su supporto cartaceo ed è stato rubato, smarrito o distrutto, su richiesta di un esportatore l’ufficio doganale di esportazione che lo ha rilasciato può fornire un duplicato.

L’ufficio doganale di esportazione indica sulla copia del bollettino INF 3 in suo possesso che è stato rilasciato un duplicato.

8. Se il bollettino INF 3 è rilasciato su supporto cartaceo, esso deve essere redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato 62-02”.

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