Il silenzio-assenso nei procedimenti di VIA per impianti agrivoltaici
TAR Puglia, Bari, Sez. II, Sentenza n. 1264 del 9 dicembre 2024
Lo scorso 9 dicembre il TAR Puglia, Bari, con la sentenza n. 1264/2024, si è pronunciato in merito all’applicabilità della disciplina del silenzio-assenso al procedimento volto al rilascio del provvedimento di VIA relativo all’installazione di un impianto agrivoltaico.
La vicenda, nello specifico, si sviluppa attorno alla richiesta di rilascio del suddetto provvedimento per un impianto da realizzarsi in due Comuni del foggiano.
Quest’opera, come sottolineato dalla Ricorrente, rientra fra quelle di interesse prioritario ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati nel P.N.R.R. e del P.N.I.E.C., qualificata di interesse pubblico prevalente dal Regolamento UE n. 2577/2022.
La Società presentava l’istanza per cui è causa il 6 agosto 2021, e al termine di una fase istruttoria nell’ambito della quale la Ricorrente veniva più volte chiamata a integrare la documentazione presentata, il 23 marzo 2023 il MASE comunicava la procedibilità dell’istanza e l’avvenuta pubblicazione nel proprio sito web della documentazione progettuale per l’avvio della fase di consultazione del pubblico, che si concludeva il successivo 22 maggio.
Nel dicembre 2023, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale, trasmettendolo contestualmente al MiC per la pronuncia del parere di sua competenza.
Il procedimento, tuttavia, entrava in una fase di stallo, che nel portale web del MASE veniva giustificato proprio con la mancata acquisizione del parere di competenza del MiC.
Anche a seguito di un sollecito della società ricorrente dell’11 marzo 2024 e di una successiva diffida del 9 maggio 2024, in cui si sottolineava che il progetto si trovava in un’“area idonea” e che, trascorsi i termini perentori, il MASE avrebbe dovuto comunque rilasciare il giudizio favorevole di compatibilità ambientale considerando acquisito per silenzio il concerto del MIC, non veniva emesso alcun provvedimento.
Successivamente, il 2 luglio 2024, il MASE inviava una nota alla Ricorrente, nella quale giustificava il ritardo nella gestione delle procedure adducendo una situazione di sovraccarico di incarichi e funzioni e spiegava che non era comunque possibile emettere il decreto di VIA senza l’acquisizione del concerto del direttore generale competente del MIC.
La Società quindi ricorreva al TAR, chiedendo il riconoscimento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal MASE e della natura soprassessoria della nota del 2 luglio, nonché l’accertamento della formazione del silenzio assenso rispetto all’atto di assenso di competenza del MIC, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, e dell’art. 17-bis della l. n. 241/1990.
La prima questione rilevante concerne l’accento sulla natura perentoria dei termini procedurali previsti dall’articolo 25, comma 7, del Codice dell’ambiente, un principio che trova solida base nella normativa italiana ed europea, posto a favore della diffusione delle fonti di energia rinnovabile e che rispecchia il favor normativo verso la semplificazione e l’accelerazione delle procedure amministrative connesse alla transizione energetica.
La perentorietà dei termini – come evidenziato dal TAR nella pronuncia in commento – emerge chiaramente dalla disposizione che assegna alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC un termine massimo di 130 giorni per adottare lo schema di provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), seguito dai successivi 30 giorni entro cui il MASE deve rilasciare il provvedimento conclusivo. Tuttavia, nel caso concreto, tali termini risultano ampiamente superati, evidenziando una chiara violazione procedurale da parte del MASE.
Quanto, invece, all’individuazione del dies a quo per il decorso dei suddetti termini, l’articolo 25 del Codice dell’ambiente di per sé non fornisce indicazioni precise, ma il Tribunale ritiene ragionevole considerare come momento iniziale il giorno in cui il Ministero della Cultura (MiC) riceve il parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.
Il TAR fa notare che anche qualora si considerasse come riferimento la sollecitazione formale inviata il 15 gennaio 2024, aderendo a quanto previsto dall’articolo 17-bis, termini risulterebbero comunque abbondantemente scaduti.
Le giustificazioni addotte dal Ministero vengono respinte un toto dal TAR.
Nello specifico, il Tribunale ribadisce che i criteri di priorità previsti dall’articolo 8, comma 1, del d.lgs. 152/2006, non possono giustificare la disapplicazione di termini perentori, pena la violazione della normativa di chiara natura acceleratoria, di matrice nazionale ed eurounitaria.
Inoltre, a differenza di quanto dedotto dal Ministero nelle proprie difese, l’obbligo del MASE di esprimersi non può venir meno esclusivamente a causa della mancata acquisizione di tutti i pareri previsti.
Per quanto concerne l’applicabilità del silenzio-assenso ai procedimenti di VIA, come correttamente rilevato dal TAR, giova richiamare una giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (si veda, a titolo esemplificativo, la sentenza della Sez. IV n. 8610 del 2023), che dà una risposta affermativa al quesito alla luce del carattere “pluristrutturato” di tali procedimenti.
Alla luce di queste considerazioni, il TAR riconosce l’illegittimità del silenzio mantenuto dal MASE, accertato la formazione per silentium dell’assenso del MiC e dichiara improcedibile la domanda di annullamento della nota soprassessoria, ordinando contestualmente al MASE di riattivare il procedimento e di adottare un provvedimento espresso entro 60 giorni.
La decisione del TAR Puglia rappresenta un significativo richiamo al rispetto dei termini procedurali, soprattutto in un contesto in cui le esigenze di transizione ecologica e sostenibilità impongono tempi rapidi e certi per l’autorizzazione di progetti strategici, sottolineando l’illegittimità di prassi dilatorie, spesso giustificate da motivazioni organizzative, che contrastano con le esigenze proprie della transizione energetica.