Con circolare n. 28 del 19 dicembre 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha divulgato ulteriori chiarimenti in merito alle novità introdotte in materia sanzionatoria dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale unionale (DNC), approvate con il D.Lgs. n. 141/2024. L’Agenzia ha chiarito, in particolare, che la recente riforma prevede una disciplina differenziata della “confisca delle merci oggetto dell’omessa dichiarazione (articolo 78 DNC) o della dichiarazione infedele (articolo 79 DNC)”, a seconda che la misura venga adottata in conseguenza della commissione del reato di contrabbando ovvero dell’illecito amministrativo di contrabbando. Ed infatti:
1) nel caso del reato di contrabbando, “si rende applicabile il comma 1 dell’articolo 94 che prevede la confisca obbligatoria e, ove non sia possibile procedere al sequestro della merce, alla confisca per equivalente. La confisca per equivalente, prevista anche per i reati tributari non doganali (D.L. vo 74/2000), può essere disposta unicamente dall’Autorità giudiziaria”;
2) nel caso, invece, di illecito amministrativo, “la confisca disposta dall’Amministrazione può avere ad oggetto esclusivamente le merci che sono l’oggetto dell’illecito. La confisca amministrativa deve, tra l’altro, essere preceduta dal sequestro”.
Con specifico riguardo all’illecito amministrativo, l’Agenzia, dopo aver ricordato che il comma 9 dell’art. 96 DNC prevede particolari esimenti dalla confisca per la violazione riconducibile alla fattispecie ex articolo 79 (dichiarazione infedele), si sofferma in particolare sulle lettere a) e d) del citato comma 9, rilevanti per le operazioni di controllo doganale con merce in dogana. Nello specifico, non si procede a confisca:
1. quando, “pur essendo errati uno o più degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale”. Tale esimente si riferisce ai casi di “errore materiale nell’indicazione del valore in dogana e/o della quantità, rispetto ai valori indicati nella fattura; – errore nell’indicazione del tasso di cambio; – errori nella indicazione dell’aliquota IVA, determinabile dalla TARIC; – errata classifica della merce, ove sulla base della descrizione della merce presente nei documenti di accompagnamento, tale errore sia immediatamente identificabile”;
2. quando “le merci non siano occultate, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese disponibili in maniera evidente ai fini della verifica”; in caso di controllo in linea ([1]), quindi, l’Agenzia può procedere alla confisca soltanto di merce occultata ovvero, pur indicata in dichiarazione, non resa disponibile ai verificatori: tale situazione – come espressamente indicato da ADM nel documento di prassi in commento – deve “essere adeguatamente motivata nel provvedimento di sequestro della merce e nella successiva confisca”.
Opportunamente, poi, l’Agenzia richiama quanto precisato nella precedente circolare 22/2024, la quale aveva già chiarito che, nei controlli in linea, “qualora la parte acceda alla definizione di cui all’articolo 112, estinguendo il reato punibile con la sola multa, la fattispecie deve essere assimilata, con riguardo alla confisca, all’illecito amministrativo ex articolo 79 con riguardo alle condizioni per cui si procede a confisca stabilite dal richiamato comma 9 dell’articolo 96”, sicché – sussistendone i presupposti – dovranno applicarsi le esimenti normativamente previste.
Da ultimo, l’Agenzia chiarisce che l’Autorità giudiziaria cui inoltrare le notizie di reato per i reati previsti dalle DNC è:
“la Procura Europea, nei casi in cui i maggiori diritti dovuti a titolo di dazio siano superiori a 10.000 euro, ancorché vi siano altri diritti di confine dovuti diversi dal dazio; – alla Procura nazionale territorialmente competente, nei casi in cui non vi siano maggiori diritti dovuti a tiolo di dazio; – la Procura Europea e la Procura nazionale territorialmente competente, nel caso in cui vi siano maggiori diritti dovuti a titolo di dazio ma inferiori a 10.000 euro”
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[1] I controlli c.d. in linea riguardano le merci di provenienza extra U.E. e possono essere effettuati presso gli spazi doganali oppure presso la sede indicata dall’operatore, purché in possesso di apposita autorizzazione alla procedura di domiciliazione.