Le regole operative del MASE sul decreto Fer 2
Decreto Direttoriale 10 dicembre 2024
Lo scorso 23 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 300, il Decreto Direttoriale 10 dicembre 2024 del MASE, recante “Approvazione delle regole operative del decreto 19 giugno 2024”, meglio noto come Decreto FER 2, di cui si richiameranno ora i contenuti essenziali.
Entrato in vigore lo scorso 13 agosto, il Decreto FER 2 ha l’obiettivo di promuovere, attraverso forme di incentivazione, la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi elevati di esercizio, tra i quali: impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici off-shore, fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne e gli impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio.
Il Decreto FER 2 prevede inoltre che l’accesso agli incentivi avvenga attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive bandite dal GSE, nelle quali vengono messi periodicamente a disposizione dei contingenti di potenza.
Le Regole in commento specificano, in un’ottica operativa, i requisiti da possedere per accedere agli incentivi, le modalità di svolgimento delle procedure e la determinazione in concreto delle tariffe.
Per quanto concerne i requisiti, è necessario il possesso del titolo abilitativo per la costruzione/esercizio dell’impianto o, in alternativa, il provvedimento favorevole di VIA alla data di partecipazione alla procedura competitiva.
Il soggetto richiedente non deve essere una “impresa in difficoltà” ai sensi dell’articolo 2.1, non deve integrare una delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici e non deve rientrare “tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015”.
Per i soli impianti a biogas è inoltre richiesto che il soggetto richiedente sia una impresa agricola.
Rispetto ai requisiti più strettamente oggettivi, è necessaria l’accettazione in via definitiva del preventivo di connessione, e un avvio dei lavori antecedente la data di pubblicazione della graduatoria.
All’articolo 2.2.2. sono individuati i requisiti di “taglia” che gli impianti devono possedere per accedere alle procedure:
- per gli impianti a biogas, una potenza nominale non superiore a 300 kW;
- per gli impianti a biomassa, una potenza nominale non superiore a 1.000 kW;
- impianti solari termodinamici, nessun limite;
- per gli impianti eolici off-shore floating e per gli impianti eolici off-shore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche, nessun limite;
- per gli impianti fotovoltaici off-shore floating e per gli impianti fotovoltaici floating su acque interne, nessun limite;
- per gli impianti da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia, nessun limite;
- Per gli impianti geotermici, tradizionali con innovazioni o a emissioni nulle, nessun limite.
Ai fini dell’accesso agli incentivi, gli interventi devono inoltre rispettare il divieto di arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (Principio del Do No Significant Harm).
Da un punto di vista strettamente procedurale, le Regole Operative impongono lo svolgimento di aste in forma telematica, alle quali si può prendere parte facendone richiesta nel portale FER-E, gestito dal GSE.
Per ciascuna asta è prevista la pubblicazione di un bando, la definizione di un contingente di capacità produttiva da assegnare agli impianti che partecipano all’asta e la redazione di una graduatoria finale da parte del GSE, entro i 90 giorni successivi al termine della procedura. Giova rammentare che ciascuna asta dovrà rimanere aperta per un periodo di 60 giorni successivo alla pubblicazione del bando da parte del Gestore.
Per quanto concerne la determinazione delle tariffe incentivanti, il Decreto FER2 prevede due tipologie di incentivi: una tariffa omnicomprensiva o un incentivo, calcolato come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell’energia. Nel caso in cui la differenza sia positiva, il GSE eroga gli incentivi in misura pari alla già menzionata differenza, sull’energia incentivata ovverosia sulla produzione netta immessa in rete, mentre nel caso in cui il valore dell’incentivo risulti negativo, il GSE provvede a richiedere al soggetto richiedente la restituzione di tale differenziale mediante conguaglio, compensazione su altre partite di competenza del medesimo soggetto o corresponsione diretta.
Gli impianti di potenza inferiore o uguale a 300 kW possono optare per l’una o per l’altra tipologia, mentre per gli impianti di potenza superiore a 300 kW è previsto esclusivamente il riconoscimento dell’incentivo.
L’energia incentivabile, sulla base della quale vengono riconosciuti tariffa incentivante e incentivo, ai sensi dell’articolo 5.3 è ottenuta calcolando con dettaglio orario, il minimo tra i valori di energia netta prodotta dall’impianto e l’energia effettivamente immessa in rete nella medesima ora, secondo uno specifico algoritmo elaborato dal GSE.
Per il solo caso degli impianti solari termodinamici, l’articolo 5.3.1. prevede che la produzione di energia elettrica immessa in rete corrisponde alla minore tra l’energia elettrica effettivamente immessa in rete imputabile alla fonte solare e la prodotta netta imputabile alla fonte solare.
Le Regole Operative rappresentano un passo significativo verso la transizione energetica e l’adozione di fonti rinnovabili innovative in Italia.
Era infatti molto alta l’attesa fra gli operatori, in quanto il Decreto FER 2 non aveva in alcun modo procedimentalizzato l’accesso agli incentivi. Con la pubblicazione delle Regole in commento è invece finalmente completo il quadro regolatorio del meccanismo di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili innovativi/con costi elevati.
Una vera analisi di impatto sarà ovviamente possibile solo nei prossimi mesi, ma la struttura sostanziale e procedurale delineata appare solida.