22/01/2025

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 422331, pubblicato il 21 novembre 2024, rappresenta una tappa fondamentale nell’attuazione della normativa relativa alla gestione dei crediti d’imposta derivanti da interventi agevolati con il Superbonus, il Sismabonus e il Bonus Barriere 75%.

L’adozione di questo provvedimento si inserisce in un quadro normativo più ampio, che ha visto una progressiva modifica delle modalità di fruizione e di cessione di tali crediti d’imposta, in particolare per effetto dell’articolo 121, comma 3-ter, d.l. n. 34/2020, successivamente modificato dal Decreto-Legge 39/2024, il quale ha introdotto all’articolo 4-bis[1], comma 6[2], le disposizioni previste dalla cosiddetta “norma anti usurai”[3].

Questo articolo ha lo scopo di disciplinare in modo più rigoroso l’utilizzo dei crediti d’imposta da parte dei c.d. “soggetti qualificati”, come le banche, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari vigilati, stabilendo che i crediti d’imposta derivanti da interventi di edilizia agevolata, se non dichiarati esplicitamente, vengano automaticamente ripartiti in sei quote annuali di pari importo, limitandone ulteriormente la cessione e l’utilizzo.

In particolare, l’articolo 121, comma 3-ter, stabilisce che i crediti d’imposta derivanti da opzione ex art. 121 del DL 34/2020, relativi agli interventi di Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere 75%, possano essere utilizzati solo a partire dal 2025 e sono soggetti a una ripartizione in sei rate annuali di pari importo, non cedibili ulteriormente e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24, con l’impossibilità di essere richiesti a rimborso per la parte non utilizzata in ciascun anno di imposta.

Tuttavia, la normativa prevede delle eccezioni. In particolare, i “soggetti qualificati” che acquistano i crediti d’imposta a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, e che dichiarano tale circostanza all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 31 dicembre 2024, sono esclusi dalla ripartizione in sei rate annuali. Per questi soggetti, infatti, non sussiste l’obbligo di suddividere il credito d’imposta in quote annuali, mantenendo la possibilità di utilizzare il credito in un’unica soluzione, secondo le modalità previste dalla normativa originaria.

La comunicazione relativa alla dichiarazione di acquisto di crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% del valore della detrazione deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite nel sopracitato provvedimento n. 422331/2024, che fornisce le specifiche tecniche per la trasmissione di tale comunicazione. In particolare, la comunicazione può essere inviata tramite la “Piattaforma cessione crediti” dal cessionario titolare dei crediti, oppure tramite un intermediario autorizzato. La finestra per l’invio della comunicazione è fissata dal 3 al 31 dicembre 2024 per le rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024, mentre per le rate che non sono state accettate entro tale data o per le rate acquistate successivamente, la comunicazione deve essere inviata al momento dell’accettazione della rata.

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[1] Rubricato: “Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia”.

[2] Così, infatti, si legge al comma 6 del sopracitato articolo: “All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d’imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all’accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti le modalità di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l’applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471″.

[3] Confluite, appunto, nel comma 3-ter dell’art. 121 del DL 34/2020.

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