Con ordinanza n. 21-2025, depositata il 20 febbraio 2025, la Corte Costituzionale ha sospeso il giudizio di legittimità costituzionale del Contributo di Solidarietà istituito dall’art. 1, co. 115 e ss. della l. n. 197/2022, rimettendo alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione circa la corretta interpretazione di alcune disposizioni del Regolamento (UE) n. 2022/1854, recepito in Italia proprio dal menzionato art. 1, co. 115 e ss..
Sul tema, dopo ampia discussione in udienza, la Corte Costituzionale ha condiviso i dubbi prospettati dai giudici remittenti[1] e dalle parti private in ordine al contrasto tra il Regolamento, che prevede l’applicazione del Contributo ai soli soggetti c.d. upstream (operanti cioè nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione), e la norma interna che, pur professandosi misura equivalente a quella europea, assoggetta ad imposizione tutti gli operatori energetici.
Tuttavia, trattandosi di questione complessa, rilevantissima per il mercato e soprattutto afferente alla stretta interpretazione di norme unionali, il Giudice delle Leggi ha ritenuto di non pronunciarsi in via diretta sulla questione ma di rimetterla alla Corte di Giustizia dell’UE, chiedendole di stabilire
“se gli artt. 1, 2 e 14 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia, letti anche alla luce dei pertinenti considerando (in particolare, numeri da 6 a 12, 14, 15, 40, 41, 45, 46, 50, 51 e 63), ostino all’adozione di una misura nazionale equivalente al contributo di solidarietà quale quella prevista dall’art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), nella parte in cui la misura medesima viene imposta anche ai produttori e rivenditori di energia elettrica, nonché ai distributori, rivenditori di prodotti petroliferi, ai rivenditori di gas metano e gas naturale, e a coloro che importano energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea, ove costoro abbiano percepito extraprofitti congiunturali nell’anno 2022”.
Sarà dunque la Corte di Lussemburgo a dover chiarire se il Regolamento n. 1854/2022 consenta agli Stati Membri di introdurre una misura equivalente che esondi dal perimetro soggettivo della corrispondente misura europea.
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[1] Le ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale sono state emesse dal TAR Lazio e dalle Corti di Giustizia Tributarie di primo grado di Messina e di Trieste e sono commentate su questo sito ai seguenti link: Il TAR Lazio rimette il Contributo Extraprofitti 2023 alla Corte Costituzionale; La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità del “Contributo di solidarietà” 2023; Nuova rimessione in Corte Costituzionale della questione di legittimità del “Contributo di solidarietà” 2023;