L’impugnazione da parte della Regione Sicilia del Testo Unico sulle rinnovabili
Deliberazione della Giunta regionale della Regione Sicilia n. 27 del 4 febbraio 2025
Con la Deliberazione n. 27 del 4 febbraio 2025 la Giunta regionale siciliana ha autorizzato il Presidente a impugnare dinanzi alla Corte costituzionale il Decreto legislativo n. 190/2024 (Testo Unico sulle rinnovabili). Più nello specifico, sono oggetto di doglianza l’articolo 9, e il relativo Allegato “C”.
Come noto, il Testo unico definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti, e l’articolo 9 esclude qualsiasi competenza regionale per gli impianti soggetti ad autorizzazione unica che superino i 300 MW di potenza.
La vicenda ha preso avvio con la nota dell’ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione n. 1656 del 30 gennaio 2025.
In questa sede, è stato rappresentato che:
- l’articolo 9 configurerebbe una violazione dell’articolo 117 della Costituzione e dell’articolo 14, lettera d), dello Statuto della Regione Sicilia, che attribuirebbe una competenza regionale esclusiva in materia di impianti elettrici, in quanto questi sarebbero da ricondurre alla materia dell’industria;
- in materia di impianti off-shore, la stretta connessione con la materia della pesca – di competenza esclusiva della Regione – potrebbe configurare una grave lesione del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione;
- quanto previsto dal Testo unico impugnato potrebbe configurare una violazione del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, da intendersi, alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, anche come criterio di attribuzione di competenze da un livello “superiore” – quello statale – a uno “inferiore” – quello regionale;
Parimenti violato secondo l’Ufficio legislativo della Presidenza sarebbe l’articolo 3 della Carta, in quanto teorizzare una competenza statale esclusiva rispetto ad aree in cui sussiste una significativa convergenza di competenze regionali determinerebbe la mancanza di un concreto bilanciamento dei diversi interessi in gioco.
Successivamente, con la nota n. 2547 del 3 febbraio 2025, il Presidente della Regione ha proposto l’impugnazione del Testo unico alla Giunta, che ha poi adottato la Delibera in commento.
Merita sottolineare che la vicenda appena analizzata non rappresenta un unicum.
Pochi giorni prima infatti, e più precisamente lo scorso 28 gennaio, il Governo ha deciso di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la Legge della Regione Sardegna in materia di aree idonee.
Come si legge in una nota diramata dopo il Consiglio dei ministri, infatti, il Governo ha ritenuto che alcune disposizioni della normativa sarda
“eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea in materia di energia e di beni culturali e paesaggistici, violano gli articoli 117, primo comma, secondo comma, lettera m) e s), e terzo comma, della Costituzione, nonché i principi di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, di certezza del diritto e del legittimo affidamento e di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione”.
Anche in questo caso, quindi, la Corte costituzionale sarà chiamata a dirimere un conflitto fra Stato e Regioni in materia di diffusione degli impianti di energia rinnovabile.
Quanto appena esposto porta quindi prepotentemente alla ribalta una questione irrisolta e di grande attualità: il difficile bilanciamento tra l’interesse nazionale alla transizione energetica e il riconoscimento delle competenze regionali nella gestione del territorio. Il nodo centrale riguarda il delicato equilibrio tra l’interesse nazionale alla semplificazione amministrativa e l’autonomia regionale nella gestione del territorio. La normativa recente mostra una tendenza sempre più marcata a sottrarre alle Regioni poteri autorizzativi rilevanti, con l’obiettivo di accelerare le decisioni e garantire maggiore efficienza: questa scelta, tuttavia, rischia di comprimere il principio di leale collaborazione e di alterare il riparto delle competenze delineato dalla Costituzione e dagli statuti speciali
In questo contesto, quanto previsto dal Testo Unico impugnato dalla Regione Sicilia si inserisce in un processo di centralizzazione che, sebbene giustificato dalla necessità di garantire un quadro uniforme e accelerare gli investimenti in infrastrutture strategiche, solleva dubbi sulla sua compatibilità con il principio di sussidiarietà e con la giurisprudenza costituzionale in materia di competenze concorrenti. L’assenza di una reale e stabile concordia fra Stato e Regioni rischia di rendere ancora più complessa l’attuazione delle politiche energetiche sul territorio, complicando notevolmente il percorso verso il raggiungimento degli obiettivi fissati in sede europea.
La decisione della Corte costituzionale – anche nel caso relativo alla Regione Sardegna – sarà quindi determinante per chiarire il perimetro delle prerogative regionali in materia di autorizzazioni energetiche e per definire il bilanciamento tra l’interesse nazionale alla transizione ecologica e il rispetto delle autonomie territoriali, contribuendo a delineare un quadro più stabile per il futuro normativo del settore.