25/03/2025

Con il Regolamento (UE) 2522/2024 del 23 settembre 2024 è stato aggiornato l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune per l’anno 2025.

Pertanto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 19 dicembre 2024 ha emanato la Circolare n. 29 con lo scopo di fornire le istruzioni operative per implementare le modifiche.

In particolare, l’Amministrazione ha rilevato che al capitolo 27, relativo gli Oli da gas, destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001% (i) è stato soppresso il codice NC 2710 1943, (ii) è stato introdotto il codice NC 2710 1942 avente ad oggetto gli Oli da gas “Con un tenore di carbonio di origine biologica pari ad almeno l’80% in peso”, (iii) è stato introdotto il codice NC 2710 1944 relativo ad “Altri” Oli da gas.

L’Agenzia ha chiarito che il gasolio di cui al precedente codice NC 2710 1942 ora si distingue in due tipologie in funzione dell’origine biologica o non biologica delle materie prime da cui è stato ottenuto. Allo stato l’unica tipologia di gasolio distribuito sul territorio nazionale ed idoneo ad essere incluso nel codice NC 2710 1942, afferma l’Amministrazione, è l’HVO (i.e.: Hydrotreated Vegetable Oil). Di converso, i gasoli di origine fossile troveranno collocazione nel nuovo codice NC 2710 1944.

L’Amministrazione segnala anche che per garantire l’emissione dei documenti di accompagnamento elettronici (e-AD/e-DAS), la cui compilazione è onere degli operatori professionali, è stato completato l’aggiornamento della Tabella TA13 con l’inserimento dei nuovi codici che sono diventati efficaci il 1° gennaio 2025, con la precisazione che le precedenti combinazioni andavano utilizzate fino al 31 dicembre 2024.

In virtù di quanto detto, l’Agenzia ha infine fornito una serie di chiarimenti operativi che riguardano tra l’altro, in primo luogo, la trasmissione dei dati delle contabilità in forma telematica da parte dei depositari autorizzati, dei destinatari registrati e degli esercenti depositi commerciali ad imposta assolta che dovrà avvenire dal 1° gennaio 2025 con riferimento ai nuovi codici della Tabella TA13. Merita infine segnalazione, per giunta, il chiarimento con cui l’Amministrazione ha specificato che le modifiche in merito alla classificazione del gasolio comportano la necessità che le licenze di esercizio degli impianti in cui i prodotti sono detenuti siano aggiornate. Tale aggiornamento non dà luogo al rilascio di una nuova licenza ma si tratta di un mero adeguamento formale e verrà compiuto su iniziativa dell’UD competente senza oneri amministrativi per gli esercenti, fatta salva ogni loro eventuale segnalazione a riguardo.

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