La Corte Costituzionale sulla moratoria della Regione Sardegna all’installazione di impianti FER
Corte Costituzionale, Sentenza n. 28 dell’11 marzo 2025
Con la sentenza n. 28 dell’11 marzo, la Consulta si è pronunciata sulla legittimità costituzionale della Legge regionale sarda n. 5 del 2024 – ad oggi abrogata – dando con ciò seguito all’impugnazione decisa dall’Esecutivo all’esito del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024.
Più nello specifico, il ricorso si è incentrato sull’articolo 3, il quale prevedeva, anche per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della Legge, un “congelamento” per 18 mesi delle autorizzazioni all’installazione di impianti FER, fino all’adozione di una legge regionale sull’individuazione delle aree idonee, finalmente approvata lo scorso 5 dicembre e anch’essa attualmente oggetto di impugnazione dinanzi alla Giudice delle leggi.
Due sono le questioni giuridiche portate all’attenzione della Consulta, concernenti la compatibilità o meno della disposizione impugnata con:
- l’articolo 117, commi 1 e 3, della Costituzione, in quanto le previsioni dell’articolo 3 della legge regionale si sarebbero poste in contrasto con l’articolo 20 del d.lgs. 199/2021, che, nell’ottica di attuare la Direttiva 2018/2001/UE, affida allo Stato la definizione di criteri omogenei per l’individuazione delle aree idonee e vieta espressamente alle Regioni di adottare moratorie o sospensioni dei procedimenti autorizzativi. In tal senso, la legge regionale avrebbe potuto risolversi in un indebito contrasto con i principi sanciti a livello nazionale ed europeo in materia diproduzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
- gli articoli 3, 41, e 97 della Carta, in quanto l’estensione della moratoria ai procedimenti autorizzativi già in corso si sarebbe tradotta in una compromissione del legittimo affidamento degli operatori economici che avessero già avviato investimenti e sostenuto costi significativi per l’ottenimento delle autorizzazioni.
Come correttamente rilevato anche dalla Corte, lo step preliminare per risoluzione di tali questioni è “stabilire a quale titolo di competenza legislativa sia da ricondurre la disposizione impugnata, che deve essere esaminata, pertanto, secondo la triplice lente elaborata dalla giurisprudenza […], relativa ‘all’oggetto, alla ratio e alla finalità’”.
In tal senso, sebbene la legge regionale impugnata, letta nella sua interezza, sia inequivocabilmente diretta alla tutela della natura e del paesaggio, è altrettanto evidente che la specifica previsione dell’articolo 3 abbia avuto come obiettivo quello di far slittare l’applicazione delle previsioni del d.lgs 199/2021.
La moratoria prevista dalla legge regionale ha quindi inciso in modo significativo – e decisivo – sulla disciplina relativa agli impianti FER, la quale a sua volta afferisce in modo prevalente alla materia della produzione e distribuzione dell’energia elettrica, di competenza concorrente fra Stato e Regioni; competenza che, come evidenziato dalla Corte, deve essere esercitata in ogni caso nella più piena armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento nazionale e internazionale, che, nel caso di specie, sono stati positivizzati proprio con il d.lgs. 199/2021.
Risolta tale questione preliminare, la Corte costituzionale – dopo aver richiamato la sua nota sentenza n. 103 del 2024, con la quale ha con chiarezza delineato l’evoluzione della normativa nazionale in materia di individuazione di aree idonee – ha sancito l’illegittimità della previsione normativa impugnata per violazione dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione, in quanto contrastante con i principi stabiliti dall’articolo 20 del d.lgs. 199/2021, ovverosia: (i) il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030; (ii) il divieto di introduzione di moratorie; (iii) l’obbligo di avviare procedure autorizzatorie agevolate per l’installazione di FER nelle aree temporaneamente individuate come idonee. La Corte ha evidenziato il carattere fondamentale di tali principi, che “in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione dell’energia”.
Del tutto irrilevante è anche la circostanza che la moratoria fosse temporalmente limitata, in quanto in ogni caso il termine di 18 mesi previsto dall’articolo 3 della legge regionale era di gran lunga superiore a quello di 180 giorni sancito dall’articolo 20 del d.lgs. 199/2021 per l’individuazione con legge delle aree idonee.
La Corte ha invece ritenuto assorbite tutte le altre questioni.
La decisione appena analizzata, sebbene priva di un immediato risvolto pratico, in quanto riferita ad una legge ad oggi abrogata, è di grande impatto, in quanto riafferma un principio cardine della materia: la transizione energetica non può essere subordinata a interventi normativi regionali che ostacolino il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei.
Il bilanciamento tra le competenze statali e quelle regionali deve svolgersi nel rispetto di principi superiori, fondamentali per garantire la certezza del diritto e la stabilità degli investimenti. Le particolarità della materia energetica impongono infatti un approccio armonico, in cui lo Stato definisce le strategie di lungo periodo e le Regioni le attuano senza frapporre ostacoli ingiustificati.
La decisione della Consulta ribadisce dunque che la programmazione energetica non è solo una questione di equilibrio tra poteri, ma un’esigenza primaria che impone coerenza normativa, rispetto dei vincoli europei e tutela dell’interesse generale, al di sopra di logiche particolaristiche. Indicazioni ancora maggiori proverranno dalla decisione della Corte sull’impugnazione della legge regionale sarda in materia di aree idonee, approvata, come accennato, lo scorso 5 dicembre, e impugnata dall’Esecutivo all’esito del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio.