Ad avviso della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, gli interessi di mora previsti dal Codice doganale comunitario – in quanto diretti a compensare i vantaggi economici ottenuti dall’importatore in ragione del mancato assolvimento tempestivo dei dazi antidumping – non presentano natura sanzionatoria e, pertanto, risultano compatibili con l’applicazione congiunta di una misura afflittiva nazionale quale la penale di mora.
1. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (la “CGUE”), attraverso la recente sentenza resa nel procedimento C-506/23 (Network One), ha riconosciuto la legittimità – in caso di tardivo pagamento dei dazi antidumping sull’importazione di beni provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese – di una prassi nazionale diretta a postulare l’applicazione congiunta, da un lato, degli interessi di mora previsti dal Codice doganale comunitario e, dall’altro, di una penalità di mora – avente natura sanzionatoria – stabilita dalla normativa interna: ciò in ragione della natura compensativa degli interessi di mora, privi del carattere afflittivo proprio della misura nazionale e, quindi, pienamente compatibili rispetto all’irrogazione di quest’ultima.
Tanto preliminarmente rilevato in ordine alle conclusioni a cui risulta essere pervenuta la CGUE – e prima di analizzare i principi enunciati a tale proposito dal giudice comunitario – sembra opportuno riportare qui di seguito, seppur brevemente, gli specifici fatti di causa oggetto della pronuncia in esame.
2. La società Network One Distribution s.r.l. importava taluni beni sul territorio comunitario – e, in particolare, in Romania – indicando nella relativa dichiarazione di immissione in libera pratica, quale Paese di provenienza della merce, la Thailandia.
Solamente in un momento successivo all’avvenuta importazione, l’Autorità doganale rumena appurava che la reale provenienza della predetta merce risultava riconducibile alla Repubblica Popolare Cinese: da qui, l’applicazione – in sede di verifica – dei dazi antidumping previsti, in detto caso, dalla normativa unionale. L’Autorità procedente, inoltre, contestava alla società importatrice un debito fiscale accessorio ravvisabile – da un lato – nell’applicazione degli interessi di mora previsti dall’art. 114 del Codice doganale comunitario e, dall’altro, nell’irrogazione congiunta di una misura sanzionatoria, stabilita dalla normativa interna rumena, consistente in una penalità di mora. Entrambe le misure addizionali – interessi di mora e penalità di mora – venivano applicate in termini percentuali rispetto all’importo del dazio non assolto e per ogni giorno di ritardo nel pagamento dello stesso.
La società Network One Distribution s.r.l. – effettuato il versamento integrale dei dazi antidumping – adiva tuttavia l’Autorità giurisdizionale rumena, al fine di lamentare l’illegittimità del prelievo addizionale rappresentato dalla penalità di mora, in quanto diretto ad incidere – con finalità afflittiva – la medesima condotta già sanzionata attraverso l’irrogazione degli interessi di mora imposti dal Codice doganale comunitario: da qui, secondo la società ricorrente, un’indebita duplicazione del carico afflittivo disposto nel caso di importazione di beni – sul territorio rumeno – in assenza del tempestivo versamento dei dazi antidumping.
Il Tribunale rumeno di primo grado rigettava il ricorso della società. Il giudice di secondo grado, adito da quest’ultima, sollevava apposita questione pregiudiziale, riguardante la compatibilità – rispetto al diritto comunitario – di una prasi nazionale che, nel caso in esame, impone l’applicazione congiunta di una misura interna a carattere afflittivo e degli interessi di mora stabiliti dal Codice doganale comunitario.
3. Ora, al fine di risolvere la predetta questione pregiudiziale, la CGUE ha innanzitutto ricordato come il Codice doganale comunitario non abbia la finalità di imporre misure aventi carattere sanzionatorio; spetta unicamente agli Stati membri, infatti, l’esercizio di una tale facoltà. La previsione di fattispecie sanzionatorie nazionali – applicabili alle importazioni irregolari di beni – deve comunque rispettare pur sempre il principio comunitario di proporzionalità, non potendo quindi eccedere quanto necessario al conseguimento dello scopo repressivo.
Ciò preliminarmente posto, la CGUE ha pertanto escluso la natura afflittiva degli interessi di mora stabiliti – nell’ipotesi di non tempestivo assolvimento dei dazi – dall’art. 114 del Codice doganale comunitario, riconoscendo come gli stessi siano invece diretti a “[…]compensare i vantaggi che l’operatore economico trae indebitamente nel ritardo accumulato per adempiere un debito fiscale, non già a sanzionare un siffatto ritardo”. Tale carattere sanzionatorio, di contro, risulta pienamente rinvenibile – secondo il giudice unionale – nella penalità di mora disposta dal diritto interno rumeno.
Gli interessi moratori e la penalità di mora – seppur previsti a fronte del medesimo fatto – presentano dunque una finalità distinta: compensativa – nel primo caso – e afflittiva, nel secondo. Da qui – ad avviso della CGUE – la legittimità di una loro applicazione congiunta, ferma restando, naturalmente, la necessità per il giudice nazionale di verificare la proporzionalità della penalità di mora.
4. Tanto rilevato rispetto alla pronuncia in commento, in conclusione, sembra a chi scrive interessante ricordare come la stessa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – seppur con riferimento ad un ambito differente (ma contiguo) rispetto alla materia doganale – sia giunta a conclusioni piuttosto similari a quelle fatte proprie dalla CGUE. Ci si intende riferire alla questione afferente all’applicazione congiunta – nell’ipotesi di mancato o tardivo versamento delle accise – dell’indennità di mora prevista dall’art. 3, comma 4, D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (il “TUA”) e della sanzione amministrativa stabilita dall’art. 13, commi 1 e 3, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (il “Dlgs 471”).
Come è difatti noto, il TUA disciplina espressamente – nel campo delle accise – le conseguenze della condotta consistente nell’omesso o tardivo versamento di quanto dovuto dal soggetto passivo d’imposta, attraverso la previsione di un’indennità di mora applicata in misura pari al 6 per cento del tributo, a cui vanno aggiunti gli interessi di mora. La prassi dell’Amministrazione finanziaria, a fronte del non tempestivo assolvimento delle accise, ha tuttavia postulato l’irrogazione – oltre alla predetta indennità di mora e ai correlati interessi – della sanzione prevista in via generale, dall’art. 13 Dlgs 471, a carico del contribuente che “[…]non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti” delle imposte dovute.
Ora, le evidenti criticità discendenti da tale applicazione congiunta dell’indennità di mora – da un lato – e della sanzione generale da omesso versamento di imposte, dall’altro, hanno originato un rilevante contenzioso, diretto a postulare l’illegittimità della descritta prassi amministrativa in quanto idonea a duplicare l’effetto afflittivo derivante dalla medesima condotta omissiva, stante la finalità sanzionatoria comune all’indennità di mora e alla misura lato sensu repressiva prevista dall’art. 13 Dlgs 471.
La questione – sottoposta all’esame della Suprema Corte di Cassazione – ha condotto negli anni ad un acceso contrasto giurisprudenziale in seno al giudice della nomofilachia, che – da ultimo – sembrava essere stato risolto nel senso della non cumulabilità di dette misure (così, ad esempio, nell’ordinanza Cass. n. 1969 del 24 gennaio 2019); tuttavia, attraverso la recente sentenza n. 19338 del 16 giugno 2022, la Corte di Cassazione – con un indubbio coup de théâtre – è ritornata sui propri passi, postulando nuovamente la natura risarcitoria/compensativa – quindi non afflittiva – dell’indennità di mora prevista dall’art. 3, comma 4, TUA e, in ultima istanza, la sua legittima cumulabilità con la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 Dlgs 471 (per una più approfondita disamina – anche critica – su tale specifico tema, si rinvia al contributo già pubblicato dallo scrivente sul presente sito).