Sulla base di ciò che risulta dalla stampa specializzata, il Viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha affermato che “Grazie all’impegno della direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate e degli altri soggetti coinvolti, come tra l’altro il Gse, abbiamo dato istruzioni agli uffici per non azionare nuove pretese impositive e per fare marcia indietro dai contenziosi in corso” in relazione alla quota incentivo riconosciuta ai produttori agricoli di biogas sull’immissione in rete del materiale energetico. Risulta altresì che, nel caso in cui il contenzioso tributario sia già stato avviato, l’abbandono alla pretesa dell’Amministrazione è condizionato all’accettazione da parte dei contribuenti della compensazione delle spese di lite. La posizione parrebbe essere inoltre contenuta in una nota interna della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate con cui sono state date le istruzioni alle diramazioni territoriali.
La questione riguarda la corretta tassazione della parte incentivante della tariffa onnicomprensiva istituita dalla l. 244/2007 e disciplinata al relativo art. 2, co. 145 oltreché dalla normativa secondaria contenuta al DM 18 dicembre 2008. La predetta tariffa consiste in un corrispettivo riconosciuto al produttore di energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili per la relativa immissione in rete.
Sulla base di tale nozione sono sorti contenziosi aventi ad oggetto la tassazione della tariffa onnicomprensiva. In particolare, ad avviso dell’Amministrazione l’intero corrispettivo della tariffa è da assoggettare a tassazione secondo le modalità stabilite al co. 423, art. 1, l. 266/2005, e cioè, per i soggetti ivi richiamati, secondo una determinazione forfettaria del reddito prodotto attraverso la cessione di energia eccedente un certo quantitativo al di sotto del quale il relativo reddito è qualificabile come reddito agrario. Ad avviso dei contribuenti, invece, la tariffa è scomponibile in due parti: la prima di natura incentivante e la seconda di natura effettivamente corrispettiva. Nello specifico, la parte della tariffa avente natura incentivante rappresenterebbe l’onere a carico della finanza pubblica riconosciuto al produttore per l’incentivo alla produzione di energia pulita. Di converso, la parte corrispettiva rappresenterebbe la remunerazione del produttore agricolo per la vendita di energia. Pertanto, unicamente la parte avente natura corrispettiva dovrebbe essere assoggettata ad imposizione secondo le predette modalità.
I contenziosi in analisi hanno quale oggetto la cessione di biogas dato che quest’ultima, a differenza dell’energia elettrica prodotta mediante impianti fotovoltaici, per i quali l’incentivo è riconosciuto separatamente dal prezzo dell’energia, ad avviso dell’Amministrazione non attribuisce una tariffa che può essere scissa nelle due richiamate componenti e quindi, in tale impossibilità, l’intera quota deve considerarsi base imponibile. Contrariamente, ad avviso dei contribuenti può essere individuata una quota incentivante ed una quota corrispettiva attraverso il calcolo della differenza tra il prezzo dell’energia individuato dal GSE e quello della tariffa.
Tale scomposizione della tariffa onnicomprensiva può desumersi, ad avviso dei contribuenti, da altri elementi interpretativi. Tra questi si segnala in particolar modo il menzionato co. 423, art. 1, l. 266/2005 ove si afferma nella versione attualmente vigente che “il reddito si determina applicando (…) il coefficiente di redditività del 25 per cento (…)” “all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia, con esclusione della quota incentivo”. Inoltre, anche nella Relazione tecnica alla legge di Bilancio 2016 (l. 208/2015), che ha modificato il co. 423 di cui supra, si affermava che “il prelievo fiscale deve essere limitato, indipendentemente dalla fonte rinnovabile e dallo specifico incentivo (…) ai corrispettivi della vendita di energia, con esplicita esclusione della quota incentivo. (…)”, ove tra l’altro si richiamava in particolare il settore del biogas e delle biomasse. Altresì all’art. 6, d.l. 34/2023 si rintraccia un dato attraverso il quale può sostenersi che la tariffa onnicomprensiva sia scomponibile nelle due parti richiamate, ancorché la richiamata disposizione fosse vigente per il solo periodo d’imposta in corso al 2022.
Sulla base di queste ragioni, una parte della giurisprudenza di merito sostiene la scomposizione della tariffa onnicomprensiva e la sottoposizione a tassazione della sola parte relativa al prezzo (CGTI Pavia, sez. 1, n. 293-2024; CGTII Lombardia, sez. 9, n. 143-2025). Ciononostante, un’altra parte della giurisprudenza di merito ritiene invece di aderire all’indirizzo interpretativo dell’Amministrazione (CGTI Firenze, sez. 2, n. 224-2024; CGTI Firenze, sez. 1, n. 479-2023; CGTII Lombardia, sez. 2, n. 2662-2023).
In questo contesto giurisprudenziale incerto sono dunque da accogliere con favore le posizioni prese dall’Amministrazione per le vie informali di cui supra.