Il TAR Friuli – Venezia Giulia, Trieste, sulla conformità urbanistica degli impianti fotovoltaici

TAR Friuli – Venezia Giulia, Trieste, Sezione I, sentenza n. 86 del 13 marzo 2025
24/04/2025

In data 13 marzo 2025, il TAR Friuli – Venezia Giulia si è pronunciato sul requisito della compatibilità tra gli impianti di produzione di energie rinnovabili ed il piano urbanistico del territorio di insediamento al fine di accedere alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), nello specifico caso in cui l’istallazione avvenga in una zona agricola.

In particolare, il giudizio in questione muove da una erronea lettura della disciplina che regola la PAS, ed offre l’occasione per operare una ricognizione normativa e giurisprudenziale sul tema della compatibilità urbanistica ed edilizia, fugando eventuali dubbi ingenerati dagli interventi susseguitisi in materia.

Centrale, in tal senso, è l’interpretazione dell’art. 20, D.Lgs. n. 199 del 2021, nella parte in cui individua nelle “aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale” le aree idonee esclusivamente per gli impianti fotovoltaici – anche con moduli a terra – e per gli impianti di produzione di biometano.

Nel caso di specie, la ricorrente desume dall’art. 20 un superamento del vincolo di conformità urbanistica con riferimento alle zone agricole, sul presupposto che queste siano naturalmente predisposte all’insediamento dell’impianto fotovoltaico; il che, per l’appunto, si verificherebbe anche qualora vi fosse un contrasto con le previsioni dei piani urbanistici.

Ebbene, il TAR interviene e corregge la ricostruzione prospettata dalla ricorrente, evidenziando che in alcun modo la disposizione in questione intenda suggerire una presunzione di conformità urbanistica dell’impianto fotovoltaico con le aree classificate come agricole: “il concetto di “aree idonee” di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter) del D.Lgs. n. 199 del 2021 va adeguatamente inteso non nel senso amplissimo invocato dalla ricorrente, ma nel più appropriato senso che le aree a destinazione agricola indicate sono idonee ad ospitare l’impianto fotovoltaico, nel rispetto però delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie di zona”.

Si tratta, peraltro, di una lettura perfettamente in linea con gli orientamenti giurisprudenziali che hanno preceduto il Decreto del 2021, basati sull’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, che non a caso impone come primo, indefettibile adempimento per il proprietario dell’immobile interessato dall’impianto proprio la dichiarazione di compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti.

Ne risulta, dunque, che il requisito della compatibilità urbanistica ed edilizia dell’intervento, presupposto indispensabile per l’assentibilità dell’impianto a mezzo PAS, “sfugge a qualunque presunzione” (Cons. St., sent. n. 7357/2021; conf. TAR Puglia, Bari, sez. II, 8 maggio 2023, n. 724).

Con la presente pronuncia viene, dunque, confermata l’impostazione preesistente, con l’ulteriore specificazione – tratta dalla normativa sopravvenuta – secondo cui la destinazione urbanistica agricola non può di per sé essere di ostacolo alla localizzazione dell’impianto fotovoltaico. Ciononostante, non viene meno l’esigenza di valutarne la concreta compatibilità con le previsioni del piano, le singole prescrizioni urbanistiche e i relativi divieti previsti dalla pianificazione: tale conformità va necessariamente verificata e dimostrata per ciascun singolo progetto e, solo se riscontrata, l’impianto sarà assentibile con procedura semplificata.

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