IL TAR Lazio, Roma, sulle condizioni per il rilascio del PAUR

TAR Lazio, Roma, Sezione III, sentenza n. 6969 dell’8 aprile 2025
24/04/2025

In data 8 aprile 2025, il TAR Lazio si è pronunciato su un caso di mancata attivazione della procedura prevista per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), dovuta all’introduzione, a livello regionale, di criteri che hanno in parte compromesso aprioristicamente lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili sul territorio.

In particolare, la Regione Lazio ha comunicato alla ricorrente l’impossibilità di attivare la procedura in virtù di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 171/2023 nel tentativo di attuare un riequilibrio territoriale degli impianti e non aggravare eccessivamente i territori di una singola Provincia.

Il giudizio muove, dunque, dall’analisi del sistema definito dalla Deliberazione della Giunta, che, nell’avvio di procedimenti PAUR concernenti impianti fotovoltaici ed eolici a terra, stabilisce un ordine di rilevanza che vede come prioritari i procedimenti che coinvolgano le c.d. aree idonee, seguiti da quelli relativi all’attuazione del PNRR, del PNC e della Programmazione unitaria 21-27.

In tutte le altre ipotesi, invece, si prevede l’applicazione di un criterio di proporzionalità e sussidiarietà, che, per ogni provincia, stabilisce lo sviluppo degli impianti fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell’intera Regione. Il che, in sostanza, fa sì che il mero superamento della soglia in questione comporti l’impossibilità di avviare il procedimento.

Il sistema così delineato si pone però in palese contrasto con le Linee guida per l’autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10 settembre 2010, che, per pacifica giurisprudenza, sono vincolanti nei confronti delle Regioni (Corte cost. sent. n. 27 del 2023).

In particolare, tra i principi e i criteri che regolano l’individuazione delle aree idonee, le Linee guida includono la corretta perimetrazione delle zone soggette a tutela ambientale, proprio al fine di evitare la definizione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. Ne consegue che l’individuazione delle aree non idonee va correttamente intesa non già come divieto preliminare di costruzione o esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, bensì come un atto di accelerazione e semplificazione della procedura.

Da quanto detto si ricava che, sebbene la Regione sia sicuramente legittimata ad operare la distinzione tra aree idonee e aree non idonee, questo non comporta automaticamente la facoltà di definire “aree vietate”, in cui sia addirittura preclusa la valutazione in sede procedimentale del più opportuno bilanciamento tra gli interessi in gioco.

Per quanto, infatti, sia in concreto sempre più difficile mantenere l’equilibrio tra la tutela del territorio – dal punto di vista ambientale e paesaggistico – e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, tale difficoltà non può in alcun modo tradursi nell’impossibilità di avviare procedimenti non rientranti tra quelli prioritari. Di qui, il ruolo determinante dell’Amministrazione, chiamata ad attuare di volta in volta un’opportuna opera di bilanciamento tra gli interessi coinvolti.

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