24/04/2025

Lo scorso 1° aprile, il TAR Sicilia si è pronunciato sul valore e sulle caratteristiche del parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni culturali e Ambientali rispetto alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il giudizio prende il via dal rigetto di un’istanza presentata da una società attiva nel settore energetico, volta all’ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per la realizzazione di un impianto eolico nell’agrigentino, in un’area non gravata da vincoli paesaggistici né ricompresa fra quelle “non idonee”.

Il diniego giungeva all’esito di una conferenza di servizi, nell’ambito della quale la sola Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento esprimeva un parere negativo, che la Commissione Tecnica Specialistica si limitava semplicemente a recepire e a trasporre nel proprio parere istruttorio conclusivo, sulla base del quale l’Assessorato adottava poi il provvedimento finale di diniego.

Tre sono le macro-questioni sulle quali il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, in quanto la società ricorrente ha lamentato: (i) l’erronea attribuzione di un valore vincolante al parere della Soprintendenza; (ii) la sua genericità e il suo difetto di istruttoria; (iii) la mancata instaurazione di un contraddittorio procedimentale.

Rispetto alla prima questione, come correttamente rilevato dal TAR, l’art. 25 del d.lgs. 152/2006 è chiaro nell’imporre all’autorità competente per un determinato procedimento complesso di svolgere una valutazione complessiva degli interessi coinvolti, senza che i pareri resi dai singoli enti partecipanti alla conferenza di servizi possano assumere carattere determinante o insuperabile: ciò si pone in piena linea con il principio di non automaticità degli esiti. Sulla scorta di tali coordinate normative, il Tribunale ha radicalmente escluso il carattere vincolante del parere, e ha di conseguenza sancito l’illegittimità della condotta dell’Assessorato, che lungi da svolgere una propria autonoma valutazione sulle risultanze istruttorie, ha fondato il proprio diniego su una adesione acritica alla posizione della Soprintendenza.

In secondo luogo, il TAR ha ritenuto il Parere della Soprintendenza affetto da genericità, e viziato da un grave difetto di istruttoria, non solo in quanto fondato su valutazioni generiche, ma soprattutto perché non accompagnato dalla formulazione di proposte prescrittive o dall’individuazione di misure mitigative idonee a rendere compatibile l’intervento con l’interesse pubblico tutelato.

In altri termini, il Tribunale ha censurato il dissenso della Soprintendenza in quanto non “costruttivo”, e ha ritenuto tale vizio ancor più grave tenuto conto dell’intervento oggetto del diniego, funzionale all’obiettivo di promozione e massima diffusione delle rinnovabili. Questa decisione si pone in linea con la prevalente giurisprudenza amministrativa, e in particolare con la sentenza n. 2983/2021 del Consiglio di Stato.

Infine, quanto all’assenza di un effettivo contraddittorio procedimentale, è necessario evidenziare, come correttamente fatto dal TAR, che, sebbene “l’articolo 10-bis della legge n. 241/90 […] non si applica direttamente ai procedimenti svolti in sede di conferenza di servizi […] ciò non esonera l’amministrazione dal rispetto del principio generale del contraddittorio procedimentale, il quale […] trova fondamento nei principi generali del giusto procedimento”. E proprio sulla scorta di queste coordinate normative, il Tribunale ha censurato la condotta della Soprintendenza, che, in violazione dei principi di leale collaborazione e buon andamento, non ha garantito la possibilità di un confronto effettivo, trasparente e leale fra amministrazione e privato prima dell’adozione di un provvedimento potenzialmente lesivo. Anche queste conclusioni si pongono sulla scia di numerosi precedenti del giudice amministrativo, e in particolare del Consiglio di Stato (si vedano, ex multis, le sentenze nn. 626 e 1761 del 2022).

La pronuncia analizzata quindi, ponendosi in linea con la giurisprudenza maggioritaria, ribadisce che nei procedimenti autorizzatori relativi all’installazione di impianti FER il parere della Soprintendenza non può essere recepito in modo acritico né considerato vincolante in assenza di una motivazione puntuale e costruttiva. Il TAR ha richiamato con forza il ruolo dell’amministrazione procedente, chiamata a svolgere una valutazione autonoma e complessiva degli interessi in gioco, nel rispetto dei principi di trasparenza, contraddittorio e proporzionalità, ancor più quando l’intervento oggetto di valutazione incide su ambiti strategici come lo sviluppo delle energie rinnovabili.

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