24/04/2025

Con la sentenza n. 4940 del 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che il noleggio di gruppi elettrogeni configura un’attività soggetta al regime delle accise, in quanto riconducibile all’esercizio di un’officina di produzione di energia elettrica, ai sensi della normativa vigente. In particolare, si ritiene che il soggetto noleggiatore, qualora eserciti tale attività in forma imprenditoriale, abituale e professionale, assuma la qualifica di soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, ancorché la produzione effettiva di energia avvenga presso i locali del noleggiante.

Nel caso oggetto di giudizio, l’Agenzia delle Dogane aveva notificato a una società un avviso di liquidazione delle accise, unitamente a sanzioni amministrative, per il periodo compreso tra il 2007 e il 2012. L’Amministrazione finanziaria sosteneva che l’attività di noleggio “a freddo” di gruppi elettrogeni costituisse esercizio di un’officina di produzione di energia elettrica, e pertanto dovesse essere assoggettata ad accisa.

La società contribuente eccepiva l’illegittimità dell’atto impositivo, sostenendo che, nel contratto di noleggio, la produzione dell’energia elettrica sarebbe imputabile esclusivamente al noleggiante, quale effettivo utilizzatore dell’impianto, mentre il noleggiatore si limiterebbe a svolgere un’attività commerciale priva di qualsiasi intervento diretto nella produzione energetica. Da ciò deriverebbe, l’inapplicabilità dell’accisa al noleggiatore e la conseguente responsabilità impositiva in capo al cliente utilizzatore.

La Corte di Cassazione, riformando le decisioni dei giudici di merito, ha escluso la fondatezza delle argomentazioni del contribuente, ribadendo che la soggettività passiva ai fini delle accise non può essere esclusa in capo al noleggiatore, qualora quest’ultimo svolga un’attività organizzata professionalmente e in forma imprenditoriale.

La Suprema Corte richiama, a sostegno della propria decisione, l’articolo 33 della direttiva 2008/118/CE, che individua come debitore dell’accisa il soggetto che fornisce o detiene prodotti energetici in ambito unionale, nonché gli articoli 52 e 53 del Testo Unico delle Accise (TUA). In particolare, l’articolo 52, comma 1, del TUA stabilisce che l’accisa si applica all’energia elettrica al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero, in caso di autoproduzione, al momento del consumo. L’articolo 53, comma 1, individua i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta nei «venditori» e negli «esercenti le officine di produzione per uso proprio».

La nozione di “officina di produzione”, secondo la normativa interna, comprende ogni complesso di impianti e apparecchiature idonei alla produzione, trasformazione, accumulo e distribuzione dell’energia elettrica, anche se installati su mezzi mobili, qualora gestiti da un unico soggetto economico. È dunque l’esercizio dell’attività in forma imprenditoriale – e non il luogo fisico della produzione – a rilevare ai fini dell’imposizione.

Sulla base del principio affermato dalla Corte di Cassazione, si deve ritenere che, nell’ambito del contratto di noleggio di gruppi elettrogeni, sia il noleggiatore a dover essere qualificato come soggetto passivo d’imposta, laddove l’attività sia svolta con continuità e professionalità. La produzione materiale dell’energia da parte del noleggiante non esclude, infatti, la responsabilità impositiva del soggetto che organizza e mette a disposizione gli impianti, configurandosi quest’ultimo come “collettore d’imposta” in conformità alla ratio dell’imposizione sulle accise.

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