24/04/2025

Il 17 marzo 2025, la Commissione europea ha adottato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/486, che stabilisce le modalità operative per il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), un’iniziativa cruciale che mira a ridurre le emissioni di CO2 derivanti dalle importazioni di beni nell’Unione Europea. Questo meccanismo, introdotto dal Regolamento (UE) 2023/956, si propone di livellare il campo di gioco tra le imprese europee e quelle di paesi non aderenti agli stessi standard ambientali​[1].

Un elemento centrale di questo regolamento riguarda la procedura per diventare un “dichiarante CBAM autorizzato“, una qualifica essenziale per gli importatori di determinati beni, che devono registrarsi nel sistema CBAM per poter importare merci nell’UE. La domanda di autorizzazione deve essere presentata in formato elettronico attraverso il registro CBAM, un sistema che mira a semplificare e automatizzare il processo. In particolare, gli importatori sono tenuti a fornire dettagli sul proprio status legale, la propria capacità finanziaria e operativa, nonché le informazioni sulle merci che intendono importare​.

Procedure e tempistiche.

Per facilitare il processo, la Commissione ha previsto che le autorità competenti degli Stati membri esaminino le domande entro 120 giorni. Tuttavia, nelle fasi iniziali, questo termine potrebbe estendersi a 180 giorni per le domande presentate prima del 15 giugno 2025​. La tempestività della decisione è cruciale, poiché gli importatori che ottengono la qualifica devono rispettare precisi obblighi legati alla restituzione dei certificati CBAM, in relazione alle emissioni di carbonio incorporate nelle merci importate​.

Un aspetto rilevante del regolamento, inoltre, è la possibilità per i richiedenti di modificare o adeguare le informazioni fornite durante la procedura di richiesta. Questo processo di “adeguamento” consente di correggere eventuali discrepanze senza dover ripresentare una nuova domanda. Tuttavia, se le modifiche sono sostanziali, l’autorità competente potrebbe respingere la domanda e richiedere una nuova presentazione​.

Controlli e procedure di consultazione.

Un altro pilastro del nuovo sistema è la procedura di consultazione. Prima che venga concessa la qualifica di “dichiarante autorizzato”, le autorità competenti coinvolgono altre parti consultate, incluse le autorità fiscali e doganali degli altri Stati membri. Questo processo garantisce che tutte le informazioni fornite dal richiedente siano verificate accuratamente. Le obiezioni o i rischi segnalati durante questa fase possono influenzare la decisione finale​.

Nel caso in cui un dichiarante CBAM autorizzato non adempia agli obblighi previsti o commetta violazioni gravi, l’autorità competente può decidere di revocare la qualifica. Tuttavia, anche in caso di revoca, l’importatore è tenuto a rispettare gli obblighi legati alle merci importate fino a quel momento.

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[1] Per maggiori approfondimenti, rimandiamo agli articoli già redatti sul tema. Vedi Meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e l’applicazione della nuova tariffa doganale comune dal 2025; Le disposizioni sul Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) analizzate da Assonime: la circolare n. 31 del 20 dicembre 2023, di Carolina Lombardozzi;

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