“Definizione agevolata” per il cumulo Tremonti ambiente-Conti energia: approvati il modello per la comunicazione e il codice tributo per il versamento

Agenzia delle Entrate, provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 114266 del 6 marzo 2020 Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 16/E del 31 marzo 2020
27/04/2020

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 114266 del 6 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di  comunicazione per l’accesso alla “definizione agevolata” prevista dall’art. 36 co. 2 del d.l. n. 124/2019, convertito (misura già commentata su questo sito). Lo strumento della definizione appena citato consente al contribuente che abbia fruito, in via cumulativa, delle tariffe incentivanti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (c.d. Conto Energia) e della detassazione per investimenti ambientali realizzati da PMI (c.d. Tremonti ambiente) di mantenere i benefici derivanti dalle prime e di rinunciare alla detassazione ambientale. La definizione garantisce una via d’uscita al contribuente dagli eventuali contenziosi pendenti aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni cumulate, con contestuale esenzione dal pagamento di sanzioni e interessi.

Con la risoluzione n. 16/E del 31 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, istituito il codice tributo ai fini della “restituzione” delle somme costituenti l’agevolazione Tremonti ambiente rinunciata.

 

Il modello di comunicazione.

Il soggetto che intende optare per la citata definizione agevolata è tenuto a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2020 (termine non prorogato dai recenti interventi legislativi correlati alla crisi pandemica), il modello di comunicazione all’indirizzo p.e.c. dell’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate in base al domicilio fiscale del contribuente. La comunicazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero, se sottoscritta con firma autografa, deve essere accompagnata da copia di un documento di identità.

Il modello di comunicazione è composto dai quadri A e B.

Nel quadro A deve essere indicato il Conto energia di cui ha beneficiato il contribuente (III, IV o V). Inoltre, deve essere riportato l’ammontare totale agevolato ai fini Tremonti ambiente, ottenuto applicando alla variazione in diminuzione per investimenti ambientali operata, l’aliquota d’imposta IRES ratione temporis vigente. Tale importo rappresenta la somma che il contribuente è tenuto a “restituire” ai fini di addivenire al perfezionamento della definizione agevolata.

Nel quadro B del modello, invece, il contribuente (i) dichiara – mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio – se vi siano o meno giudizi pendenti, di cui lo stesso è parte, “aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo” e, laddove presenti, (ii) assume l’impegno di rinunciarvi.

 

Il versamento.

Le somme oggetto di restituzione devono essere versate entro il medesimo termine previsto per la trasmissione della comunicazione.

Ai fini di consentire il versamento di tali somme, che dovrà avvenire tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 Elide), l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in epigrafe, ha istituito l’apposito codice tributo “8200” denominato “definizione incentivi conto energia – articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26/10/2019, n. 124”. È espressamente esclusa la possibilità di procedere a compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In merito alla posizione sostanziale del contribuente, il provvedimento direttoriale precisa che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della comunicazione e con il pagamento integrale degli importi dovuti.

Quanto ai risvolti processuali della definizione agevolata sui contenziosi pendenti, il provvedimento direttoriale precisa che la sospensione dei contenziosi è disposta dal giudice:

dietro presentazione di copia della comunicazione, della relativa ricevuta di avvenuta consegna e nelle more del pagamento delle somme dovute”.

Il provvedimento precisa inoltre che l’estinzione del contenzioso pendente, invece:

è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”.

Infine, quanto agli oneri di conservazione documentale, il provvedimento in parola specifica che:

la comunicazione […] deve essere conservata, a cura del richiedente, fino al riscontro del corretto perfezionamento della procedura di definizione da parte dell’Agenzia delle entrate e comunque fino alla definitiva estinzione della controversia. Devono essere, altresì, conservati i documenti relativi ai versamenti effettuati, la documentazione attestante la variazione in diminuzione, riportata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali e i conteggi per la determinazione delle somme dovute”.

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