25/05/2020

Il decreto “Cura Italia” (DL 18/2020), all’art. 67, comma 1, prevede la sospensione, dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Tale norma di portata generale ha ricompreso anche i tributi disciplinati dal Testo Unico delle Accise (TUA).

La succitata disposizione è stata ulteriormente precisata dall’Agenzia delle Dogane con la determinazione n. 126776 del 26 aprile 2020 attraverso la quale è stato chiarito che fino al 1° giugno 2020 gli uffici dell’Agenzia si asterranno dall’immediato perseguimento degli inadempimenti susseguenti alla constatazione di trasgressioni dell’obbligo di pagamento nei termini prescritti dall’art. 3, comma 4, del TUA.

Ed invero, il citato art. 3, comma 4, del D.lgs. 504/1995 (TUA), prevede che, per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo all’immissione in consumo. In caso di ritardo nell’adempimento descritto, è applicata l’indennità di mora e sono dovuti gli interessi. Dopo la scadenza del termine, poi, non è consentita l’estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all’estinzione del debito d’imposta.

Il sopradetto provvedimento, dunque, sancisce che i versamenti delle accise scadute e scadenti dall’8 marzo al 31 maggio non sono sospesi, ma è rinviata al 1° giugno la notifica degli avvisi di pagamento relativi a tali scadenze.

Inoltre, con la medesima determinazione, l’Agenzia ha sospeso fino al 1° giugno, per tutti gli inadempimenti, la richiamata misura accessoria del divieto di estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all’estinzione del debito d’imposta.

Con tale disposizione l’Agenzia delle Dogane ha ritenuto, pertanto, di garantire un’applicazione più ampia dell’art. 67 rispetto a quanto già accaduto con riferimento, in particolare, ai dazi doganali.

E difatti, sebbene l’art. 67 si riferisca, in generale, a “tutti gli uffici impositori”, senza distinguere tra Entrate e Dogane, l’applicazione nel settore doganale ha risentito di importanti distinguo, dovuti ai vincoli europei.

In particolare, con la nota n. 95986/2020 del 19 marzo 2020, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che il generico riferimento operato dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’articolo 67 alle “attività degli uffici impositori” si porrebbe in aperto contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 103, paragrafi 1 e 2, del Regolamento UE n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 (Codice Doganale dell’Unione) che non prevede ipotesi di proroga dei termini di decadenza, e con l’art. 84 del TULD, testo unico della legislazione doganale emanato con il d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43, recante i termini per la notifica dell’obbligazione doganale, il quale stabilisce che i termini per la notifica avente ad oggetto i diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell’Unione Europea.

Ed è proprio la Commissione Europea che, come riportato nella sopraesposta nota dell’Agenzia delle Dogane (cfr. n. 95986/2020), su espressa richiesta di chiarimenti avanzata dalla stessa Agenzia ha dichiarato, “di non avere in programma di posticipare o facilitare il pagamento dei dazi doganali in tutta l’UE da parte degli operatori economici”, così escludendo che la norma possa trovare applicazione per le attività degli Uffici finalizzate all’accertamento ed al recupero a posteriori dei dazi doganali e dei connessi diritti doganali. Ne consegue che i suddetti atti dovranno, quindi, essere notificati nel rispetto dei termini stabiliti dalla prevalente normativa unionale, anche nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020.

Appare evidente, dunque, che l’Agenzia, con la determinazione n. 126776, ha assunto, in materia di accise, una posizione indipendente rispetto a quanto previsto in ambito doganale.

Ciò posto, una misura significativa assunta dal punto di vista finanziario è senz’altro il differimento dei pagamenti mediante conti di debito, istituto che consente il versamento periodico, in un’unica soluzione, dei diritti doganali relativi a varie importazioni, compiute in un arco temporale definito, previo rilascio di un’apposita garanzia.

E difatti, con la determinazione n. 121878 del 21 aprile 2020 l’Agenzia delle Dogane, ha prorogato di 30 giorni il pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all’8 maggio 2020, senza l’applicazione di interessi e sanzioni.

Tale proroga, già prevista dall’art. 92, comma 3, del DL 18/2020 ed inizialmente applicata alla sola categoria dei trasportatori, è stata estesa, con la suddetta determinazione, a tutti i soggetti titolari di conto debito in presenza di determinate condizioni e dimostrando di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una specifica diminuzione del fatturato rispetto ai mesi di riferimento dell’anno precedente.

Agevolazione ulteriormente differita dal DL n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto rilancio), il quale, all’art. 161 prevede la proroga di ulteriori sessanta giorni del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020.

È poi la stessa Agenzia delle Dogane che, con la determinazione n. 152155 del 21 maggio 2020, ha specificato le concrete modalità di applicazione di tale proroga individuando le categorie di operatori economici abilitati ad ottenere tale agevolazione.

Ed in particolare, oltre ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto, possono presentare domanda anche le aziende, purché dimostrino di aver subito nei mesi del 2019, corrispondenti a quelli della scadenza naturale dei conti di debito nel 2020, una riduzione del fatturato rispettivamente del 33% (rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nell’anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi non superiori a 50 milioni di Euro) e del 50% (rispetto agli stessi mesi del 2019, se nell’anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi superiori a 50 milioni di Euro).

Resta, inoltre, ferma la possibilità per l’Agenzia delle Dogane di concedere la proroga anche nei confronti di altri operatori economici purché venga da questi dimostrata la carenza di liquidità e la presenza di gravi difficoltà di carattere economico e sociale (cfr. art. 4 della determinazione).

Anche per quel che riguarda le accise merita rilevare la presenza di due altre importanti misure.

In particolare, tra le novità introdotte dal DL “Rilancio”, è stato previsto, all’art. 129, che i termini relativi ai versamenti sui prodotti energetici e sull’energia elettrica previsti per il giorno 16 maggio 2020 siano differiti al giorno 20 maggio 2020, senza pagamento di interessi e sanzioni.

Con l’art. 162 è stato poi definitivamente introdotta la possibilità di rateizzazione del debito di accisa per il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici; l’istanza prevede di modulare la richiesta di rateizzazione in ragione delle differenti situazioni economiche in cui versa l’operatore che devono essere documentate e quindi riscontrabili da parte dell’Agenzia. Detta norma si è resa necessaria in quanto la possibilità di concedere rateizzazioni, prevista all’art. 3 comma 4 bis del (TUA), non è mai stata attuata, a causa della mancata approvazione del DM che, ai sensi dello stesso articolo, doveva prevederne condizioni e modalità di applicazione. Detta impossibilità operativa è risultata particolarmente penalizzante a seguito della crisi economica del settore petrolifero e dei prodotti alcolici causata dall’emergenza COVID-19. Per effetto delle modifiche apportate al comma 4-bis, con le lettere a) e b), la disposizione risulta integrata di elementi che circoscrivono puntualmente le modalità di attuazione dell’istituto garantendo anche l’esaurimento del piano di rateizzazione nel medesimo esercizio finanziario di suo avvio. Assumendo carattere di autoesecutività, non si rende necessaria la previsione di norme di esecuzione per la sua applicazione. In tal senso la lettera c) dispone la soppressione del rinvio al decreto ministeriale per l’applicazione della norma.

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