Ecobonus: cedibilità del credito ai soggetti “collegati” all’esecutore dei lavori

Agenzia delle Entrate, risposta n. 105 del 15 aprile 2020
27/05/2020

Il credito corrispondente alla detrazione prevista dall’art. dall’art. 1, commi da 344 a 349 della l. n. 296/2006 per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (c.d. “ecobonus”) può essere ceduto a soggetti diversi dai “fornitori che hanno effettuato gli interventi”, “semprechè collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”.

Con la risposta n. 105 del 15 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto legittima la cessione effettuata, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 63/2013, dal beneficiario di interventi di riqualificazione energetica, del credito di ammontare pari all’importo della detrazione spettante per tali interventi, nei confronti di un soggetto terzo diverso dall’esecutore dei lavori, ma ad esso collegato in quanto “parte della stessa rete di imprese”. Ciò a prescindere dall’attività svolta dal soggetto terzo cessionario.

Questi i fatti oggetto del quesito. La società istante Alfa, svolge attività di sviluppo di piattaforme web ed è collegata mediante contratto di rete d’impresa con la società Beta, che si occupa di servizi energetici integrati su edifici esistenti. Quest’ultima, rappresenta l’istante,

ha l’intenzione di realizzare molteplici interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti di proprietà e per conto di diverse persone fisiche”.

In forza di tali interventi, i beneficiari persone fisiche

avranno diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, ma vogliono optare per la cessione del credito introdotta dall’articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205” e “cedere i crediti fiscali ad altre aziende collegate al rapporto che ha dato origine alla detrazione”.

La facoltà di cedere i crediti corrispondenti alla detrazione derivante dall’agevolazione c.d. ecobonus è tuttavia limitata, sul piano soggettivo, dal co. 2-sexies del citato art. 14 del d.l. n. 63/2013. Tale cedibilità è infatti esclusa nei confronti degli “istituti di credito e ad intermediari finanziaria” ed è di converso circoscritta nei soli confronti dei “fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati”.

Facendo richiamo alle circolari del 18 maggio 2018, n. 11/E e del 23 luglio 2018, n. 17/E, che hanno fornito chiarimenti proprio in merito all’ambito applicativo della cessione del credito in commento, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato come per “soggetti privati” cessionari

devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, semprechè collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”.

In questo senso, nella circolare n. 17/E/2018 si è infatti chiarito che

nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente a un Consorzio oppure a una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete”.

Sulla scorta delle richiamate interpretazioni, l’Agenzia delle Entrate ha pertanto ritenuto che l’istante società Alfa ben “potrà beneficiare del credito in argomento, in quanto fa parte della stessa rete di imprese della società BETA, che effettuerà i lavori, non rilevando il tipo di attività svolta dall’istante”.

Oltre al profilo soggettivo della cessione del credito in parola, la risposta in commento ha riferito in merito alle conseguenze contabili e fiscali che si producono ove il cessionario del credito, come nel caso rappresentato dall’istante, riconosca al cedente un corrispettivo di importo inferiore al valore nominale del credito d’imposta acquisito.

In tali ipotesi, il cessionario rileverà contabilmente un componente positivo di reddito d’importo pari alla differenza tra valore nominale del credito acquisito e corrispettivo pagato per l’acquisto dello stesso. Nell’avallare simile operato, l’Agenzia delle Entrate ha infine precisato che la sopravvenienza attiva così determinata “concorrerà alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui il credito è acquisito”, ai sensi dell’art. 88 TUIR.

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