28/05/2020

Il 21 maggio u.s., l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA ha partecipato ai lavori della XIV Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato della Repubblica, relativi all’adozione del disegno di legge recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea” – la c.d. Legge di delegazione europea 2019.

Trattasi di un articolato volto a recepire 33 Direttive europee, nonché ad adeguare la normativa nazionale a 12 Regolamenti, che prevedono, inter alia, diverse norme in tema di energia.

L’audizione è stata quindi l’occasione per la presentazione di una Memoria, con la quale l’Autorità ha segnalato anche criticità e possibili interventi correttivi sulle disposizioni di sua più stretta competenza, e in particolare riguardo:

– all’articolo 5 relativo all’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;

– all’articolo 12 in tema di attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;

– all’articolo 19 in merito all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell’energia elettrica.

Più nel dettaglio, in merito all’art. 5, l’ARERA ha espresso piena condivisione in merito alla previsione di una disciplina normativa per la definizione delle aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Al contempo, però, ha evidenziato la necessità di cogliere l’occasione per revisionare gli strumenti per l’incentivazione delle fonti rinnovabili e semplificare il quadro normativo vigente in materia di configurazioni per l’autoconsumo.

Un’ulteriore proposta di modifica ha riguardato, poi, il tema degli oneri generali di sistema, su cui, ormai da tempo, l’Autorità insiste per il trasferimento alla fiscalità generale.

Riguardo invece all’art. 12 del disegno di legge, l’interesse dell’Autorità si è concentrato, innanzitutto, sulla parte in cui quest’ultimo individua, tra i principi e i criteri direttivi della delega, quello

di definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, attive nell’ambito della generazione, dell’approvvigionamento, della distribuzione, dell’accumulo, della condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando un’adeguata partecipazione ai costi di sistema”.

In relazione a tale disposizione, l’ARERA ha auspicato l’eliminazione della previsione che consentirebbe di demandare a tali comunità anche l’attività di distribuzione di energia elettrica: l’obiettivo dovrebbe essere quello di valorizzare l’efficienza delle reti pubbliche esistenti, piuttosto che consentire la costituzione di nuove reti di distribuzione private.

Ulteriori considerazioni hanno riguardato lo sviluppo dei sistemi di accumulo, la valorizzazione del ruolo e della responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione, nonché la tutela dei consumatori finali.

Da ultimo, l’Autorità è intervenuta sull’art. 19 del disegno di legge, con la proposta di un trasferimento in suo favore di alcune competenze ad oggi in capo al Ministero per lo Sviluppo Economico, e segnatamente in materia di esenzione dell’accesso ai terzi per gli interconnector, nonché di deroga all’obbligo di ridispacciare gli impianti di generazione in base al criterio di mercato.

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