Eco e Sisma bonus combinati: la cedibilità del credito a doppio round è “ampia”
Agenzia delle Entrate, risposta n. 126 dell’8 maggio 2020
Il credito corrispondente alla detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi “congiunti” di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica previsti dall’art. 14, commi 2-quater e 2-quater.1 del d.l. n. 63/2013, che sia già stato oggetto di cessione, può essere nuovamente ceduto dal cessionario (i) anche per la sola “parte di credito che residua di anno in anno per l’utilizzo in compensazione” e (ii) anche attraverso una cessione che si dispieghi in “più fasi temporalmente distinte”, in luogo di un’unica soluzione.
Con la risposta n. 126 dell’8 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità, per il cessionario del credito per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cedere a propria volta tale credito
“anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse)”.
Questi i fatti oggetto del quesito. La società istante Alfa, realizza interventi finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico su parti comuni di edifici condominiali. I contratti relativi a tali interventi, stipulati tra Alfa e i condomini, prevedono che il corrispettivo sia regolato, in parte, tramite l’integrale cessione, a beneficio di Alfa, della detrazione d’imposta spettante a questi ultimi in relazione agli interventi commissionati e, per la restante parte, a mezzo bonifico bancario.
In base a tali premesse di fatto, e sul pacifico presupposto che il credito così acquisito possa costituire oggetto di una “eventuale successiva cessione da parte del primo cessionario” (circolare n. 11/E/2018), l’istante ha chiesto di conoscere “la corretta modalità di cessione del credito d’imposta”.
Segnatamente, viene richiesto di chiarire:
- se la facoltà di cedere il credito in parola debba essere esercitata sull’intero credito attribuito alla Società ovvero se possa essere esercitata sulla sola “parte di credito che residua di anno in anno per l’utilizzo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997”;
- se la cessione del credito, esercitata con le modalità di cui al punto sub 1, che precede, debba essere effettuata “in un’unica soluzione” oppure possa essere effettuata in “più fasi temporalmente distinte” (con tale ultima ipotesi l’istante intende rappresentare la circostanza in base alla quale la “cessione del credito”, pur integrando un unico negozio traslativo, possa “essere perfezionata […] di anno in anno sulla quota di credito che residua per l’utilizzo in compensazione”).
Preliminarmente alla prospettazione della soluzione, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato come il cessionario possa (i) cedere, a propria volta, il credito d’imposta in parola, ovvero (ii) utilizzarlo in compensazione.
In particolare, quanto all’ipotesi sub i), il Provvedimento direttoriale del 28 agosto 2017, prot. n. 165110, disciplinante le “Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione effettuati nella parte comune degli edifici” ha previsto che:
“il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile”
e, con riferimento ai casi riguardanti anche l’istante società Alfa, ha precisato che:
“il cessionario può disporre del credito dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condòmino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento”.
Quanto invece all’ipotesi sub ii) di utilizzo del credito, il citato provvedimento ha disposto che:
“il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241” specificando che in tali casi non si applicano i limiti quantitativi di compensazione “di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388”.
La quota di credito che non è utilizzata non può essere chiesta a rimborso, ma “può essere utilizzata negli anni successivi”, senza alcun limite temporale di riporto.
Sulla scorta della richiamata prassi, e avallando la soluzione prospettata dalla società istante, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che Alfa potesse cedere il credito d’imposta in parola anche parzialmente e in tempi diversi, anche dopo aver utilizzato in compensazione alcune quote del credito, o anche solo parte delle medesime.
Nella propria risposta l’Agenzia delle Entrate ha, infine, ritenuto cedibili anche le quote del credito non ancora utilizzabili in compensazione (i.e. nel 2020 possono essere cedute anche le rate compensabili nell’annualità 2021, e successive). In tali ultime ipotesi, tuttavia, il cessionario (ovvero i cessionari) “ereditano” la scansione temporale delle quote originariamente maturata in capo al proprio dante causa: per tale motivo essi non potranno “anticipare” l’utilizzo in compensazione delle singole rate decennali del credito d’imposta.