Decreto-legge Semplificazioni: importanti novità anche in tema di energia
Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto-legge n. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, noto come D.L. Semplificazioni.
Il testo costituisce un intervento organico su una serie di settori, preordinato principalmente a (i) semplificare i procedimenti amministrativi e le procedure ad evidenza pubblica; (ii) eliminare e velocizzare gli adempimenti burocratici; (iii) digitalizzare la P.A.; (iv) sostenere la green economy e l’attività d’impresa.
Alcune delle misure ivi adottate investono specificamente il settore energetico e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, a partire da un tentativo di semplificarne gli iter autorizzativi.
In particolare, l’art. 56 riguarda gli interventi di ammodernamento di impianti esistenti e di nuova costruzione di alcune tipologie di impianti fotovoltaici.
Quanto ai primi, tale disposizione interviene innanzitutto sulla procedura di VIA, prevedendo che nel caso di progetti di integrale ricostruzione, rifacimento, riattivazione o potenziamento degli impianti, la valutazione di impatto ambientale abbia ad oggetto il solo esame delle variazioni dell’impatto indotte dal progetto rispetto alla situazione ante intervento.
Per alcuni specifici interventi su impianti esistenti, a bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica (non devono comportare un incremento dell’area occupata dagli impianti o dalle opere connesse), viene poi introdotta una nuova modalità abilitativa fondata sulla sola presentazione di una dichiarazione di inizio lavori asseverata.
La norma precisa che questi interventi
“non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati”.
La medesima procedura viene estesa anche alla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo.
Sempre in tema di semplificazioni autorizzative, l’articolo 62 del Decreto disciplina invece le procedure per la realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, prevedendo, a seconda (i) dell’ubicazione del sistema di accumulo, (ii) della potenza dell’impianto e (iii) della tipologia cui il sistema è collegato, la possibilità di procedere senza rilascio di un titolo abilitativo, con procedura abilitativa semplificata oppure mediante autorizzazione unica.
Le suddette misure di semplificazione si combinano con altre importanti novità riguardanti più in generale la Valutazione di Impatto Ambientale, il cui iter viene rivisto con l’obiettivo di abbattere i tempi di durata necessari alla sua predisposizione (art. 50). Invero, l’attuale normativa sulla VIA richiede tempi lunghi, ma necessari, per compiere le opportune operazioni di pre-screening, valutazione vera e propria, consultazione e provvedimento unico ambientale. Il Decreto tenta quindi di razionalizzare il procedimento, a partire dall’obbligo di presentazione, sin dall’avvio dello stesso, del progetto di fattibilità o del progetto definitivo, in sostituzione degli elaborati progettuali. Ma soprattutto, prevede una procedura speciale accelerata per quei progetti e infrastrutture di rete compresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima – PNIEC.
È stata disposta, inoltre, una riduzione delle tempistiche anche per il provvedimento unico ambientale statale e per il provvedimento autorizzatorio unico regionale, di cui agli artt. 27 e 27-bis d.lgs. 152/2006.
Sempre in tema di semplificazione, il Decreto interviene, infine, sulle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, che potranno ora essere installati con il rilascio di una semplice autorizzazione (art. 57).
Altra novità in materia di energia riguarda invece i poteri di controllo e decadenza del Gestore dei Servizi Energetici – GSE. È stato modificato, infatti, l’art. 42 del d.lgs. 28/2011, prevedendo nella sostanza che la decadenza dagli incentivi possa essere disposta dal Gestore soltanto in presenza dei presupposti di cui all’art. 21-nonies della l. 241/1990 (i.e., l’annullamento d’ufficio).
Da ultimo, il Decreto interviene sul c.d. “scambio sul posto altrove”. Trattasi di una particolare forma di scambio sul posto, che deroga all’obbligo di coincidenza tra i punti di immissione e i punti di prelievo dell’energia scambiata con la rete.
Di tale servizio possono beneficiare soltanto alcuni enti pubblici, tra cui i Comuni con popolazione fino a 20 mila residenti, per i quali, però, finora era previsto un limite massimo di potenza, pari a 200 kW.
La nuova disposizione elimina proprio tale soglia, consentendo ai piccoli Comuni di usufruire dello “scambio sul posto altrove” senza alcun limite di potenza degli impianti, come già previsto anche per gli enti regionali che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata (art. 59).