28/10/2020

Con l’ordinanza del 25 settembre 2020, n. 5698, il Consiglio di Stato ha annullato una decisione cautelare del TAR Piemonte che aveva imposto al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. di ripristinare gli incentivi di una convenzione in conto energia, risolta a seguito di un’informativa interdittiva antimafia, successivamente però revocata dalla Prefettura competente.

Sul punto, vale la pena ricordare che ai sensi dell’art. 67 D.lgs. n. 159/2011, le informative antimafia dei Prefetti costituiscono condizione per la stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione ovvero per concessioni ed erogazioni o comunque per qualsiasi utilità pubblica.

Dall’emissione del provvedimento di interdizione discendono, dunque, una serie di poteri a natura evidentemente vincolata, che obbligano le Amministrazioni a una “doverosa” risoluzione (latu sensu intesa quale evento interruttivo ed estintivo) di qualsiasi contatto o rapporto generalmente inteso con il soggetto colpito.

Orbene, con l’ordinanza n. 360 del 30 luglio 2020, il Tar Piemonte, a seguito della revoca dell’interdittiva antimafia per cui era causa, aveva disposto il ripristino del rapporto convenzionale con il GSE a decorrere dalla data di revoca, sul presupposto che l’impresa risultava ormai immune da pregiudizi e che altrimenti si sarebbe verificata l’ultrattività dell’interdittiva, anche in relazione ad un periodo per il quale la stessa ha pacificamente e definitivamente perso efficacia.

Tale statuizione però è stata rovesciata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza in questione.

In particolare, il Supremo Consesso della Giustizia amministrativa ha rilevato che l’adozione di un provvedimento di revoca non incide sul periodo pregresso e non può quindi comportare il ripristino di un rapporto contrattuale ormai estinto.

Ne consegue che la revoca dell’interdittiva – fino a quel momento, sempre pienamente efficace, in quanto non sospesa in sede giudiziale – al più

“avrebbe potuto consentire la costituzione di un nuovo rapporto convenzionale tra le parti [naturalmente, in presenza dei presupposti per concluderlo], ma non il rispristino di un rapporto ormai concluso e non riattivabile in assenza del previo annullamento dell’interdittiva”.

Ti può interessare anche: