Localizzazione in zona agricola di impianti FER: stop ai divieti generalizzati da parte delle Regioni
Tar Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, sentenza 19 ottobre 2020, n. 363
Con la sentenza del 19 ottobre 2020 n. 363, il Tar Abruzzo ha definito i contorni del potere delle Regioni di porre limitazioni e divieti, in atti di tipo programmatorio o pianificatorio, per l’installazione in zona agricola di impianti energetici alimentati a fonti rinnovabili (c.d. impianti FER).
Trattasi di questione che, negli anni, ha sollevato numerose criticità, contrapponendo, da un lato, l’esigenza di derivazione eurounitaria di incrementare la produzione di energia rinnovabile e, dall’altro, la preoccupazione di preservare il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio circostante.
Per la realizzazione di tali impianti si assiste, infatti, alla commistione di profili legati alla tutela ambientale – ricadenti nella competenza legislativa esclusiva statale – con profili afferenti alle materie di produzione, trasporto e distribuzione di energia, nonché di governo del territorio – rientranti, invece, nella competenza concorrente di Stato e Regioni.
Su tali presupposti, il D.lgs. n. 387/2003 – attuativo della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità – segnatamente all’art. 12, ha espressamente riconosciuto la possibilità di ubicare gli impianti FER in zone classificate agricole dai piani urbanistici, al contempo però rimettendo a linee-guida da adottarsi in Conferenza unificata l’approvazione dei criteri in applicazione dei quali consentire alle Regioni di indicare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.
In tale contesto regolatorio, la Regione Abruzzo, nel caso di specie, aveva negato l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto alimentato da biomassa, in ragione del divieto di attività industriali in zona agricola posto dal Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria.
Tale considerazione, però, non è stata condivisa dal TAR Abruzzo, in quanto ritenuta in contrasto con il suddetto art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, riguardo alla possibilità di ubicare impianti FER in zona agricola e alle eventuali limitazioni.
Secondo il TAR, infatti, le Regioni possono sì porre limitazioni e divieti a tale collocazione, ma esclusivamente nell’ambito e con le modalità di cui alle citate Linee guida (i.e., DM 10 Settembre), a tenore delle quali l’individuazione delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione degli impianti in questione “deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto e non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell’identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela”.
Per tale ragione, il Piano Regionale de quo non può essere considerato un “vincolo per il corretto inserimento degli impianti alimentati da biomasse … né, tantomeno, può ritenersi che possa avere portata precettiva precludendo, in via generale, su tutto il territorio regionale l’installazione degli impianti in parola, in ragione dell’esigenza di tutelare in termini astratti profili di natura pianificatoria ed ambientale”.
In sintesi, alla luce di quanto sopra, il Giudice amministrativo ha escluso che le Regioni possano procedere ad automatici meccanismi preclusivi, invocando una destinazione urbanistica, quale quella agricola, in astratto compatibile con la realizzazione delle opere in questione. Piuttosto, nell’appropriata sede istruttoria, esse devono verificare le peculiari esigenze legate, caso per caso, alla vocazione del territorio e, ove non compatibili con l’insediamento di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, fissare gli obiettivi di protezione e, conseguentemente, le eventuali limitazioni e i divieti all’installazione, ad essi strumentali.