Le novità del disegno di legge di bilancio 2021 in tema di fiscalità dell’energia

Disegno di legge di bilancio n. 2790 per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, Camera dei Deputati, 18 novembre 2020
28/12/2020

È in corso di esame il disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023”, approvato definitivamente in data 16 novembre dal Consiglio dei Ministri.

Due le novità introdotte in ambito energetico, nel settore delle accise e dogane, che più propriamente interessano il contesto del presente contributo: l’estensione dell’utilizzo del sistema informatizzato di controllo del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti energetici (definito anche “sistema INFOIL”) introdotto dall’art. 187, nonché l’intervento in merito alla licenza di esercizio di deposito fiscale relativo a prodotti energetici, di cui all’art. 204.

Con la prima disposizione, si intende perseguire una finalità anti- evasiva: l’art. 187 porta, infatti, la rubrica “Contrasto delle frodi nel settore dei carburanti”. Procedendo ad una disamina puntuale delle sue articolazioni interne, con il comma 1 il legislatore prevede un allargamento dei destinatari del sistema informatizzato: oltre agli esercenti depositi fiscali di cui all’art. 23, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 (definito anche TUA, Testo unico delle accise), sono tenuti a dotarsi del sistema INFOIL- entro il 31 dicembre 2021- anche gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici, sottoposti ad accisa, che posseggano una capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi.

Si prevede inoltre che il gestore del deposito, ovvero il soggetto prestante idonea garanzia per le immissioni in consumo di carburanti dai depositi fiscali utilizzati anche come depositi ai fini IVA, trasmetta telematicamente all’Agenzia delle entrate la suddetta garanzia. Sempre con la medesima modalità, l’Amministrazione procede a rilasciare apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione. I gestori possono accedere alle informazioni inserite nella garanzia attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia.

Da evidenziare sono anche le novità introdotte relativamente ai depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti. Per essi, ai fini di un valido ed efficace mutamento di titolarità ovvero trasferimento di gestione, è necessaria una previa comunicazione di inizio attività – da trasmettere tanto all’Agenzia delle dogane e dei monopoli quanto alle competenti autorità amministrative – nonché un successivo nulla-osta che l’Agenzia stessa rilasci, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione suddetta, solo dopo aver verificato la contemporanea sussistenza, in capo al soggetto subentrante, del requisito dell’affidabilità economica e dei requisiti soggettivi richiamati agli artt. 23 e 25 del TUA (art. 187, comma 3).

Si aggiunge infine (art. 187, comma 4) che l’Agenzia delle dogane può procedere, previa valutazione delle condizioni – anche economiche – che hanno determinato l’inoperatività del deposito, alla revoca tanto dei provvedimenti autorizzativi rilasciati per la gestione dell’impianto in regime di deposito fiscale quanto della licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa. Tale provvedimento revocatorio si attua qualora i depositi menzionati nel precedente comma – dunque, fatta eccezione per quelli di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti – risultino inoperativi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi per il quale non siano riscontrabili cause oggettive di forza maggiore. È rimessa al Direttore dell’Agenzia l’emanazione di un provvedimento contenente gli indici specifici da considerare per l’inoperatività del deposito tenendo conto dell’entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell’attività del deposito. La revoca dei provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio comporta la decadenza delle autorizzazioni adottate ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. b), del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 e dell’art. 1, comma 56, lett. a), della l. 23 agosto 2004, n. 239[1].

Venendo alla seconda disposizione, è possibile notare come essa rappresenti un naturale complemento ai commi 3 e 4 di cui all’art. 187. Qui il legislatore ha previsto che la licenza fiscale di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici assoggettati ad accisa e denaturati nonché l’istruttoria per il relativo rilascio, vengano negate e sospese allorquando si verifichino, nei confronti dell’esercente le condizioni di cui, rispettivamente, ai commi 6 e 7 dell’art. 23, ossia si tratti di soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta sia stata pronunciata:

  • sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell’articolo 648 del c.p.p., ovvero
  • sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del medesimo codice, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del c.p., per i quali sia prevista la pena della reclusione.

La predetta autorizzazione è altresì negata ai soggetti:

  • nei confronti dei quali siano in corso, o siano state definite nell’ultimo quinquennio, procedure concorsuali;
  • che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell’ultimo quinquennio.

L’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai sensi dell’articolo 424 del c.p.p., decreto che dispone il giudizio per uno dei reati precedentemente illustrati. Rimangono applicabili i commi 8 e 9 dell’art. 23 ai fini della sospensione e della revoca della predetta licenza.

Qualora, invece, ci si riferisca a persone giuridiche e società, la licenza viene revocata, negata o sospesa, se le situazioni predette ricorrano con riferimento a quanti in esse ricoprano funzioni rappresentative, amministrative o direttive ovvero di quanto ne esercitino il controllo e la gestione, anche di fatto (art. 204, comma 1, lett. a).

In relazione, poi, ai soli depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e denaturati che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, si inserisce un’ulteriore causa di negazione della licenza fiscale per tutti quei soggetti che – in seguito a verifica – risultino privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell’attività di deposito rapportati a:

  1. capacità dei serbatoi;
  2. servizi strumentali all’esercizio, ovvero
  3. al conto economico previsionale.

Da ultimo, si sottolinea l’obbligo imposto ai soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante, di darne preventiva comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Entro sessanta giorni dalla ricezione di questa o, qualora successiva al predetto termine, dalla data del verificarsi delle condizioni impeditive previste ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell’art. 23, si prevede la facoltà della stessa Agenzia  di adottare motivati provvedimenti volti al divieto di prosecuzione dell’attività qualora si verifichino le situazioni di cui ai commi ora indicati (art. 204, comma 1, lett. b).

Nella prima applicazione della suddetta disposizione, i soggetti per il cui conto sono detenuti la benzina e il gasolio usato come carburante presso i depositi appena menzionati, devono presentare- entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio- la comunicazione di inizio delle attività (art. 204, comma 2).

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[1] Si veda sul tema il precedente contributo pubblicato su questo blog.

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