28/12/2020

Attraverso la recente Risposta n. 12 del 13 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate – su richiesta di un’associazione istante – ha affrontato la questione afferente le modalità operative attraverso cui i soggetti che hanno in passato fruito del Conto Energia senza effettuare alcuna variazione in diminuzione dalla propria dichiarazione dei redditi possono ora aderire alla procedura di definizione prevista dall’art. 36 D.L. 26 ottobre 2019, n. 124. Secondo quanto ampiamente analizzato nell’ambito di un precedente contributo pubblicato su questa stessa piattaforma (cfr. l’articolo “Prorogato il termine per la presentazione della rinuncia alle agevolazioni fiscali di cui alla ‘Tremonti Ambiente’: un’opzione tutt’altro che scontata, stante il permanere di rilevanti dubbi in ordine all’effettiva incompatibilità di tale misura rispetto al ‘Conto Energia’”), per mezzo di detta norma è stata difatti espressamente sancita l’incompatibilità fra la Tremonti Ambientale e il Conto Energia e, allo stesso tempo, introdotta una procedura ad hoc – per così dire di “definizione” – mediante la quale mantenere il diritto alla fruizione dei benefici ritraibili dal Conto Energia, previa rinuncia alle agevolazioni di cui alla Tremonti Ambientale: rinuncia da effettuare mediante il versamento “di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente”.

Ora, il quesito da cui origina il documento di prassi in esame si soffermava sulle fattispecie in cui il contribuente risulta aver beneficiato della Tremonti Ambiente secondo modalità alternative rispetto alla variazione in diminuzione espressamente menzionata dal citato art. 36. Nello specifico, l’istante richiedeva innanzitutto chiarimenti in ordine ai casi di fruizione della Tremonti Ambiente mediante apposita istanza di rimborso; la seconda questione posta dall’istante riguardava l’ipotesi in cui il contribuente ha già provveduto a presentare una dichiarazione integrativa diretta a rinunciare a tale beneficio. Da ultimo, venivano richieste delucidazioni sul contegno da assumere nel caso di attuale pendenza di un procedimento amministrativo – dinanzi al TAR o al Consiglio di Stato – riguardante l’applicazione del Conto Energia.

Ebbene, per mezzo della nota in esame, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto colto l’occasione per ribadire l’inutilizzabilità – da parte dei contribuenti che, in via generale, intendono avvalersi della procedura de qua – delle perdite pregresse; perdite che, dunque, non possono sostituire – mediante una loro rinuncia – l’obbligo di provvedere al versamento previsto dal citato art. 36. Tali perdite rimangono comunque nella disponibilità del contribuente, il quale potrà sempre utilizzarle al fine di ridurre la materia imponibile degli esercizi futuri. Inoltre, ancora in via preliminare, l’AdE ha altresì precisato come la determinazione degli importi da versare per il perfezionamento della definizione de qua debba pur sempre essere effettuata al netto della variazione in diminuzione eventualmente già compiuta dal contribuente in dipendenza di un atto accertativo nel frattempo divenuto definitivo.

Venendo al merito dei quesiti sottoposti dall’associazione istante, l’AdE ha in primis chiarito come il contribuente che abbia fruito dell’agevolazione in discorso mediante istanza di rimborso – non apportando, pertanto, alcuna variazione in diminuzione nella propria dichiarazione dei redditi – risulti tenuto a versare, ai fini della positiva definizione, un importo pari al rimborso erogato dall’Amministrazione finanziaria; lo stesso sarà altresì tenuto a compilare – nella comunicazione prevista dal citato art. 36 – il relativo Quadro A (“Dati per la determinazione delle somme dovute”), completando solamente il campo riguardante l’importo da versare e indicando in detta sede un valore pari, per l’appunto, al quantum percepito in sede di rimborso.

L’AdE si è dunque soffermata su talune fattispecie in cui la mancata fruizione della Tremonti Ambiente deve essere considerata definitiva: casi, questi, in cui viene meno – per definizione – l’esperibilità della procedura di cui all’art. 36 D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, stante l’insussistenza del necessario presupposto applicativo. L’Agenzia delle Entrate ha così menzionato le ipotesi in cui (i) il contribuente abbia nel frattempo presentato apposita dichiarazione integrativa diretta a rinunciare alla Tremonti Ambiente, (ii) l’istanza di rimborso formulata dall’impresa al fine di fruire del beneficio de quo sia stata rigettata, anche tacitamente, senza alcuna successiva impugnazione, (iii) il diniego sub (ii) sia stato impugnato e il relativo procedimento si sia concluso con una pronuncia definitiva favorevole alle ragione dell’Amministrazione, nonché, da ultimo, (iv) vi sia stato un atto impositivo di recupero della variazione in diminuzione ad oggi definitivo.

Di contro – prosegue l’AdE – qualora l’istanza di rimborso presentata dal contribuente sia stata respinta e il relativo diniego risulti ancora sub judice, l’adesione alla procedura di definizione sarà pienamente consentita: in questa ipotesi, il contribuente dovrà rinunciare espressamente all’istanza di rimborso nonché, al contempo, richiedere la cessazione della materia del contendere. Nel caso particolare, invece, in cui il termine per impugnare l’eventuale sentenza sfavorevole al contribuente non sia ancora decorso, questi – oltre alla rinuncia all’istanza di rimborso – sarà altresì tenuto a presentare una dichiarazione di acquiescenza rispetto a tale pronuncia.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di non dover fornire alcun riscontro relativamente all’ultima questione posta dall’istante: è stata difatti ribadita la non procedibilità dei quesiti riguardanti le ipotesi in cui le tariffe incentivanti di cui al Conto Energia risultino ad oggi ancora sub judice innanzi al TAR o al Consiglio di Stato.

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