Novità sui depositi commerciali di carburanti: disposizioni attuative dei commi 1128 e 1129 della Legge di Bilancio 2021

Open hearing dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’11 febbraio 2021
25/02/2021

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito ADM) ha recentemente illustrato le novità previste dall’art.1, commi 1128 e 1129, della Legge di Bilancio 2021 (l. del 30 dicembre 2020, n. 178) in materia di frodi nel settore dei prodotti energetici, fornendo l’occasione per analizzare le implicazioni delle nuove disposizioni riguardanti gli obblighi di comunicazione dei soggetti depositanti presso depositi commerciali di carburanti nonché i provvedimenti attuativi in corso di predisposizione sui requisiti oggettivi necessari per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni ai titolari di deposito fiscale, ai destinatari registrati ed ai traders.

Nel corso dell’open hearing dello scorso 11 febbraio sono state acquisite le osservazioni e le proposte delle varie associazioni di categoria e degli operatori del settore, in vista dell’emanazione delle disposizioni attuative dei provvedimenti sopra richiamati. L’intento era quello di tener conto sia dell’esperienza maturata dall’Amministrazione nel contrasto alle frodi fiscali nel settore dei carburanti, da una parte, sia delle best practices del mercato e della logistica petrolifera nazionale, dall’altra.

In primo luogo, gioverà rilevare che i commi sopra indicati hanno inserito due commi (il 6–bis ed il 6-ter ) all’art. 25 del d.lgs. n. 504 del 1995 (di seguito, TUA, Testo unico delle accise) a mente dei quali la licenza di esercizio del deposito fiscale di prodotti energetici assoggettati ad accisa, anche se denaturati viene negata e la relativa istruttoria per il rilascio è sospesa allorquando si verifichino, le condizioni di cui, rispettivamente, ai commi 6 e 7 dell’art. 23 del medesimo TUA.

Più in dettaglio, se nel quinquennio antecedente alla richiesta di licenza sia stata pronunciata:

  • una sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell’articolo 648 del c.p.p., ovvero
  • una sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444, del medesimo codice, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del c.p., per i quali sia prevista la pena della reclusione,

la licenza è negata e l’istruttoria per il rilascio è sospesa.

La predetta licenza è, altresì, negata per i soggetti:

  • nei confronti dei quali siano in corso, o siano state definite nell’ultimo quinquennio, procedure concorsuali;
  • che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell’ultimo quinquennio.

L’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai sensi dell’articolo 424 del c.p.p. , decreto che dispone il giudizio per uno dei reati precedentemente illustrati. Rimangono applicabili i commi 8 e 9 dell’art. 23 ai fini della sospensione e della revoca della predetta licenza.

Qualora ci si riferisca a persone giuridiche, la licenza viene revocata, negata o sospesa, se le situazioni predette ricorrono con riferimento a coloro che ricoprono funzioni rappresentative, amministrative o direttive ovvero ne esercitano il controllo e la gestione, anche di fatto.

Secondo quanto dispone il citato comma 6-ter, e fatte salve le disposizioni del comma precedente, per i soli depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa che movimentino benzina e gasolio usato come carburante, è prevista un’ulteriore causa di negazione della licenza fiscale, per quei soggetti che – in seguito a verifica – risultino privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell’attività di deposito, rapportati a:

  • la capacità dei serbatoi;
  • i servizi strumentali all’esercizio, ovvero
  • il conto economico previsionale.

Il comma in commento prosegue chiarendo che le relative specifiche tecniche dei sopra indicati requisiti minimi saranno, appunto, stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di prossima emanazione.

Da ultimo, i soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante, devono darne preventiva comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Qualora ricorrano le condizioni impeditive previste ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell’art. 23 del TUA, l’Agenzia ha facoltà di adottare provvedimenti motivati volti al divieto di prosecuzione dell’attività, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione o, qualora le condizioni si verifichino successivamente al predetto termine, dalla data del verificarsi delle stesse.

Nella fase di prima applicazione delle suddette norme, i soggetti per conto dei quali sono detenuti la benzina e il gasolio usato come carburante presso i depositi appena menzionati, devono presentare – entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio la comunicazione di inizio delle attività.

L’ADM ha illustrato gli interventi che verranno prossimamente adottati in attuazione delle norme in commento con riguardo, in particolare a due profili:

  • la comunicazione attività per quei soggetti depositanti che si avvalgono di un deposito commerciale di carburante di terzi e
  • i requisiti tecnico-organizzativi minimi per l’esercizio di un deposito commerciale di carburante.

Quanto al primo profilo, la comunicazione dovrà comprendere i seguenti elementi essenziali individuati dall’ADM, ovvero:

  • I dati identificativi della ditta/società (denominazione, p. iva, rappresentante legale, etc);
  • Gli estremi delle licenze o delle autorizzazioni già rilasciate dall’ADM;
  • L’elenco dei soci, in caso di persone giuridiche o società;
  • La lista dei depositi di terzi dove detiene o da cui estrae il prodotto con l’indicazione, per essi, della ragione sociale, la partita iva, il carburante etc.
  • L’elenco dei fornitori, a monte, da cui vengono acquistati i prodotti (ragione sociale, P. IVA, ubicazione, carburante etc.).

I soggetti già operanti devono presentare la comunicazione di inizio attività entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 178/2020 (i.e. dal 1° gennaio 2021). A tale proposito l’ADM ha dichiarato che predisporrà un fac-simile di comunicazione che verrà successivamente informatizzato per agevolare gli operatori.

Quanto ai requisiti tecnico-organizzativi minimi che i depositi commerciali di carburante devono possedere per il rilascio della licenza di esercizio, l’ADM ha aperto il confronto con gli operatori del settore e le associazioni di categoria al fine di individuarne alcuni in base alle best practice del settore petrolifero.

A titolo esemplificativo, i requisiti oggettivi per il rilascio delle licenze di esercizio proposti dall’ADM potrebbero riguardare:

  1. i criteri normali per la verifica dell’affidabilità dei fornitori (ed eventualmente dei clienti);
  2. la valutazione dell’economicità dell’impresa, in base al conto economico previsionale;
  3. l’individuazione di valori normali di mercato di transazione per i carburanti e per i servizi connessi (ad es.: prezzo Platts, costi di trasporto “normali” al km, etc.);
  4. la struttura organizzativa tipica per la gestione di un deposito, anche in funzione della capacità di stoccaggio (ad es.: titolo di disponibilità dell’impianto, sede legale e operativa, contratti con trasportatori, esistenza di assicurazioni etc.);
  5. la disponibilità finanziaria minima per la gestione del deposito (ad es. capitale per coprire gli acquisti di prodotto, la cassa etc.);
  6. la struttura per assolvere l’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti in caso di acquisto di carburanti privi di componente “bio”.

Dalla successiva discussione con le associazioni e gli operatori è emersa l’esigenza che i provvedimenti di contrasto alle frodi siano ritaglianti sulle specificità del settore da regolamentare, per evitare di imprimere una battura d’arresto e danneggiare il settore della logistica energetica.

In particolare, è stato sottolineato che l’approccio delle misure antifrode contenute nella Legge di Bilancio 2021 rischia di non essere pienamente soddisfacente, poiché gli operatori del settore risultano incisi da oneri, anche di carattere economico, che possono mettere in discussione la loro continuità operativa (si faceva, in particolare riferimento alla nuova disciplina INFOIL, non oggetto del presente chiarimento).

A conclusione dell’incontro l’ADM ha dichiarato di voler prendere atto nei provvedimenti attuativi di prossima emanazione dei suggerimenti delle associazioni ed ha aggiornato la seduta ai prossimi incontri per l’attuazione delle altre disposizioni del settore energetico contenute nella Legge di Bilancio 2021.

Si veda sul tema il precedente contributo Le novità del disegno di legge di bilancio 2021 in tema di fiscalità dell’energia.

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