27/04/2021

Il nuovo comma 8 dell’articolo 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dal comma 66 della legge 30 dicembre 2020, n. 68 (legge di bilancio 2021), prevede che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

  • 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  • 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

La norma in esame, fa salvi gli interventi in corso di esecuzione. Infatti, per gli interventi in corso di esecuzione al 1° gennaio 2021 (perché ad esempio l’intervento è stato deliberato dall’assemblea condominiale prima della data del 1° gennaio 2021 o perché il preventivo è stato accettato prima di detta data) la detrazione del 110 % si continua ad applicare per le spese sostenute fino ad un massimo di € 3.000. In particolare, si ricorda brevemente che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare 24/E 2020, il limite massimo di € 3.000 è annuale e riferito a ciascun intervento e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Valgono, però, le due seguenti specificazioni: I) se la spesa massima di € 3.000 è sostenuta da più contribuenti, la stessa deve essere ripartita tra gli aventi diritto; II) il predetto limite è riferito a ciascun contribuente, quindi, anche se il contribuente ha sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più colonnine di ricarica per veicoli elettrici, la spesa massima ammissibile e, dunque, la relativa detrazione, resta di € 3.000.

Differentemente, per espressa previsione legislativa, per gli interventi eseguiti dopo il 1° gennaio 2021, i tre tetti massimi di spesa, come sopra riepilogati, sono riferiti ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

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