28/04/2021

Il cessionario dei crediti vantati da una società titolare del diritto alle tariffe incentivanti, in virtù di un’apposita convenzione stipulata con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., è solidalmente responsabile con il cedente per la restituzione delle somme indebitamente percepite.

A stabilirlo è il Tar Lazio, il quale, con la sentenza n. 3465 del 22 marzo 2021, ha chiarito il rapporto tra cessione dei crediti da incentivi e provvedimenti GSE di decadenza da questi ultimi.

In particolare, poiché “in caso di cessione degli incentivi GSE ad un terzo soggetto il relativo credito non può essere considerato al di fuori del rapporto da cui trae origine […], ne consegue che un eventuale provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti, in precedenza concesse, è destinato a dispiegare i propri effetti non solo sul titolare dell’impianto a cui gli incentivi si riferiscono, ma anche nei confronti di chi è medio tempore intervenuto quale cessionario del credito da incentivi vantato nei confronti del GSE.

Per l’effetto, una società o un soggetto cessionario del credito vantato dal titolare dell’impianto è da ritenersi solidalmente responsabile con il cedente per le somme indebitamente percepite, poiché

“gli importi percepiti dalla cessionaria del credito non possono ritenersi astratti dal rapporto di natura pubblicistica in esecuzione del quale sono stati erogati, così che “gli incentivi indebitamente concessi dal GSE sulla base di provvedimenti annullati e/o oggetto di decadenza integrano obbligazioni restitutorie, riconducibili alla comune fattispecie di indebito oggettivo”.

A nulla rileva in senso opposto la possibilità di far valere il disposto di cui all’art. 1458, co. 1, c.c., secondo il quale la risoluzione per inadempimento di contratti ad esecuzione continuata o periodica non ha effetto retroattivo e non si estende alle prestazioni già eseguite. Invero, la convenzione stipulata dal GSE con il titolare dell’impianto/cedente, benché qualificata come contratto di diritto privato, ha in realtà natura di “contratto accessivo” al provvedimento di ammissione agli incentivi e non gode di alcuna autonomia, essendo esclusivamente finalizzato a regolare i rapporti e le obbligazioni tra le parti. Sicché,

“la declaratoria di decadenza del provvedimento non può che travolgere la convenzione, alla quale non è dunque applicabile l’invocata disposizione civilistica, con gli illustrati effetti restitutori derivanti dall’applicazione generale del principio di ripetizione dell’indebito affermato dall’art. 2033 cod. civ.”.

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