29/06/2021

Con la sentenza del 28 maggio 2021, n. 6350, il TAR Lazio si è pronunciato sull’opposizione resa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (oggi Ministero della Cultura) ad una autorizzazione unica regionale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra nel comune di Tuscania, chiarendo la portata della scansione temporale del relativo procedimento e, segnatamente, della propedeutica conferenza di servizi.

In particolare, il TAR ha accolto il ricorso proposto da una società operante nel settore delle rinnovabili avverso la deliberazione del Consiglio dei Ministri di accoglimento dell’opposizione del Ministero, in virtù dell’accertata tardività di quest’ultima.

Sul punto, vengono in rilievo non soltanto i principi generali posti a tutela dell’ambiente, ma altresì quelli di imparzialità, tempestività e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost., nonché le disposizioni di cui all’art. 27-bis, d.lgs. n. 152/2006, e agli artt. 14, 14 quater e 14 quinquies, l. n. 241/1990.

In particolare, l’art. 14-quinquies della l. n. 241/1990 consente alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali di proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, espressamente entro dieci giorni dalla sua comunicazione.

Inoltre, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la proposizione dell’opposizione sospende l’efficacia della determinazione conclusiva della conferenza.

Orbene, il TAR ha innanzitutto chiarito che, venendo in considerazione una conferenza di servizi indetta nell’ambito di un procedimento per il rilascio del PAUR, una corretta interpretazione sistematica delle suddette disposizioni impone di ritenere il termine in questione di natura perentoria.

Sicché,

decorso il termine di dieci giorni dalla comunicazione della determinazione della Conferenza di Servizi, l’amministrazione dissenziente decade dal potere di proporre opposizione al Consiglio dei Ministri”.

Parallelamente, l’effetto sospensivo dell’efficacia della determinazione assunta in sede di conferenza di servizi si produce solo nel caso in cui sia presentata un’opposizione tempestiva. Diversamente, si finirebbe per ammettere che una determinazione, assunta sulla base delle posizioni prevalenti e con il dissenso di una o più amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, possa rimanere sospesa sine die, in attesa di una sempre possibile ed eventuale opposizione.

Da ultimo, la sentenza ha altresì precisato che il termine di dieci giorni per la proposizione dell’opposizione decorrere dalla “comunicazione” della determinazione di conclusione della conferenza di servizi e non dall’eventuale provvedimento autorizzatorio che la recepisce.

Ciò si desume non soltanto dal tenore letterale dell’art. 14-quinquies, comma 1, che ancora il dies a quo del termine di opposizione appunto alla comunicazione della determinazione conclusiva della conferenza, ma anche e più in generale dalle esigenze sottese all’istituto in questione.

Invero, il TAR ha osservato che

“l’opposizione apre una nuova ed ulteriore fase procedimentale, che può far venire meno la stessa determinazione o può comportarne una modificazione. Sarebbe, pertanto, contrario ad un’esigenza di celerità e non aggravamento procedurale attendere l’adozione dell’eventuale provvedimento autorizzatorio per esercitare i rimedi previsti dalla legge contro la determinazione di conclusione della conferenza”.

In conclusione, è evidente che l’interpretazione delle disposizioni in questione non può che coincidere con quella proposta dalla sentenza in commento, in quanto le esigenze poste alla base del procedimento amministrativo verrebbero altrimenti disattese. In particolare, propendere per la non perentorietà del termine di opposizione colliderebbe con i principi fondanti del diritto amministrativo, quali, inter alia, i principi di buon andamento, di efficienza e celerità dell’azione amministrativa, ma, ancor di più, con le esigenze di semplificazione che connotano la ratio istitutiva della conferenza di servizi e con il principio di certezza dei rapporti giuridici facenti capo alla P.A. e di legittimo affidamento.

La sentenza in commento, dunque, assume particolare importanza per la corretta interpretazione della normativa in materia e per le sue implicazioni pratiche, soprattutto riguardo alla certezza dei rapporti giuridici tra cittadini e amministrazione.

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