Decreto-Legge del 31 maggio 2021, n. 77: Importanti novità in materia di energia rinnovabile

Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”
29/06/2021

Il nuovo decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, avente ad oggetto “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” – c.d. “d.l. Semplificazioni-bis” –, in vigore dal 1° giugno 2021, ha definito le regole per la governance del PNRR, introducendo le prime misure per lo snellimento procedurale, nonché per incrementare la capacità amministrativa del ‘Sistema Paese’.

Tra i vari temi, importanti novità si registrano in materia di procedimento ambientale e paesaggistico (i.e. VIA e VAS) e di energie rinnovabili.

La materia dell’energia è disciplinata al Titolo I della Parte II del Decreto e, al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel c.d. Piano Energia e Clima – PNIEC, il Capo VI, rubricato “Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili” prevede una serie di norme di semplificazione (artt. 30, 31 e 32) volte ad incrementare il ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica rinnovabile.

In modo particolare, l’art. 30 introduce la disciplina degli interventi localizzati in aree contermini, apportando modifiche alla normativa sull’autorizzazione unica. Nel dettaglio, il comma 1 introduce la partecipazione del Ministero della Cultura al procedimento unico di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 387/2003, ossia in relazione ai progetti riguardanti impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, nonché nelle aree contermini ai beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004). Tale partecipazione risulta in linea con la disciplina già prevista dall’art. 14, co. 9 del dal D.M. 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanate ai sensi dell’art. 12, co. 10, del d. lgs. n. 387/2003.

Il successivo comma 2 stabilisce, invece, che

“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della Cultura si esprima nell’ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio ma non vincolante. Decorso inutilmente il termine per il parere da parte del Ministero della cultura, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

In sostanza, tale disposizione configura un sistema che, da un lato, prevede un’ampia partecipazione dell’organo politico nei procedimenti ivi indicati, dall’altro, però, al fine di semplificare l’iter procedimentale volto al rilascio dell’autorizzazione, contempla – nel caso di impianti localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela – un parere privo di efficacia vincolante e la possibilità di provvedere sulla domanda anche a prescindere da quest’ultimo, in caso di mancato rispetto del relativo termine di rilascio.

Inoltre, al precipuo scopo di evitare ulteriori lungaggini, viene esclusa la possibilità per il MiC, ove dissenziente, di attivare avverso la determinazione di conclusione della conferenza di servizi i rimedi di cui all’art. 14-quinquies della l. n. 241/1990, ovvero di proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il successivo articolo 31, recante norme di semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici, apporta innanzitutto alcune modifiche all’art. 1 del d.l. 7 febbraio 2002 n. 7, conv. in l. 9 aprile 2002 n. 55, recante “Misure per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”. Nel dettaglio, tali modifiche prevedono che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo “stand-alone” – tipicamente costituiti da sistemi di batterie ubicati all’interno di capannoni e destinati al mero accumulo o al consumo locale –, essendo sostanzialmente privi di un impatto ambientale rilevante e paragonabili a qualunque altro capannone industriale, non siano sottoposti né alla procedura di valutazione di impatto ambientale né a screening, salvo il caso in cui le relative opere di connessione alla rete elettrica siano soggette a tali procedure e ferma restando la necessità di munirsi di tutte le autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione degli stessi capannoni.

Il secondo comma dell’art. 31 è volto, invece, a facilitare il raggiungimento degli obiettivi europei sul clima e sull’energia per il 2030, in base ai quali l’Italia dovrà raggiungere i 52 GWp di installazioni fotovoltaiche contro i 22 GWp attuali. In particolare, il legislatore si prefigge di imprimere un’accelerazione all’installazione degli impianti fotovoltaici, anche in considerazione del fatto che, nonostante la disponibilità degli incentivi, la difficoltà ad ottenere le necessarie autorizzazioni ad oggi ostacola la proficua partecipazione degli operatori alle aste. Ciò, oltre a vanificare il raggiungimento degli obbiettivi di consumo di energia rinnovabile, ha l’effetto di aumentare i costi per i consumatori in bolletta. La scarsità di offerta permette, infatti, ai pochi operatori che partecipano alle aste per gli incentivi, di non offrire ribassi rispetto alla tariffa base.

Per cercare di risolvere tale criticità, la norma semplifica la procedura per l’autorizzazione e la VIA degli impianti fotovoltaici fino a una potenza di 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, per i quali l’ordinamento già ammette l’accesso agli incentivi per la produzione di energia rinnovabile.

In particolare, per tali impianti, la norma introduce la possibilità di utilizzare la procedura abilitativa semplificata (PAS), in luogo dell’attuale autorizzazione unica regionale, e li esclude dalla verifica di assoggettabilità a VIA, innalzandone la relativa soglia proprio a 10 MW. Al contempo, per tutelare le eventuali interferenze con aree meritevoli di tutela, essa prevede la produzione di un’autocertificazione attestante che l’intervento non ricada nelle aree ritenute meritevoli di maggiore tutela ai sensi delle Linee Guida sulle Rinnovabili DM 10 settembre 2010.

In sintesi, come si legge nella relazione illustrativa al Decreto, la novella permette che

in aree già destinate a consumo del suolo per gli impianti fotovoltaici di medie dimensioni (fino a 10 MW) vi sia una procedura con tempi certi, ma che comunque assicuri una tutela adeguata rispetto a eventuali specifiche criticità ambientali”.

Al fine di rendere ciò effettivo, viene altresì previsto che si possa procedere con la realizzazione diretta di tali impianti anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l’edificazione. D’altronde, questi impianti non comportano la stabile permanenza di persone, con le conseguenti esigenze di urbanizzazione.

I successivi commi della disposizione in esame sono volti, invece, a contribuire all’attuazione della transizione green e ad incrementare l’efficienza energetica delle aree agricole italiane.

In particolare, il comma 5, ponendosi nel solco di quanto già previsto dal precedente Decreto Semplificazioni (d.l. n. 76 del 2020), introduce una nuova deroga al divieto di incentivazione di impianti a terra in zona agricola, a favore degli impianti agrovoltaici che consentano la coltivazione dei terreni sottostanti le istallazioni, attraverso l’adozione di soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola.

Il comma 6, invece, devolve, alla competenza statale e ai relativi procedimenti di valutazione ambientale, i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 10 MW. E da ultimo, il comma 7 innalza la soglia di potenza (da 20 kW a 50 kW) entro la quale gli impianti fotovoltaici sono soggetti alle procedure semplificate (PAS e comunicazione preventiva al Comune, a seconda delle caratteristiche dell’impianto), e oltre la quale sono invece sottoposti ad autorizzazione unica.

A chiusura del Capo VI in esame, l’art. 32, nell’obiettivo di promuovere la semplificazione autorizzativa per il rinnovamento degli impianti esistenti, definisce i casi in cui gli interventi di revamping (i.e. processo di manutenzione dell’impianto) e repowering (i.e. intervento di incremento della potenza nominale dell’impianto e, quindi, della relativa produzione energetica) di impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti possono essere considerati “non sostanziali” e, quindi, autorizzabili mediante procedura abilitativa semplificata (PAS) in luogo dell’autorizzazione unica, in virtù di quanto già previsto dall’art. 5, co. 3 del d.lgs. n. 28/2011.

Inoltre, il nuovo Decreto introduce ulteriori misure di semplificazione burocratica in materia di incentivi per l’efficienza energetica e la rigenerazione urbana, intervenendo anche in tema di Superbonus 110%, nell’ottica di una riduzione dei tempi e di realizzare un risparmio di spesa. In particolare, le nuove disposizioni equiparano gli interventi del Superbonus 110% a quelli che costituiscono manutenzione straordinaria e che, pertanto, possono essere realizzati mediante la sola ‘Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)’, ad esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione.

In conclusione, il nuovo Decreto Semplificazioni, attualmente in discussione in Parlamento per la conversione in legge, anche nella materia di energia si inserisce nel solco del complessivo ridisegno dell’economia italiana, soprattutto sotto il profilo della particolare spinta propulsiva verso una più rapida ed equa transizione energetica, puntando ad una maggiore efficienza dell’attività della pubblica amministrazione attraverso gli istituti di semplificazione e la partecipazione congiunta di cittadini e istituzioni alle scelte di carattere energetico-ambientale.

L’intervento è particolarmente importante poiché persegue un duplice e ambizioso obiettivo: nel breve periodo, quello di adeguare il ‘Sistema’ ad una disciplina in rapida evoluzione e, nel lungo periodo, quello di stimolare la ripresa economica e rilanciare il Paese all’insegna della digitalizzazione, della competitività e dell’efficienza.

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