Impianti Eolici: invalidità dei titoli abilitativi per mancato rispetto delle distanze minime e rimedi a tutela dei terzi
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 16 giugno 2021, n. 1243
Il TAR Calabria, con la sentenza del 16 giugno 2021, n. 1243, ha chiarito che, nel caso di impianti eolici, il mancato rispetto della distanza minima prescritta dalle Linee Guida Nazionali (D.M. 10 settembre 2010) tra aerogeneratori, rilevando quale parametro di valutazione di legittimità del titolo abilitativo, configura causa di annullamento dell’autorizzazione alla costruzione dell’impianto.
Nella fattispecie, era stata presentata una comunicazione in regime di procedura abilitativa semplificata (PAS), di cui all’art. 6 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, per la realizzazione di un impianto eolico nel territorio comunale del comune di Capo Rizzuto (KR). Tuttavia, l’impianto – già progettato e installato – si trovava ad una distanza inferiore a quella minima dettata al punto 3.2., lett. n) delle Linee Guida rispetto a due aerogeneratori appartenenti ad un altro impianto sito nella stessa zona (i.e. distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento).
La Società proprietaria di quest’ultimo, temendo di subire un pregiudizio causato dalla vicinanza delle due installazioni, sollecitava l’intervento del Comune affinché esercitasse i poteri inibitori e ripristinatori che la legge gli accorda. Il Comune, dal canto suo, respingeva la richiesta della società, sostenendo che il titolo abilitativo si fosse già formato.
Opposta è invece l’interpretazione data dai giudici di legittimità, che preliminarmente sgomberano il campo circa i dubbi sulla giurisdizione. Secondo i giudici, infatti, la materia rientra innanzitutto nella piena giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi della verifica della conformità a legge dell’operato dell’amministrazione rispetto alla richiesta di esercizio di poteri inibitori e repressivi di un’iniziativa avviata in regime di procedura abilitativa semplificata.
Nel merito, il Tribunale ritiene che, rispetto al titolo abilitativo ottenuto mediante PAS – assimilabile alla SCIA –, la tutela del terzo è conformata dall’art. 19 comma 6-ter della legge n. 241/1990, che dispone espressamente che i suddetti provvedimenti non sono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. In particolare, il Tribunale afferma che il terzo che si ritiene leso non può impugnare un provvedimento amministrativo, in quanto la procedura delineata dal legislatore, che ha liberalizzato l’attività, non porta alla formazione di un provvedimento amministrativo tacito. Piuttosto, in accordo alla disciplina richiamata, il terzo è legittimato ad agire poiché
“a lui viene assicurato un potere sollecitatorio nei confronti dell’amministrazione; la sua azione non sfocia in un mero esposto teso a far valere l’interesse diffuso al ripristino della legalità violata, ma costituisce strumento di tutela della sua posizione giuridica, sicché all’esito del suo esposto l’amministrazione è obbligata ad iniziare il procedimento di controllo e in caso di inerzia, il terzo può esperire azione avverso il silenzio inadempimento della stessa”.
In sintesi, la società ricorrente ha ben operato, utilizzando l’unico mezzo a tutela dei propri interessi che l’ordinamento le riconosce, ossia quello di sollecitare l’Amministrazione – nel caso di specie il Comune – ad esercitare i poteri inibitori e ripristinatori rispetto alle procedure di installazione di impianti eolici e di aerogeneratori.
Come affermano i giudici, infatti
“la circostanza che un titolo abilitativo non sia idoneo a pregiudicare i diritti dei terzi esime l’amministrazione da svolgere complesse istruttorie per verificare se l’abilitazione richiesta possa ledere il diritto di qualcuno. Ma non comporta anche che l’amministrazione possa ignorare la lesione della posizione giuridica di terzi, ove questa sia percepibile ictu oculi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2546)”.
Sulla scorta di tali considerazioni, i giudici di legittimità rimettono all’amministrazione competente la valutazione dei presupposti per l’esercizio dei suddetti poteri inibitori e repressivi, sostenendo che ad essa spetta l’adozione di un nuovo provvedimento espresso.
Dalla sentenza in commento, pertanto, discendono utili indicazioni volte a chiarire la tutela dei soggetti terzi che si ritengano lesi da un provvedimento amministrativo. Tali soggetti, sebbene non dispongano della facoltà di impugnare il provvedimento, rimangono titolari di un potere sollecitatorio nei confronti dell’Amministrazione, che deve essere adeguatamente tenuto in considerazione ed è addirittura tale da comportare l’invalidità del provvedimento originariamente adottato.