Gli impianti a biometano non sono assimilabili ad una industria chimica
TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, sentenza 14 giugno 2021, n. 328
Nell’ambito di un ricorso per l’annullamento di un’autorizzazione unica ex articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di biometano, il TAR Abruzzo, con la sentenza n. 328 del 14 giugno 2021, ha chiarito che tale tipo di impianto, avente
“ad oggetto la produzione di fonti elettriche rinnovabili tramite il vettore energetico biometano […] non è assimilabile ad una industria chimica”.
Invero, mentre l’industria chimica ha ad oggetto la fabbricazione di prodotti chimici organici, inorganici e fertilizzanti semplici o composti (Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006), al contrario, il processo di lavorazione dell’impianto di produzione tramite biometano
“ha ad oggetto sostanze organiche che vengono sottoposte ad un processo di trasformazione e sono espressamente citate nell’Allegato IX al D.M. n. 5046/2016, alle voci “Sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.)” e “Sottoprodotti della trasformazione di barbabietole da zucchero”.
La differenziazione tra industria chimica e impianto di produzione a biometano rileva, in particolare, sotto il profilo della disciplina di autorizzazione ambientale prevista dalla legge. Infatti, come affermato nella sentenza in commento, mentre per l’industria chimica è richiesta l’autorizzazione integrata ambientale, per la tipologia di impianto in questione l’articolo 8-bis del d.lgs. n. 28/2011 prevede l’utilizzo della procedura di PAS (procedura abilitativa semplificata) in caso di capacità produttiva non superiore a 500 Sm3/h, e l’autorizzazione unica negli altri casi.
In aggiunta, deve essere preso in considerazione il DM del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016 che, equiparando il digestato ai concimi di origine chimica solo per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all’efficienza di uso, esclude l’assimilazione concettuale dei due processi e, inoltre, specifica che i processi di fabbricazione di prodotti chimici non possono essere confusi con il processo di digestione anaerobica dei sottoprodotti agricoli per la produzione del biogas, da cui deriva il digestato.
Per tale motivo, considerando il digestato come sottoprodotto e non come rifiuto, e non venendo utilizzati altri tipi di rifiuti, gli impianti a biometano non sono soggetti neppure a V.I.A.