Interventi antisismici da Sismabonus ed agevolazioni Superbonus 110% , l’Agenzia delle Entrate fa il punto

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate del 12 giugno 2021 n. 410
28/09/2021

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 410 del 12 giugno 2021, fornisce preziose indicazioni circa la sovrapponibilità, o per meglio dire l’alternatività, tra i benefici previsti dalle misure del c.d. Superbonus e quelle previste per il c.d. Sismabonus al verificarsi di una serie di presupposti tassativamente previsti.

Entrando nel merito del quesito avanzato, si premette come l’istante, nell’effettuare lavori di riqualificazione dei fabbricati residenziali previa demolizione e poi ricostruzioni degli stessi, avesse già iniziato il processo relativo  all’iter documentale e burocratico (SCIA, allegato B, titolo edilizio, asseverazione riduzione del rischio sismico) basato sulle prescrizioni del d.l. 4 giugno 2013, n. 63, finalizzato al miglioramento sismico di due classi di rischio. Sulla base di ciò, l’istante ha richiesto se fosse legittimato ad accedere alle misure fiscali previste dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, art. 199 (c.d. decreto rilancio) e, nel caso di riposta positiva, quali fossero le corrette procedure da seguire anche, e soprattutto, in ordine al corredo documentale da integrare.

A parere del contribuente, la maggiore detrazione concessa dalla misura del Superbonus sarebbe usufruibile in quanto l’asseverazione della riduzione del rischio sismico è stata presentata contestualmente al deposito del titolo edilizio, unitamente alla possibilità di presentare la copertura assicurativa in un momento successivo, ossia quello di asseverazione della congruità dei costi.

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di un’articolata e dettagliata ricostruzione normativa circa le disposizioni che regolano la concessione dei benefici derivanti dalle agevolazioni cc.dd. Superbonus e Sismabonus, evidenzia la loro sostanziale natura che si interseca vicendevolmente. Esplicito è, infatti, il richiamo contenuto nell’art. 10 del c.d. decreto rilancio, che tipizzando l’elenco degli interventi “trainanti”, espressis verbis richiama gli interventi antisismici e di riduzione del rischio così come contenuti nel citato d.l. n. 63/2013.

Ad abundantiam, viene poi richiamata anche la prassi amministrativa contenuta nella circolare 24/E del 2020, con la quale si chiarisce come la misura del Superbonus sia subordinata all’effettuazione di interventi riguardanti edifici o unità immobiliari esistenti, nonché sia spettante anche nel caso di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

Sul finire dell’analisi circa il panorama normativo delle agevolazioni fiscali de quibus, l’Agenzia delle Entrate statuisce che

“l’attestazione della congruità delle spese, inserite nell’allegato B, risponde ad una semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente la mancanza della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA, non dovrebbe pregiudicare l’accesso al Superbonus”.

Tale tesi è avallata dall’art. 119 del decreto rilancio che, in ordine agli interventi antisismici, prevede che i professionisti incaricati della progettazione, direzione e collaudo dei lavori attestino la corrispondente congruità delle spese. La relativa asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e dei limiti contenuti nell’art.121 del medesimo decreto.

Alla luce della copiosa analisi portata a termine, l’Amministrazione Finanziaria risponde al quesito riconoscendo come l’istante possa beneficiare delle agevolazioni Superbonus, avendo esso già prodotto la SCIA unitamente all’allegato B, a condizione che, entro la fine dei lavori, presenti la necessaria attestazione di congruità delle spese.

In chiusura, l’Agenzia conclude fornendo un’importante chiosa sulla dialettica tra Sismabonus e Superbonus, rimanendo difatti ferma sul ribadire che

l’istante potrà beneficiare, per gli interventi del Sismabonus, solo delle disposizioni in esame previste dal decreto Rilancio che prevedono una detrazione del 110% e che la disciplina “ordinaria” del Sismabonus ex art. 16 del d.l. n. 63 del 2013, si applica in tutti gli altari casi esclusi dal Superbonus”.

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