29/11/2021

Con la risposta a interpello n. 674 del 6 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate recepisce alla lettera le modifiche operate dalla legge di bilancio 2021 all’art. 16, comma 1-bis del d.l. n. 63 del 2013 e nega al contribuente istante la possibilità di fruire delle agevolazioni del Superbonus ribadendo che l’avvio delle procedure autorizzative, ovvero il rilascio del titolo abilitativo, devono essere posteriori al 1° gennaio 2017.

Nel caso di specie, l’Istante, anticipando come egli stesse ristrutturando un edificio i cui lavori, benché iniziati nel maggio del 2017- e quindi prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 34/2019 ed anche prima del d.m. n. 58/2017-, ancora non erano stati ultimati, ha interpellato l’Amministrazione Finanziaria chiedendo se gli fosse consentito accedere alle detrazioni dell’art. 119 del c.d. “decreto rilancio” proprio per quegli interventi non ancora da iniziati.

Nello specifico, i lavori di demolizione e ricostruzione di una parte dell’edificio erano stati solo parzialmente eseguiti, mentre il risanamento di un’altra parte era ancora totalmente da eseguire.

Sul punto il contribuente ha fornito all’Agenzia copia dell’allegato B, (e la SCIA in variante) di cui al d.m. n. 329/2020 volta ad attestare la riduzione del rischio sismico, presentato il 14 luglio 2021 e, contestualmente, ha anche prodotto copia del titolo abilitativo rilasciato invece in data 17 maggio 2016.

L’agenzia delle Entrate, sulla base di quanto illustrato dal soggetto istante e dopo aver operato una breve ricostruzione normativa circa le disposizioni che regolano la materia oggetto del quesito, ha ribadito come il Superbonus spetta solo per quegli interventi richiamati ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del d.l. n. 63/2013.

Quest’ultima costituisce una premessa di fondamentale importanza ai fini delle conclusioni alle quali l’Agenzia perviene poiché, richiamando una sua precedente prassi[1], precisa che il comma 1-bis del sopracitato art. 16 – contenente la condizione per la quale il Superbonus (alla pari del Sismabonus) si applica agli interventi antisismici le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017- va letto alla luce delle recenti modifiche che gli sono state apportate dalla legge di bilancio 2021 che si sostanziano nell’aggiunta al predetto comma della possibilità di fruire delle agevolazioni anche qualora il titolo edilizio sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017.

Tale lettura è avallata anche dalle linee guide rese dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del d.m. n. 58/2017 nella misura in cui

“Pertanto, è possibile accedere alle detrazioni per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 anche qualora il titolo abilitativo sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017,indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria – ipotesi esclusa prima delle modiche apportate dalla legge di bilancio 2021”.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate nega all’Istante la fruizione delle norme Superbonus poiché le procedure autorizzatorie degli interventi antisismici da esso descritti e il rilascio del titolo abilitativo sono temporalmente antecedenti dalla data indicata dal dato normativo.

 
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[1] Cfr. circolare n. 24/E del 2020

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