Autorizzazioni per impianti Fer: no al silenzio-assenso

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 5 novembre 2021, n. 7384
29/11/2021

I provvedimenti di autorizzazione per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, richiedono sempre l’adozione di un provvedimento espresso, non trovando applicazione l’istituto del silenzio assenso. Così ha ribadito la quarta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 5 novembre 2021, n. 7384.

Nel caso di specie, il Supremo Consesso ha dissipato il contrasto esistente tra la normativa statale e regionale, ossia, in particolare, tra l’art. 20, co. 4, della legge sul procedimento amministrativo (i.e., l. n. 241/1990) e l’art. 13, co. 10, della legge regionale dell’Emilia – Romagna n. 31/2002, che, nel definire la “Disciplina generale sull’edilizia”, in relazione al procedimento per il rilascio del permesso a costruire, prevede che

decorso inutilmente il termine per il rilascio del provvedimento, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta”.

Come ha ricordato il Supremo Consesso, ai sensi dell’art. 20, co. 4, della legge n. 241/1990, in virtù delle modifiche apportate dalle leggi nn. 15 e 80 dell’anno 2015, l’istituto del silenzio assenso non è applicabile

“agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri”.

Sennonché, il conflitto emergente tra questa previsione e la suddetta disposizione regionale, secondo la quale l’accoglimento della domanda costituirebbe automatica conseguenza dell’inutile decorrenza del termine per il rilascio del provvedimento,

non può essere risolto applicando il criterio di specialità, in quanto entrambe le normative presentano una portata generale afferente alla materia edilizia-ambientale”.

Di conseguenza, il Collegio ha applicato il criterio cronologico, che, com’è noto, regola il rapporto di successione temporale di due norme aventi portata generale e, su questa base, ha escluso l’applicazione dell’istituto procedimentale del silenzio assenso. Nel caso di specie, infatti, il co. 4 dell’art. 20 cit. è stato novellato nel 2015, quindi in data posteriore rispetto all’entrata in vigore della legge regionale. Per l’effetto, il diniego impugnato è stato ritenuto legittimamente adottato in forza di un potere non ancora consumatosi.

Del resto, a favore di tale conclusione, milita altresì la costante giurisprudenza che ha già riconosciuto la necessità che, in materia di autorizzazioni per la realizzazione di impianti da fonti di energia rinnovabile, l’Amministrazione debba sempre adottare provvedimenti espressi.

In particolare, la sentenza in commento richiama il precedente del Consiglio di Stato, n. 499 del 25 gennaio 2018, secondo cui la previsione normativa del silenzio assenso contrasterebbe con i principi comunitari che impongono l’esplicitazione delle ragioni di compatibilità ambientale del progetto (cfr. artt.14, comma 4, 14-bis, comma 4, 17-bis, comma 4, l. n. 241 del 1990 e Direttiva 92/11/CE).

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