Interpelli in materia ambientale: il MITE chiarisce la definizione di ’impianto’ fotovoltaico

Ministero della Transizione Ecologica, risposta ad interpello del 15 novembre 2021, prot. n. 125753
29/11/2021

Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato, sul proprio sito, le risposte ai quesiti pervenuti in materia di valutazioni ed autorizzazioni ambientali, ai sensi della nuova disciplina dell’interpello in materia ambientale. Di particolare rilievo per la sua portata chiarificatrice, la risposta da ultima fornita con nota prot. 125753, all’interpello della Regione Sardegna, sul quesito concernente la corretta interpretazione da dare alla nozione di “impianto” nell’ambito della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale degli impianti fotovoltaici di cui all’art. 31, co. 2, del d.l. 31 maggio 2021 n. 77.

In particolare, la Regione Sardegna chiedeva se, ai sensi del suddetto art. 31, co. 2, per impianto dovesse intendersi la sola area occupata dal campo fotovoltaico, normalmente delimitata da una recinzione, o anche le opere ad esso funzionalmente connesse, necessarie per garantire il collegamento dell’impianto alla rete elettrica e che, ordinariamente, si sviluppano al di fuori del perimetro del campo fotovoltaico.

Il Ministero ha chiarito che, ai fini di una corretta interpretazione, non si possa prescindere dall’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, che, com’è noto, disciplina il Procedimento di Autorizzazione Unica. Secondo il Ministero, nello specifico,

la Valutazione di Impatto Ambientale di un’opera comprende anche gli interventi ad essa funzionalmente connessi al fine di evitare frazionamenti artificiosi delle opere stesse e consentire l’individuazione di eventuali impatti cumulativi”.

In altri termini, la corretta applicazione del disposto normativo, richiede che la valutazione di impatto ambientale debba riguardare la totalità dell’impianto, ivi incluse le opere ad esso funzionalmente connesse e necessarie per garantire il collegamento dell’impianto alla rete elettrica, anche se si sviluppano al di fuori del perimetro dello stesso campo fotovoltaico, al fine di consentire la valutazione di eventuali impatti cumulativi.

L’interpretazione così fornita dal Ministero assume valore di criterio interpretativo. Pertanto, il provvedimento risulta particolarmente utile a dirimere eventuali incertezze in materia, ma, ancor di più, in via generale, sembra dimostrare l’importanza dell’istituto dell’interpello ambientale, da ultimo introdotto con l’art. 27 del d.l. n. 77/2021. L’istituto, infatti, consentendo agli enti territoriali, nonché alle associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e a quelle presenti in almeno cinque regioni o nelle province autonome di Trento e Bolzano, di inoltrare al MITE istanze di ordine generale concernenti la corretta applicazione della normativa statale in materia ambientale, permette una migliore collaborazione tra le istituzioni e una più elevata efficienza della Pubblica amministrazione.

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