La torre eolica è esclusa dalla stima diretta catastale

Corte di Cassazione, ordinanza n. 403 del 10 gennaio 2022
28/01/2022

La qualificazione catastale dell’ impianto eolico continua a rappresentare una tematica di particolare interesse per gli operatori economici, enti locali e i giudici. Infatti, proprio la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.403 emessa dalla sua sezione quinta in data 10 gennaio 2022, ha ribadito che le torri eoliche non devono essere incluse nella stima diretta catastale in ragione delle caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza ed ancoraggio al suolo; infatti, secondo gli Ermellini, queste strutture devono essere valutate rispetto al loro unico elemento essenziale (ad effetto escludente) costituito dalla specifica funzionalità al processo di aerogenerazione in linea con quanto stabilito dal comma 21 dell’ articolo 1   della legge di stabilità n. 208 del 2015 secondo cui

“…A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché  degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento…” e ”…Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo…”.

In particolare, con effetto dal 2016, la predetta norma descrive per esclusione, nella sua prima parte, le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l’utilità ed il valore, per poi escludere, nella sua ultima parte, tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), meglio e più brevemente noti con la denominazione di “imbullonati”; in altre parole e sulla scorta della giurisprudenza prevalente (ex multis Cort.Cass 20726/2020) “…la scelta legislativa è quindi quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo…”.

In altri termini, le torri eoliche sono direttamente funzionali alla generazione elettrica e non posseggono una mera funzione passiva di sostegno di navicella e rotore; infatti, si legge nell’ordinanza:

“… sono un componente essenziale dell’impianto di generazione svolgente anch’essa una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire a queste di opporre la massima resistenza possibile ed al generatore di sfruttare la potenza del vento per produrre l’energia elettrica…”.

Partendo da questo assunto, il giudice ma anche l’Ente locale dovrebbero considerare la vocazione “strutturale” e la “strumentalità” sostenitiva della torre eolica come elementi non escludenti ed incompatibili con il parametro legale della “funzionalità” prettamente impiantistica e di partecipazione al processo di produzione energetica. Si tratta, di un’interessante interpretazione della legge di stabilità per il 2015 che, tuttavia, lede con il costante indirizzo dell’Amministrazione finanziaria  (Circolare 1 febbraio 2016, n. 2/E; Nota Direzione Centrale Catasto 27 aprile 2016, n. 60244; Circolare 13 giugno 2016, n. 27/E) con le quali le strutture di sostegno e le torri degli aerogeneratori delle centrali eoliche (siccome aventi i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonchè della immobilizzazione al suolo) sono state incluse tra le “costruzioni” e, come tali, quindi, da considerare nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica. Si tratta, evidentemente, di un approccio formalistico e privo di un’analisi funzionale della “torre eolica”. Infatti, secondo chi scrive, per dirimere ogni dubbio a tal riguardo, sarebbe interessante far riferimento alla definizione di “officina elettrica” come descritto dal primo comma dell’articolo 54 del decreto legislativo 504 del 26 ottobre 1995 per cui:

“…L’officina è costituita  dal  complesso  degli  apparati  di produzione,    accumulazione,    trasformazione    e    distribuzione dell’energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli  apparati  di  accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi…”;

si tratta di una definizione “aperta” e “declinabile” rispetto all’evoluzione della tecnica e alle peculiarità della fonte energetica da impiegare per la produzione di energia elettrica. Però, con riferimento ad ogni scelta tecnica, tutti gli elementi dell’officina, come anche la torre eolica, sono e devono rimenare teleologicamente concepiti e strutturati per la generazione elettrica.

Dal punto di vista dottrinario, la nuova pronuncia degli Ermellini contribuisce a fornire maggiore certezza a ciò che in dottrina è stato descritto nel seguente modo: “…si ondeggia di volta in volta tra la prospettazione per cui impianti e turbine sono solo beni pertinenziali dell’immobile e quella opposta per cui nelle centrali «il fabbricato serve solo come copertura dei macchinari…”[1] con riferimento al dibattito giurisprudenziale[2] sul valore catastale dell’aerogeneratore o rotore il quale rappresenta la parte installata sulla torre eolica.

In via di conclusioni, vale la pena considerare alcuni aspetti indirettamente connessi al thema decidendum. In primo luogo, anche se in funzione ausiliare, è interessante notare come il modulo tributario dell’imposta di consumo sull’energia elettrica e, per quanto in comune, quello delle accise si sostanza, tra l’altro, in una forte connessione con “il ciclo produttivo” e può svolgere una funzione esegetica nell’ambito del classamento catastale.

Infine, conviene sottolineare che l’analisi svolta sull’ordinanza in commento offre ancora una volta l’opportunità di auspicare un ripensamento della fiscalità del “ciclo produttivo” a partire da fonti rinnovabili alla luce dell’accordo di Parigi e, in generale, della forte attenzione della legislazione dell’Unione europea nei confronti della sostenibilità e della tutela ambientale.

[1] G. Marongiu, Le centrali elettriche e l’imposta comunale sugli immobili, su www.tribuImpresa.it n. 3 del 2005 e sempre dello stesso Autore Centrali elettriche: opifici o capannoni?, in Fisco, 2002, 1, 6160:

[2] A.Elia “Ancora dubbi sulla definizione fiscale della centrale elettrica alimentata con fonti rinnovabili” Diritto e Pratica Tributaria 6/2009 pg 1209: “…Si possono, in effetti, individuare due distinte posizioni: da un lato, vi sono delle pronunce che non riconoscono la computabilità delle turbine nel calcolo del complessivo valore catastale dell’immobile principale, dall’altro si sono registrate sentenze, in senso diametralmente opposto (6). Si segnala che la prima posizione è ben riassunta dalla seguente massima, secondo cui: … la rendita catastale degli opifici industriali deve essere calcolata con riferimento al loro valore e comprendendo le opere idrauliche (che sono comprese anche fra i generatori di forza motrice espressamente menzionati dall’art. 10 della l. 11 luglio 1942, n. 843), ma non le turbine che sono liberamente amovibili essendo solo imbullonate al suolo (7). Ed ancora ….. il riscontro della corrispondenza di tali elementi alla nozione civilistica di beni immobili (art. 812 del codice civile) non è risolutiva in materia catastale, giacché essa fa riferimento non ai beni in quanto oggetto di diritti (art.810 del codice civile), ma quali cose aventi un’autonoma utilità e capacità reddituale, e non agli immobili ma alle unità immobiliari, e che queste possono essere costituite tanto da porzioni di immobili quanto da complessi di beni che soltanto dal loro collegamento acquistano l’utilità e capacità reddituale di cui ordinariamente sono privi. Tuttavia il richiamo al reddito proprio di una unità immobiliare ….. non consente l’inclusione della stima anche dei macchinari, nel caso in cui, non essendo irreversibilmente fissati al suolo, non integrino un elemento dell’unità immobiliare ma rappresentino un componente del complesso di beni organizzati per l’esercizio di un’attività produttiva, giacché in tale ipotesi la loro consistenza economica, anche se rilevante, si riflette soltanto nella valutazione dell’azienda ….. Ne consegue che, nella stima del complesso immobiliare non possono essere comprese le turbine, di cui non è controversa la libera amovibilità per essere le stesse soltanto imbullonate al suolo (8). Viceversa, per descrivere l’altro orientamento opposto, attualmente prevalente, è illuminante citare la seguente massima: le turbine, quantunque ancorate al suolo mediante imbullonatura ai c.d. cavalletti di turbina e, pertanto, amovibili senza danno per le strutture murarie della centrale elettrica nella quale siano collocate, poiché costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale elettrica stessa – sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva e unitaria ed incompleta nella sua struttura –, debbono computarsi nel calcolo per la determinazione della rendita catastale di un opificio industriale classificabile come centrale elettrica (9)…”

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