Bonus facciate e decreto antifrode, torna il sole dopo la tempesta a seguito della rettifica della DRE Campania

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Campania, risposta ad interpello n. 914-1549/2021 e risposta ad interpello n. 914-1430/2021
28/01/2022

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Campania, con la risposta n. 914-1549/2021, pone fine al caos dilagato tra gli operatori del settore a seguito dell’emanazione della precedente risposta ad interpello n. 914-1430/2021 della stessa DRE Campania.

Mediante quest’ultima, l’Amministrazione finanziaria campana aveva incomprensibilmente posto uno stringentissimo limite temporale per beneficiare delle agevolazioni garantite dalla l. 160/2019, art.1, commi 219-223 (c.d. bonus facciate 90%), recentemente oggetto di una più stringente regolamentazione da parte del d.l. 157/2021 (c.d. decreto antifrode). La DRE Campania, dopo aver posto in essere un ampio e dettagliato excursus sia delle disposizioni normative di riferimento, sia della relativa consolidata prassi dell’Agenzia, è pervenuta a delle conclusioni che andavano ingiustificatamente in una direzione del tutto opposta proprio ai richiami da essa effettuati.

La questione principale verteva infatti sulla possibilità di usufruire del bonus 90% anche per lavori non interamente completati alla data del 31 dicembre 2021 ancorché le spese (i.e., il rimanente 10% da saldare) fossero state sostenute entro tale termine. La DRE Campania, sul punto aveva concluso che

alla luce di quanto sopra espresso, sulla base delle nuove disposizione introdotte dal decreto antifrode, si ritiene che l’istante potrà usufruire della detrazione fiscale del 90% solo per le spese effettivamente sostenute entro il 31.12.2021, per le quali a tale data sia intervenuta anche l’ultimazione dei lavori ed in relazione alle quali ha ricevuto l’asseverazione di congruità”.

Una riposta di tale portata ha pertanto generato caos e preoccupazione negli operatori del settore poiché avrebbe comportato che per i lavori non ultimati al 31/12 non sarebbe stato possibile utilizzare l’agevolazione del bonus facciate, generando in tal guisa un effetto domino su tutta la “filiera” a valle.

Sul punto, la prassi dominante era (ma come si vedrà infra, è attualmente vigente) quella contenuta dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/2021 che, essendo stata emanata proprio in diretto recepimento del decreto antifrode, prevede, al par. 1.2.2., che

per i bonus diversi dal Superbonus, l’attestazione – richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito – può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina […] non richiede tali adempimenti.”

Tale affermazione va necessariamente raccordata alla ratio del decreto antifrode, volta principalmente a prevenire i comportamenti fraudolenti all’interno del settore. Proprio questa finalità, ricorda l’Agenzia, impone che

il sostenimento d una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.”

La specificazione contenuta nella circolare citata implica che, per ritenersi corretta la procedura e legittimo l’utilizzo delle agevolazioni dei bonus diversi dal Superbonus 110%, le spese devono essere sostenute entro il 31/12/2021, mentre i lavori devono essere almeno iniziati.

La chiarezza con la quale l’Amministrazione si è espressa non ha fatto altro che aumentare la perplessità per la forte presa di posizione assunta dalla DRE Campania, la quale perveniva ad una lettura quasi opposta di quella data dalla Direzione Centrale.

Ovviamente tale contrapposizione, per il collettivo sollievo di tutti gli interessati, è stata subito portata all’attenzione dei vertici dell’amministrazione che, a stretto giro, hanno subito esplicitamente rettificato il diktat derivante dalla risposta n. 914-1430/2021.

È stata infatti la stessa DRE Campania che con una successiva risposta ad interpello, precisamente la n. 914-1549/2021, ha expressis verbis dichiarato che “la presente risposta sostituisce la precedente”.

Il quesito sottoposto all’attenzione dell’Ufficio era incentrato sulla possibilità di usufruire della detrazione 90% anche nel caso in cui il SAL fosse vistato dopo il 31/12/2021. Anche qui, la DRE richiama la stessa normativa e prassi ma, questa volta, la conclusione è del tutto allineata alle statuizioni ivi contenute, arrivando pertanto a concludere che, nel caso di specie, i condomini istanti possano beneficiare del bonus facciate per i costi sostenuti nel 2021 per i lavori

“avviati ancorché non terminati (almeno iniziati al 31.12.2021) laddove il pagamento […] della quota del 10% del corrispettivo […] avvenga entro il 31.12.2021, indipendentemente dallo stato dei lavori previsti.”

La risposta, revocando quindi le precedenti indicazioni, mette un punto sulle modalità di utilizzo delle agevolazioni de quibus e pone così fine alle preoccupazioni di tutti gli addetti ai lavori.

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